La Cassazione torna sull’indennità sostitutiva per le ferie non godute dai docenti precari, che non possono rimandarle all’anno scolastico successivo.
È sempre difficile per gli insegnanti individuare la corretta gestione di ferie e riposi, vista la particolarità temporale dell’impiego legata al calendario scolastico. Indipendentemente dalla chiusura delle scuole, che comunque non equivale necessariamente alla sospensione dell’attività lavorativa, tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alle ferie e ciò vale ovviamente anche per i precari. Per questi ultimi, peraltro, è ancora più complesso, soprattutto per chi si trova alla fine del contratto con molti giorni di ferie non godute.
Sull’argomento c’è ormai una lunghissima scia di sentenze con cui la Corte di Cassazione ha di volta in volta corretto le interpretazioni errate di dirigenti scolastici e docenti, fornendo un perimetro piuttosto chiaro. Le ferie non godute devono essere pagate mediante l’indennità sostitutiva, a meno che il dirigente scolastico dimostri di aver compiuto gli adempimenti richiesti dalla legge. Per conoscere i propri diritti bisogna quindi sapere le regole di riferimento per l’indennità sostituiva e la fruizione delle ferie.
Ferie d’ufficio ai docenti?
La scia giurisprudenziale sull’indennizzo delle ferie non godute ai docenti precari si è in ultimo arricchita con le sentenze n. 16525/2026 e 16530/2026, che sono purtroppo state oggetto di molte preoccupazioni infondate, come molte associazioni sindacali di categoria stanno sottolineando. Si è infatti diffusa l’idea che la Suprema corte abbia in qualche modo legittimato delle ferie d’ufficio per i docenti, coincidenti con i periodi di sospensione delle lezioni, ma è del tutto errato.
Anzi, sono stati proprio gli Ermellini a chiarire più volte che non esistono ferie d’ufficio per i docenti, precari o di ruolo che siano, pertanto eventuali disposizioni scolastiche differenti sono da contestare. Le citate sentenze hanno piuttosto spiegato che i dirigenti scolastici non sono tenuti a informare preventivamente e in modo specifico gli insegnanti delle vacanze scolastiche previste dal calendario regionale, che è consultabile da chiunque con largo anticipo.
L’obbligo rimane invece per tutte le altre chiusure, affinché i docenti possano organizzarsi al meglio, anche relativamente alla fruizione delle ferie. I docenti, anche precari, possono usufruire delle ferie nei periodi di vacanza scolastica soltanto se vogliono e presentano apposita richiesta esplicita. I giorni di ferie dovranno comunque rientrare nel limite di quelli maturati, a prescindere dalla durata delle vacanze, che per i precari è proporzionale alla durata del contratto. Nel dettaglio, maturano 2,5 giorni al mese i docenti con meno di 3 anni di servizio, che salgono a 2,67 giorni al mese per chi ha un’anzianità superiore. Ci sono poi le festività soppresse, 1 ogni trimestre di servizio fino a 4, come da Ccnl scuola. Le vacanze stabilite dal calendario regionale e le chiusure di cui è stata data notizia al docente non sono tuttavia monetizzabili.
L’indennità sostitutiva per i docenti precari
Il docente precario che non ha usufruito delle ferie maturate nel periodo di servizio ed entro la fine del contratto ha diritto a un’indennità sostitutiva. Il dirigente scolastico può negare la monetizzazione delle ferie non godute soltanto fornendo prova di aver avvisato il docente delle ferie residue, indicandone anche il calcolo, e di averlo invitato a usufruirne. Al termine delle lezioni, prima della scadenza del contratto ovviamente, il dirigente scolastico deve inoltre specificare al docente che la mancata richiesta comporterà la perdita del diritto. Senza questi adempimenti, dovrà essere riconosciuta un’indennità sostitutiva proporzionata alle ferie non godute.
Ricordando che nessun periodo di sospensione delle lezioni equivale alle ferie senza la richiesta del lavoratore, atteso che il docente è considerato in servizio dal 1° settembre al 30 giugno, è bene sapere che l’indennità sostitutiva si prescrive in 10 anni. La monetizzazione spetta anche a chi non ha potuto godere delle ferie per incompatibilità (per esempio durante la malattia o la maternità), per esigenza di servizio o cause di forza maggiore documentate. Per i docenti di ruolo è invece prevista la posticipazione delle ferie all’anno scolastico successivo. L’indennità sostitutiva per i docenti precari corrisponde alla retribuzione giornaliera ordinaria, moltiplicata per i giorni di ferie maturati e non goduti.