Avvocati: 8 requisiti per esercitare la professione. Le novità della riforma

Valentina Pennacchio

12 Febbraio 2015 - 10:28

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Con lo schema di decreto del Ministero della Giustizia vengono stabiliti 8 requisiti per esercitare in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente la professione di avvocato. Ecco le novità della riforma forense.

Avvocati: 8 requisiti per esercitare la professione. Le novità della riforma

Sei un avvocato? Attenzione allo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” che è stato inviato al CNF per il parere.

Occhi puntati dunque su questa nuova riforma forense, che prevede che per esercitare la professione bisognerà dimostrare tutti i requisiti previsti dallo schema di decreto del Ministro della giustizia, che specifica quando la professione è svolta in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, condizione a cui è subordinata l’iscrizione all’albo, ovvero quando l’avvocato:

  • è titolare di una partita IVA attiva;
  • ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
  • ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  • è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
  • ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
  • ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
  • ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
  • ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

Ciascun consiglio dell’ordine deve procedere alla verifica dei requisiti (che devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente) ogni 3 anni. Eccezione per i neoprofessionisti, che avranno 5 anni, dopo la prima iscrizione, per uniformarsi e ottenere i requisiti previsti per l’esercizio della professione.

Cancellazione dall’albo

Quando il consiglio dell’ordine circondariale verifica la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi viene disposta la cancellazione dall’albo. Tuttavia, prima di deliberare, il consiglio invita l’avvocato, tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad avanzare eventuali obiezioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.

L’avvocato cancellato dall’albo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti, ad eccezione di 2 casi (per cui è necessario che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva):

  • ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  • ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

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