Per alcuni lavoratori in busta paga è prevista anche l’indennità di reperibilità. Di cosa si tratta, come si calcola e a quali lavoratori spetta? Vediamo tutti i dettagli.
Cos’è l’indennità di reperibilità e a quali lavoratori spetta? Si tratta di un compenso riconosciuto al lavoratore dipendente che rimane a disposizione dell’azienda fuori del proprio orario di lavoro. L’indennità è riconosciuta perché il dipendente pone un limite alla propria libertà personale poiché in caso di chiamata deve svolgere il proprio lavoro. Se durante la reperibilità il lavoratore è chiamato a lavorare, alla reperibilità si somma anche la retribuzione che spetta per il lavoro straordinario prestato.
Per essere richiesta dal datore di lavoro la reperibilità deve essere espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore reperibile rimane a disposizione per rispondere ad esigenze urgenti e non prevedibili al di fuori dell’orario di lavoro.
Il ricorso alla reperibilità non è previsto in tutti i settori, ma solo in quelli essenziali in cui la continuità del servizio è la gestione di situazioni critiche è essenziale. Un esempio sono i settori della sanità e di manutenzione degli impianti e dei macchinari.
Ciò è ammesso dalle norme nel contratto collettivo e risponde a una ben precisa esigenza, ovvero quella di essere reperibili e raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo per svolgere la prestazione richiesta.
Di seguito vogliamo occuparci proprio della reperibilità e della correlata indennità di reperibilità, che sussiste a “coprire” questo ulteriore impegno e sforzo del lavoratore, il quale si rende disponibile per delle ore ulteriori di lavoro.
Vedremo le caratteristiche generali di questo istituto e chiariremo in quali specifiche circostanze spetta la relativa indennità in busta paga. Infine faremo qualche esempio pratico, appoggiandoci ad alcuni Ccnl di categoria. I dettagli.
Indennità di reperibilità: il contesto e gli elementi di riferimento
Prima di soffermarci sulla relativa indennità, consideriamo che cos’è la reperibilità e come inquadrarla per non sbagliare. Essa tecnicamente è una prestazione strumentale e accessoria rispetto alla prestazione di lavoro principale, ovvero si aggiunge in via eventuale e si collega a quest’ultima.
Dal punto di vista pratico, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro - ed è chiamato - per far fronte a esigenze improvvise, imprevedibili e che necessitano una pronta risposta. Obiettivo della reperibilità è evitare danni alla produzione o rischi per cose o persone.
In mancanza di disposizioni di cui al Ccnl, gli accordi individuali possono indicare la facoltà di chiamata dell’azienda sul cellulare di lavoro, ma altri strumenti di comunicazione comunque immediati sono l’sms o la comunicazione via mail o app aziendale.
In estrema sintesi, la reperibilità si caratterizza dunque nei seguenti elementi:
- la richiesta al lavoratore subordinato di rendersi disponibile al di là del normale orario di lavoro;
- la finalità di rispondere a una chiamata del datore per svolgere una prestazione lavorativa fuori orario, ma non rinviabile.
Ovviamente il dipendente reperibile è tenuto a rispondere con prontezza alla chiamata dell’azienda e a recarsi celermente sul luogo di lavoro. Se un dipendente si rende irreperibile va incontro a possibili provvedimenti sanzionatori del datore di lavoro, se dette condotte sono previste come sanzionabili nel regolamento disciplinare. Analoghe conseguenze valgono per i dipendenti che arrivano in ritardo.
Ecco perché non si può mai parlare di “reperibilità” nell’ambito dell’orario ordinario, ovvero nell’arco di tempo in cui il dipendente è sul luogo di lavoro a disposizione del datore.
Indennità di reperibilità: cos’è
Come detto alla reperibilità corrisponde la relativa indennità. Chiaramente questo supplemento di impegno richiesto al lavoratore non può restare fine a se stesso, ma dovrà essere adeguatamente remunerato con una indennità apposita, da liquidarsi con le altre spettanze del mese.
Alla prestazione del lavoratore che si rende disponibile e reperibile per il supplemento di lavoro, si abbina allora la controprestazione del datore di lavoro o azienda. Ovviamente ci riferiamo alla cosiddetta indennità di reperibilità, reperimento o disponibilità, che serve a compensare il disagio legato al fatto di mantenersi pronti per un’eventuale chiamata aziendale. Questa indennità può essere formata da un ammontare fisso mensile o da un’indennità fissa per ciascuna chiamata o da una percentuale sulla retribuzione. Sarà il Ccnl di riferimento a dettagliare il calcolo e dunque l’importo dell’indennità in base alla situazione concreta in ci si trova.
Dove si trova in busta paga l’indennità di reperibilità?
Solitamente l’indennità di reperibilità si trova nel corpo della busta paga, insieme alle voci delle competenze accessorie. Potrebbe anche essere divista in quota fissa per il periodo di disponibilità e quota variabile per gli eventuali interventi effettuati (ma questi ultimi potrebbero essere compensati direttamente come lavoro straordinario).
Nella busta paga, quindi, si deve cercare dove vengono elencate le competenze del mese con la descrizione «Indennità reperibilità», «Compenso reperibilità», «Reperibilità feriale/festiva».
Come si calcola l’indennità di reperibilità?
L’indennità di reperibilità spetta per la sola reperibilità passiva (ovvero il tempo per cui si aspetta l’eventuale chiamata) e non anche per le ore che vengono lavorate.
Facciamo qualche esempio pratico per capire come calcolare l’indennità di reperibilità spettante.
Un lavoratore che lavora dal lunedì al venerdì, un fine settimana al mese deve essere reperibile per 12 ore il sabato e 12 ore la domenica. Supponiamo che l’indennità di reperibilità sia pari a 2 euro lordi l’orda.
Se il lavoratore nel fine settimana in cui deve essere reperibile non riceve chiamate per interventi, avrà diritto a 24 ore di indennità di reperibilità (12 ore il sabato e 12 ore la domenica) pari a 48 euro lordi.
Se lo stesso lavoratore, invece, è chiamato a lavorare 4 ore il sabato e 2 ore la domenica gli spetterà un’indennità di reperibilità pari a 18 ore (8 ore per il sabato e 10 ore per la domenica) pari a 36 euro lordi. Le ore effettivamente lavorate, invece, saranno retribuite come straordinario (4 ore di straordinario il sabato e due ore di straordinario festivo la domenica).
Se, per assurdo, il lavoratore svolgesse interventi per tutte le 12 ore del sabato e per tutte le 12 ore della domenica, non avrebbe diritto all’indennità di reperibilità.
La somma dell’indennità di reperibilità andrà liquidata con i normali elementi mensili come retribuzione, straordinari e altre indennità variabili. Non solo. L’indennità in oggetto sarà soggetta alle trattenute per contributi Inps e alla tassazione Irpef. In ogni caso, la liquidazione delle ore di lavoro successive alla chiamata sarà messa nero su bianco sulla busta paga, che il datore di lavoro deve consegnare all’atto del versamento delle spettanze.
Indennità di reperibilità: due esempi pratici
Vediamo infine due esempi di indennità di reperibilità, che possono aiutarci a fare ancora maggiore chiarezza su questi argomenti.
Nel Ccnl comparto sanità viene ad es. previsto che il servizio in oggetto sia limitato ai turni notturni e ai giorni festivi, assicurando il riposo settimanale. Mentre la disponibilità del lavoratore ha durata massima di dodici ore. L’indennità oraria è pari a euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa - precisa il citato Ccnl. Due turni della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili soltanto nei giorni festivi.
Inoltre sussiste il limite di durata per il quale non potranno essere disposti per ogni dipendente più di sette turni di reperibilità al mese. Nel Ccnl comparto sanità è escluso dalla possibile chiamata fuori orario il personale del ruolo amministrativo.
Per quanto attiene invece il Ccnl cooperative sociali, il servizio di reperibilità è di norma circoscritto ai periodi notturni, festivi e prefestivi e ha una durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. L’indennità oraria lorda è pari a 1,55 euro e, di regola, non potranno essere disposti, per ogni dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità ogni mese.
La finalità della reperibilità
Lo ribadiamo per chiarezza: la reperibilità consiste in una clausola contrattuale che consente all’azienda di regolare, con il suo lavoratore subordinato, un determinato impegno oltre il normale orario di lavoro. Bisogna tenere conto però che detto impegno non può avere contorni indefiniti, ma deve essere limitato alla disponibilità di reperimento allo scopo di risolvere improvvisi problemi in ufficio, dare risposte tecniche e così via.
Attenzione poi a non confondere la reperibilità con lo straordinario. Infatti quest’ultima è una prestazione continuativa che va oltre le normali ore di lavoro, mentre l’urgenza e l’imprevedibilità - come abbiamo visto - caratterizzano e individuano la reperibilità.
I limiti alla reperibilità
La chiamata per reperibilità deve essere circoscritta alla specifica prestazione urgente di cui il datore ha bisogno, ma dovrà anche essere limitata dal punto di vista della durata. Perciò, anche su questo punto, la reperibilità richiesta al lavoratore dovrà rispettare quanto indicato nel Ccnl di riferimento ovvero, in assenza di disposizioni specifiche, dai contratti aziendali o regolamenti interni.
In ogni caso e anche in mancanza di previsioni collettive, bisogna ricordare che l’impegno che può essere richiesto causa reperibilità (comunque da formalizzarsi sempre in maniera scritta) non dovrà assumere caratteristiche tali da condizionare eccessivamente la vita familiare e sociale. Anche qui come ad es. nel caso delle ferie, deve dunque aversi un bilanciamento e contemperamento delle distinte esigenze e diversi interessi di azienda e lavoratore.
Nella prassi dei rapporti di lavoro, i limiti di durata alla reperibilità fanno riferimento al numero massimo di giornate consecutive di reperibilità nella stessa settimana e al numero massimo di settimane consecutive di reperibilità.
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