Domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, è festivo “due volte”. Cosa succede in busta paga in questo caso?
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Il 1° novembre 2026, giorno di Ognissanti, è una festività nazionale riconosciuta dalla legge. Quest’anno, però, cade di domenica: una coincidenza che genera diversi dubbi tra i lavoratori su cosa spetti in busta paga e se si ha diritto a un giorno di riposo compensativo. Non è un caso isolato: nel 2026 è caduto di domenica anche il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, tornato festa nazionale proprio da quest’anno con la legge n. 151/2025.
A complicare il quadro c’è un’altra sovrapposizione. La prima domenica di novembre è la data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, spostata dal 4 novembre dalla legge n. 54/1977: nel 2026 le due ricorrenze finiscono così sulla stessa giornata.
La risposta dipende da vari fattori: in primo luogo, se per il dipendente la domenica è giorno di riposo oppure lavorativo. Chi lavora dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, ad esempio, si chiede se perderà la festività o se riceverà qualcosa in cambio; chi invece lavora anche di domenica, come accade spesso nel commercio, nel turismo e nella sanità, vuole sapere quale maggiorazione spetta in busta paga.
Come accade per tutte le festività, la legge tutela comunque il diritto alla retribuzione e stabilisce che chi presta servizio in un giorno festivo debba essere pagato di più, ma rimanda la definizione delle percentuali di maggiorazione ai singoli Contratti collettivi nazionali. Per le festività che coincidono con la domenica, l’articolo 5 della legge n. 260/1949, come modificato dalla legge n. 90/1954, prevede inoltre per i lavoratori a retribuzione fissa un’ulteriore retribuzione pari alla quota giornaliera.
A tal proposito, nei paragrafi seguenti vedremo, caso per caso, cosa succede il 1° novembre 2026, sia per chi lavora che per chi riposa, quali regole prevedono i principali Ccnl e quando il giorno festivo si può convertire in riposo compensativo.
1° novembre, quanto spetta in busta paga
Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, quest’anno cade di domenica, il che cambia le modalità con cui viene riconosciuto in busta paga. La regola generale è che la festività è comunque retribuita, ma con effetti diversi a seconda che la domenica sia o meno un giorno lavorativo.
Per i lavoratori che hanno la domenica come giorno di riposo settimanale, la festività si considera «non goduta», poiché cade in una giornata che sarebbe comunque libera. In questo caso la giornata non si recupera, ma spetta, in aggiunta allo stipendio mensile, una quota giornaliera di retribuzione: per i dipendenti mensilizzati è pari di norma a 1/26 della retribuzione mensile fissa, salvo un diverso divisore fissato dal contratto (il Ccnl Chimico farmaceutico industria, ad esempio, utilizza 1/25), mentre per chi è pagato a ore corrisponde a 1/6 dell’orario settimanale.
In concreto, con uno stipendio lordo di 1.800 euro la quota vale circa 69,23 euro lordi, con 2.000 euro circa 76,92 euro lordi. L’importo compare nel cedolino di novembre, di solito alla voce «festività non goduta».
1° e 4 novembre, quando la quota raddoppia
Nel 2026 c’è un elemento in più. Il 4 novembre non è più giorno festivo dal 1977, ma molti contratti collettivi riconoscono per la ricorrenza, celebrata la prima domenica del mese, lo stesso trattamento delle festività che coincidono con la domenica: è il caso, ad esempio, del Ccnl Terziario Confcommercio, del Ccnl Metalmeccanici Pmi Confapi e del Ccnl Pulizie multiservizi. Poiché quest’anno la prima domenica di novembre è proprio il 1°, Ognissanti e la ricorrenza del 4 novembre si sovrappongono.
Per i mensilizzati ai quali il contratto riconosce entrambi i trattamenti, questo significa due quote giornaliere aggiuntive, cioè 2/26 della retribuzione mensile: circa 138,46 euro lordi su uno stipendio di 1.800 euro e circa 153,85 euro lordi su 2.000 euro. Alcuni contratti lo prevedono espressamente: il Ccnl Tessile abbigliamento moda, per esempio, stabilisce che se due festività coincidono tra loro e con la domenica alla retribuzione mensile si aggiungono 2/26. Dove invece il contratto applica al 4 novembre una disciplina diversa, la seconda quota può non spettare: per questo va sempre verificato il Ccnl applicato.
Le regole nei Ccnl: commercio, turismo e sanità
Nel Ccnl Terziario, distribuzione e servizi Confcommercio, quando una delle festività previste dal contratto coincide con la domenica, ai lavoratori spetta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. La stessa regola è prevista dal Ccnl Distribuzione moderna organizzata, applicato da molte catene della grande distribuzione. Per chi invece lavora durante la festività, nel commercio la maggiorazione per lavoro festivo è del 30% sulla quota oraria.
Nel turismo e nei pubblici esercizi, cioè bar, ristoranti e alberghi, le festività non lavorate sono retribuite, mentre chi presta servizio nel giorno festivo ha diritto, oltre alla giornata di festività, al pagamento delle ore lavorate con una maggiorazione del 20%, prevista dal Ccnl Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.
Diverso il discorso per la sanità pubblica. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 1, comma 224 della legge n. 266/2005 ha escluso l’applicazione della norma che riconosce la retribuzione aggiuntiva quando la festività cade di domenica: medici, infermieri e tecnici in servizio pubblico non trovano quindi la quota extra in busta paga, e la Cassazione ha ritenuto legittima questa esclusione. Chi è in turno domenica 1° novembre riceve invece le indennità e le maggiorazioni per il lavoro festivo previste dal contratto del comparto.
Nella sanità privata e nel settore socio-sanitario vale invece la regola generale. Il Ccnl Cooperative sociali, ad esempio, riconosce una giornata retribuita in più quando la festività coincide con la domenica o con il riposo settimanale e una maggiorazione del 15% per ogni ora di lavoro festivo o domenicale.
Regole proprie anche per colf e badanti: il Ccnl del lavoro domestico prevede che, se una festività coincide con la domenica, il lavoratore abbia diritto al recupero del riposo in un’altra giornata oppure, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione.
Chi lavora domenica 1° novembre: maggiorazione e riposo compensativo
Diversa è la situazione di chi lavora anche di domenica. Per questi dipendenti, Ognissanti è un festivo lavorato, e come tale dà diritto a una retribuzione più alta rispetto a quella ordinaria. Ciò significa che oltre alla normale paga giornaliera si aggiunge una maggiorazione per lavoro festivo, la cui entità dipende dal contratto collettivo applicato: come visto, nel commercio e nel terziario è del 30%, nel turismo e nella ristorazione del 20%.
Chi lavora la domenica ha poi diritto al riposo compensativo: il d.lgs. n. 66/2003 garantisce ogni sette giorni un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni. Alcuni contratti riconoscono anche la quota aggiuntiva: nel Ccnl Metalmeccanici, ad esempio, il trattamento per la festività che cade di domenica spetta anche a chi lavora quel giorno, godendo del riposo compensativo in un’altra giornata della settimana.
La novità del 2026 riguarda il netto. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) prevede, solo per quest’anno, un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e a turni, entro 1.500 euro annui, per i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Le istruzioni operative sono arrivate con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24 febbraio 2026.
Restano esclusi i dipendenti pubblici e i lavoratori del turismo e della somministrazione di alimenti e bevande. Per questi ultimi la manovra ha confermato un trattamento integrativo speciale del 15%, che però vale solo per le prestazioni rese fino al 30 settembre 2026: chi lavora a Ognissanti in bar, ristoranti e alberghi non beneficia quindi di nessuna delle due agevolazioni.
1° novembre, è obbligatorio lavorare?
Una domanda che molti lavoratori si pongono riguarda l’obbligo di lavorare nei giorni festivi, soprattutto quando, come nel 2026, la festività di Ognissanti cade di domenica, giorno che per alcuni rappresenta un normale turno di lavoro.
In linea generale, la legge riconosce ai dipendenti il diritto di astenersi dal lavoro nelle festività, mantenendo la retribuzione. Secondo la Corte di Cassazione, però, si tratta di un diritto disponibile: il lavoratore può rinunciarvi con un accordo individuale con il datore di lavoro o tramite accordi sindacali stipulati da organizzazioni a cui abbia conferito mandato. Con la sentenza n. 27948/2017 la Corte ha ritenuto nulle le clausole dei contratti collettivi che impongono il lavoro festivo senza questo consenso, mentre con la sentenza n. 29907/2021 ha chiarito che chi accetta al momento dell’assunzione uno schema di lavoro su turni distribuiti sette giorni su sette, festivi compresi, è tenuto a rispettarlo. L’orientamento è stato confermato nel 2025 dalla sentenza n. 17383/2025 e dall’ordinanza n. 21864/2025.
Quando la festività cade di domenica entrano in gioco anche le regole sul lavoro domenicale, che la legge consente nei settori in cui è ammessa la deroga al riposo domenicale, come commercio, turismo e sanità. Ciò significa che, se domenica 1° novembre 2026 rientra abitualmente tra i giorni lavorativi del dipendente e il contratto prevede la turnazione nei festivi, il datore di lavoro può legittimamente chiedere di lavorare, garantendo però la maggiorazione retributiva e il riposo compensativo previsti dal contratto.
Diversamente, per chi la domenica non lavora, l’azienda non può imporre la presenza senza il consenso del dipendente, poiché la festività coincide con il giorno di riposo settimanale.
Il datore di lavoro è obbligato ad autorizzare il ponte?
Quando una festività come quella del 1° novembre cade di domenica, non si configura un vero ponte, poiché la giornata festiva coincide con un giorno che sarebbe comunque di riposo. Lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti, è poi un normale giorno lavorativo. Chi intende estendere il weekend approfittando di ferie e permessi nei giorni immediatamente precedenti o successivi deve quindi presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro.
È bene ricordare che il datore di lavoro non è obbligato ad autorizzare le ferie in date specifiche, potendo rifiutare la richiesta del dipendente per motivi organizzativi o produttivi, purché garantisca il diritto a godere di almeno 2 settimane di ferie nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo richiede, e delle ulteriori 2 settimane entro i 18 mesi successivi, come previsto dal d.lgs. n. 66/2003.
Diverso è il caso dei permessi retribuiti: secondo la sentenza n. 688/2018 del giudice del Lavoro di Avellino, relativa ai permessi per motivi personali del comparto scuola, questi non possono essere negati adducendo generiche difficoltà organizzative, poiché rappresentano un diritto contrattuale del dipendente. Tuttavia, nella pratica, è sempre consigliabile concordare per tempo la fruizione dei permessi, così da permettere all’azienda di organizzarsi e mantenere un buon equilibrio tra le esigenze produttive e quelle personali.
Articolo revisionato da Emanuele Di Baldo il
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