La rendita catastale fissata dal giudice ha valore retroattivo e prevale sugli archivi comunali. Scopri perché gli accertamenti Imu basati su dati non aggiornati sono nulli.
Se una sentenza passata in giudicato attribuisce a un immobile una rendita catastale, quest’ultima ha valore retroattivo e prevale su quanto risulta dalle banche dati, se non sono state aggiornate con la nuova rendita. A stabilirlo è la sentenza 315/2026 depositata il 16 marzo 2026 ed emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Latina.
Rendita catastale retroattiva
Il caso preso in esame dalla Corte vedeva l’impugnazione di un avviso di accertamento Imu riferito all’anno 2019 da parte di una società che opera nel settore della manifattura. La società contestava il fatto che era stata applicata, al conteggio dell’Imu dovuta, una rendita catastale più alta di quella realmente spettante alla fabbrica.
La difesa poggiava la sua arringa su una sentenza precedente della Cgt che aveva rideterminato la rendita catastale dell’immobile in misura ridotta rispetto a quella applicata, mentre il Comune aveva applicato la rendita derivante dal registro dei dati storici presenti nei terminali. Il Comune, quindi, non aveva aggiornato i propri dati con quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato.
Pretesa infondata
La Corte di Giustizia tributaria esaminando il caso, ha rilevato errori nell’operato del Comune poiché la pretesa tributaria era priva di fondamento. L’orientamento della giurisprudenza al riguardo, infatti, è quello di attribuire più valore alla rendita catastale determinata dal giudice tributario rispetto a quella utilizzata dal Comune che ha, appunto, l’obbligo di aggiornare i propri dati e i calcoli delle imposte pretese su quanto variato e a partire dalla data della sentenza che ha attribuito la nuova rendita catastale.
Con la sentenza della Cgt di Latina sottolinea che il Comune, tra l’altro, era a conoscenza della sentenza pregressa poiché nata da un contenzioso contro lo stesso contribuente da parte dell’amministrazione locale. Proprio il fatto che il Comune ha ignorato quanto stabilito dalla Corte in passato rende l’avviso di accertamento privo di fondamento perché viene a mancare la motivazione del presupposto dell’imposta.
La Corte rileva, quindi, che l’applicazione della rendita corretta avrebbe portato un calcolo dell’Imu inferiore a quello preteso, rendendo la pretesa impositiva nulla.
La rendita catastale attribuita da una sentenza passata in giudicato, sottolineano i giudici, prevale sugli eventuali archivi comunali non aggiornati e, quindi, ha effetto retroattivo a partire dalla sentenza che l’ha attribuita: i valori catastali non aggiornati, in possesso dal Comune, sono di fatto superati da quanto deciso dal giudice.
I giudici motiva nella sentenza:
“Tale supposta errata determinazione del tributo per errata applicazione della rendita catastale dell’immobile sito in Spigno Saturnia, censito al foglio (…), deriverebbe dal fatto che l’ufficio avrebbe applicato la rendita di euro 35.600,00, nonostante la stessa fosse stata annullata e rideterminata in euro 15.710,00 da sentenze della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di Latina, immediatamente esecutive ai sensi degli artt. 67-bis e 69 del dlgs n. 546/1992. (…)”
Le sentenze tributarie che rideterminano la rendita sono immediatamente esecutive: questo significa che il Comune deve adeguarsi subito, senza aspettare la Cassazione.
“Nel caso di specie, l’avviso di accertamento Imu impugnato risulta invece fondato su una rendita catastale non più efficace, in quanto già annullata da pronunce giurisdizionali esecutive al momento dell’emissione dell’atto”
La retroattività non è all’infinito, ma copre i periodi d’imposta oggetto della sentenza e quelli successivi basati su quel valore, annullando l’efficacia dei dati catastali precedenti ormai superati dal giudice.
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