L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali, lavoro notturno, nei festivi e nei giorni di riposo. Ecco cosa sapere.
Con la Circolare 2 del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso operative le misure previste dalla Legge di Bilancio 2026 che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva per gli aumenti legati al rinnovo contrattuale, lavoro notturno, festivi.
La Circolare fornisce istruzioni operative per il trattamento uniforme delle misure concernenti la tassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Ecco importi, beneficiari e adempimenti necessari per avvalersi dell’imposta sostitutiva con aliquota agevolata per rinnovi contrattuali, lavoro notturno e festivi.
Imposta sostitutiva icrementi per rinnovo contrattuale, ambito di applicazione
La Legge di Bilancio 2026 prevede una serie di misure volte a garantire il potere di acquisto dei lavoratori attraverso una tassazione più leggera. Il comma 7 dell’articolo 1 prevede un’imposta sostitutiva con aliquota al 5% per gli incrementi retributivi, in favore dei lavoratori dipendenti, corrisposti nell’anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. L’imposta sostitutiva viene applicata, salva espressa rinuncia, da parte del lavoratore e nel limite di 33.000 euro annuali di reddito maturato nel 2025.
Per gli incrementi dovuti a rinnovi contrattuali erogati nel 2026 e stipulati dal 2024-2026, l’agevolazione può essere applicata solo per le indennità erogate nel 2026. Nella detassazione sono coinvolti gli importi che confluiscono nella retribuzione diretta, cioè 12 mensilità, la tredicesima e la quattordicesima. Sono, inoltre, coinvolti gli importi erogati per malattia e assenze che danno diritto al rientro nel lavoro ed erogati dal datore di lavoro. Sono, invece, esclusi gli scatti di anzianità.
Per lavoratori impatriati e rientro dei ricercatori l’imposta sostitutiva si applica solo alla quota di aumento retributivo.
Imposta sostitutiva per maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, riposo e indennità di turno
I commi 10 e 11 della Legge di Bilancio 2026 prevedono un’imposta sostitutiva con aliquota al 15% per le indennità e le maggiorazioni corrisposte per il lavoro notturno, nei giorni festivi, per le prestazioni erogate nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno.
L’Agenzia sottolinea che devono ritenersi assoggettate alla stessa disciplina anche le indennità di reperibilità. L’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali si applica nel limite anno di imponibile pari a 1.500 euro.
Sono escluse da tale agevolazione le erogazioni effettuate per malattia, paternità/maternità, infortuni, tredicesima e quattordicesima e lavoro straordinario.
Il comma 11 della Legge di Bilancio 2026 prevede che l’agevolazione in commento non si applicchi ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, ai sensi del comma 18 della Legge di Bilancio 2026.
L’agevolazione è riconosciuta in modo automatico dal datore di lavoro senza presentare alcuna istanza, il lavoratore può rinunciarvi. L’agevolazione spetta ai lavoratori che nel 2025 abbiano maturato un reddito non superiore a 40.000 euro. I redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nelle ipotesi in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente e percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, superando in tal modo il limite di 1.500 euro stabilito dalla norma.
Adempimenti dei lavoratori per fruire dell’imposta sostitutiva
Nel caso in cui il lavoratore nel 2025 abbia svolto più attività lavorative al fine di consentire al datore di lavoro/sostituto di imposta di verificare la spettanza dell’imposta sostitutiva, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro le CU, Certificazioni Uniche, relative alle prestazioni eseguite presso i diversi datori di lavoro. In assenza di CU, presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I lavoratori che non hanno sostituti di imposta, ad esempio i lavoratori domestici, possono beneficiare dell’agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella Circolare 2 del 2026 l’Agenzia delle Entrate precisa che i redditi assoggettati a tassazione con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni a esso commisurate.
Nel caso in cui il beneficio fiscale percepito con l’imposta sostitutiva sia inferiore rispetto a quello di cui fruirebbe facendo concorrere tali somme alla determinazione del reddito, il lavoratore può rinunciare all’imposta sostitutiva e applicare la tassazione ordinaria. La rinuncia deve essere esplicita.
Il lavoratore che fruisce indebitamente di tali agevolazioni in quanto non spettanti, deve inserire le somme sottoposte a indebitamente a tassazione sostitutiva in dichiarazione dei redditi.
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