Stangata rendita catastale 2026, l’Agenzia delle Entrate avvia l’invio di 120.000 lettere di compliance. Scopri chi rischia la sanzione fino a 8.000 euro per i lavori post-Superbonus.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi si fanno sempre più serrati, soprattutto per la regolarizzazione della rendita catastale. Proprio per questo motivo è previsto l’invio di 120.000 lettere di compliace e multe di oltre 8.000 euro per chi non ha aggiornato la rendita castale.
Il Documento di Finanza Pubblica 2026, approvato dal Cdm del 22 aprile, evidenzia che su circa 3.500 controlli conclusi a fine 2025, circa 1.550 immobili necessitavano di una regolarizzazione catastale. Su quasi un immobile su due, quindi, la regolarizzazione catastale non era stata effettuata.
Non si tratta di una situazione sporadica, ma coinvolge decine di migliaia di proprietari immobiliari che hanno ristrutturato utilizzando gli incentivi statali come ecobonus, bonus ristrutturazione e superbonus.
L’operazione di compliance è stata già avviata dall’Agenzia delle Entrate che aveva previsto per il 2026 l’invio di 20.000 lettere per i proprietari inadempienti per far emergere le situazioni in cui la rendita catastale degli immobili non era stata aggiornata. Previsto l’invio di ulteriori 40.000 nel 2027 e 60.000 nel 2028, per un totale di 120.000 invii nel triennio in corso.
Le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate
L’invio delle lettere di compliance serve a segnalare incongruenze tra lavori effettuati e dati catastali che non rispecchiano la realtà.
Ricordiamo che l’obbligo di aggiornamento delle rendite catastali è previsto dal decreto ministeriale 701 del 1994. Non si tratta, quindi, di un obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 che non ha fatto altro che rafforzare i controlli per chi ha fruito di agevolazioni statali per la ristrutturazione dell’immobile rendendo l’aggiornamento obbligatorio per chi ha fruito del superbonus (che solitamente comporta a un miglioramento visibile dell’immobile).
Quando c’è l’obbligo di variazione catastale?
Con la circolare numero 251 del 2025 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è fornita un’informativa sugli aggiornamenti catastali a seguito di interventi edilizi. In essa è chiaramente illustrato che l’aggiornamento è previsto quando gli interventi portino variazioni che riguardano:
- la consistenza delle superfici principali e accessorie;
- gli aspetti qualitativi che incidono sulla categoria e sulla rendita catastale dell’immobile.
Il Consiglio Nazionale sottolinea che
“Pare superfluo sottolineare che la variazione del valore di mercato non può essere ottenuta attraverso la semplice somma del valore di mercato prima degli interventi e dei costi sostenuti per gli interventi stessi, ma semmai sarebbe necessario utilizzare opportuni ed adeguati metodi e procedimenti estimativi.”
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La variazione della rendita catastale non è necessaria:
- quando non c’è variazione delle superfici;
- quando gli interventi riguardano la sola esecuzione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (pavimenti, wc, infissi, tetto, facciata, rinforzi strutturali, messa a norma degli impianti) se sono stati utilizzati materiali equivalenti a quelli originali;
- quando l’intervento ha riguardato solo l’installazione degli impianti fotovoltaici che servano l’unità immobiliare con potenza installata inferiore a 3 kW;
- quando l’intervento non incrementa il valore capitale dell’unità immobiliare di una percentuale pari o superiore al 15%.
La variazione, come abbiamo detto, è obbligatoria sempre per interventi con il superbonus, che ha imposto un salto di almeno due classi energetiche. Quando l’intervento aumenta il valore dell’immobile in modo significativo, la rendita deve essere rivista anche se la planimetria è rimasta identica.
Le sanzioni per le mancate variazioni
Cosa accade al proprietario che omette la variazione? Le sanzioni sono regolate dall’articolo 2 del D.Lgs. 23/2011, che ha inasprito le misure amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione. Chi non adempie l’obbligo rischia una sanzione che va da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro per ogni immobile. La dichiarazione, per legge, deve essere presentata entro 30 giorni dal termine dei lavori sull’immobile, superato questa scadenza le sanzioni vengono elevate in base al numero di giorni di ritardo.
Va ricordato che è possibile intervenire in tal senso con il ravvedimento operoso che comporta una sanzione minima di un decimo se ci si ravvede entro 90 giorni, ma il ravvedimento operoso sulle sanzioni catastali è possibile solo se la violazione non è stata già contestata dall’Ufficio (ovvero prima di ricevere la lettera di compliance o l’avviso).
Per chi non adegua la rendita catastale il rischio, oltre alle sanzioni pecuniarie, è anche quello di vedersi attribuire una rendita presunta con effetti reali fino a quando non si presenta la dichiarazione Docfa. Mentre si attende la presentazione della dichiarazione, inoltre, il proprietario non potrà vendere o affittare l’immobile perché dal 2010 è obbligatoria la regolarità catastale dei fabbricati prima di qualsiasi rogito.
In ogni caso se i lavori non hanno cambiato la rendita (manutenzione ordinaria), il contribuente può inviare una memoria difensiva o una segnalazione per spiegare perché non ha proceduto all’aggiornamento, evitando così la sanzione.
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