L’INAIL afferma che il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando sia richiesto dall’Istituto, non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico.
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), con nota n.3413 del 5 maggio 2014 afferma che il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando sia richiesto dall’INAIL, non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico.
Il principio fondamentale è che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part time), prevede una riduzione dell’orario di lavoro previsto dal contratto collettivo, con una proporzionale riduzione della retribuzione. A questo particolare rqapporto di lavoro si apllica, salvo alcune eccezioni la disciplina del lavoro subordinato.
Il part time può essere:
- orizzontale, si lavora ad orario ridotto su base giornaliera;
- verticale, si lavora solo alcuni giorni della settimana o del mese ma con orario intero.
Vi è poi il part time ciclico, che riguarda solo dei particolari periodi dell’anno.
La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
Purtroppo per questa specifica tipologia di part time non vi è una disposizione normativa o regolamentare.
Al fine di evitare la violazione dell’art. 3 della Costituzione (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali), la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta, deve essere applicato a tutti i tipi di part time, ivi compreso il part time verticale ciclico.
L’INAIL a tal proposito spiega come non sia possibile la disapplicazione dell’art.70 del DPR 1124/1965 (Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell’Istituto assicuratore, pagare all’infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L’ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall’Istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione) e ciò determinerebbe una disparità di trattamento.
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