Con lo schema di decreto del Ministero della Giustizia vengono stabiliti 8 requisiti per esercitare in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente la professione di avvocato. Ecco le novità della riforma forense.
Sei un avvocato? Attenzione allo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” che è stato inviato al CNF per il parere.
Occhi puntati dunque su questa nuova riforma forense, che prevede che per esercitare la professione bisognerà dimostrare tutti i requisiti previsti dallo schema di decreto del Ministro della giustizia, che specifica quando la professione è svolta in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, condizione a cui è subordinata l’iscrizione all’albo, ovvero quando l’avvocato:
- è titolare di una partita IVA attiva;
- ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
- ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
- ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
- ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
- ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
- ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
Ciascun consiglio dell’ordine deve procedere alla verifica dei requisiti (che devono essere soddisfatti tutti contemporaneamente) ogni 3 anni. Eccezione per i neoprofessionisti, che avranno 5 anni, dopo la prima iscrizione, per uniformarsi e ottenere i requisiti previsti per l’esercizio della professione.
Cancellazione dall’albo
Quando il consiglio dell’ordine circondariale verifica la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi viene disposta la cancellazione dall’albo. Tuttavia, prima di deliberare, il consiglio invita l’avvocato, tramite PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad avanzare eventuali obiezioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.
L’avvocato cancellato dall’albo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti, ad eccezione di 2 casi (per cui è necessario che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva):
- ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
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