Chi risarcisce e paga i danni subiti a causa del maltempo? Ecco cosa c’è da sapere su enti e assicurazioni coinvolti.
Maltempo e danni: chi paga? Con i fenomeni atmosferici estremi sempre più frequenti non è così inconsueto subire danneggiamenti a causa di violente piogge, grandinate, venti forti.
In generale, per stabilire chi deve risarcire e, quindi, pagare se il maltempo provoca danni importanti occorre innanzitutto avere chiaro in mente in quale contesto è avvenuto il danneggiamento. In questo modo è possibile individuare l’interlocutore al quale rivolgersi per richiedere - e cercare di ottenere - un risarcimento.
Solitamente, nel caso di danni a case, immobili, automobili, piantagioni o di altro genere ci si indirizza alle assicurazioni o agli enti pubblici (come il Comune). In quale circostanza ci si rivolge alla pubblica amministrazione e quando, invece, è necessario fare affidamento alla compagnia assicurativa?
Tutte le risposte su chi paga in caso di danni da maltempo nella guida di seguito.
Danni da maltempo, chi deve pagare?
In generale, questi sono i soggetti coinvolti nel caso di forti ondate di maltempo che danneggiano infrastrutture, strade, oggetti di proprietà privata:
- Assicurazione privata: se il danneggiato possiede un’assicurazione (ad esempio per auto, casa, azienda) che copre eventi atmosferici o calamità naturali, i danni sono risarciti dall’assicurazione, nei limiti previsti dal contratto;
- Risarcimenti statali: per eventi eccezionali (alluvioni, frane, trombe d’aria) il Governo può dichiarare lo stato di emergenza e in questi casi i Comuni raccolgono le segnalazioni dei danni da privati e imprese, poi la Regione stima l’entità dei danni e lo Stato può stanziare fondi per rimborsi parziali (non sempre coprono il 100%);
- Enti pubblici: se il maltempo danneggia strade, ponti o scuole, intervengono lo Stato, Regioni o Comuni usando fondi pubblici;
- Enti e terzi: se i danni derivano da mancata manutenzione (es. un albero pubblico non potato cade sull’auto) può esserci responsabilità dell’ente proprietario, che risarcisce tramite la sua assicurazione RC o direttamente
Attenzione: se un evento naturale (pioggia, grandine, vento forte) causa un danno, nessuno (Comune, Regione o Stato) è automaticamente responsabile, perché sono eventi eccezionali e imprevedibili. Per far scattare la responsabilità occorrono diversi condizioni come la mancata manutenzione o la dichiarazione di stato di emergenza per calamità naturali.
Quando Stato paga il danno da maltempo?
La prima informazione da sapere è che il Comune (o altro ente pubblico) deve pagare solo se c’è colpa per mancata manutenzione o cattiva gestione.
Per esempio:
- albero comunale mal mantenuto cade perché era malato, non per la sola forza del vento;
- tetto di un edificio pubblico malandato perde pezzi;
- tombino ostruito non viene pulito, provoca allagamenti evitabili
In questi casi, si parla di responsabilità civile per omessa manutenzione (art. 2051 c.c. - “Danno cagionato da cosa in custodia”).
Se i danni sono causati da eventi catastrofici straordinari (es. alluvione, tromba d’aria) può essere dichiarato lo stato di emergenza. Allora:
- i privati possono chiedere contributi o risarcimenti parziali;
- non si tratta di “colpa” del Comune, ma di un aiuto pubblico straordinario
Se il danneggiato crede che l’ente pubblico sia responsabile del danno subito deve documentare i danni e le cause (foto, video, testimonianze), protocollare un reclamo scritto al Comune, indicando il motivo della presunta responsabilità (es. alberi mai potati, tombini ostruiti), fare richiesta di risarcimento con riferimento all’art. 2051 c.c.
Se il Comune nega è possibile rivolgersi a un avvocato o tentare la conciliazione.
Danni da maltempo: quando paga l’assicurazione?
Un’assicurazione (casa, auto, azienda, ecc.) non copre automaticamente i danni da maltempo, ma solo se si è scelta la garanzia “Eventi atmosferici e naturali” o simile.
Inoltre, l’assicurazione paga nei limiti di ciò che l’assistito ha firmato:
- somma massima risarcibile (massimale);
- eventuali franchigie o scoperti (es. il 10% a tuo carico);
- eventuali esclusioni (alcune polizze escludono alluvioni o terremoti)
Solitamente una compagnia assicurativa paga danni causati da eventi come grandine, vento forte / trombe d’aria, alluvioni / inondazioni (a volte sono coperture aggiuntive ancora più specifiche), neve, gelo, slavine (se previsto).
Attenzione: l’assicurazione non paga se non si possiede la garanzia giusta, se i danni erano evitabili (es. struttura fatiscente già pericolante), se l’evento è escluso dalle condizioni (es. alcune polizze escludono alluvioni).
Esempio: chi paga i danni della grandine?
Piogge di grandine con chicchi sempre più grandi e pericolosi sono diventate piuttosto frequenti: chi paga se si subisce un danno a causa di questo evento estremo?
Per esempio, con un’auto danneggiata dalla grandine, solo se si possiede una polizza assicurativa che copre eventi atmosferici (in genere chiamata “eventi naturali” o “eventi atmosferici”) l’assicurazione rimborsa, tolta l’eventuale franchigia. Se si ha solo RC Auto obbligatoria, non si ha copertura.
Se il danno riguarda l’immobile e si è stipulato un contratto di assicurazione che copre fenomeni atmosferici, allora il rimborso si può chiedere. Di solito i danni non sono coperti da enti pubblici (a meno che non venga dichiarato uno stato di calamità naturale molto grave).
Per quanto concerne danneggiamenti a colture e piantagioni, gli agricoltori possono stipulare polizze agevolate contro i danni da grandine (molto diffuse in agricoltura). In caso di eventi eccezionali, possono esserci aiuti regionali o statali, ma spesso parziali e con iter burocratico.
Se la grandine danneggia strutture pubbliche, i danni li paga l’ente proprietario (Comune, Regione, ecc.), che copre le spese di riparazione con fondi pubblici o assicurazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA