Rispondiamo ai dubbi di figli e genitori sull’uso gratuito dell’abitazione familiare. Ecco quando può essere considerata una donazione.
Vivere gratis a casa dei genitori, insieme a loro o in un altro immobile, è pressoché la normalità. Quasi nessun figlio paga un vero e proprio corrispettivo per l’uso dell’abitazione familiare, per quanto magari contribuisca alle spese, anche perché generalmente è una soluzione pensata proprio per risparmiare e cercare una stabilità. Non c’è nulla di strano nel fatto che i genitori vogliano sollevare i figli dalle spese, ovviamente, ma è importante capire come si inseriscono questi atti di benevolenza nel contesto giuridico.
In particolare, è fondamentale capire se l’uso gratuito dell’immobile può configurare una donazione, quindi quali regole bisogna seguire. In presenza di fratelli o sorelle, per esempio, aver ricevuto una donazione può esporre a pretese dal punto di vista della legittima ereditaria, senza contare le possibili ripercussioni fiscali. Sono in tanti a voler chiarire questa situazione prima di trovarsi in situazioni spiacevoli, per l’appunto in caso di successione e controlli fiscali.
Vivere gratis a casa dei genitori è una donazione?
I genitori che hanno un immobile di proprietà possono tranquillamente lasciare che i figli ci vivano gratuitamente senza per questo compiere una donazione. Quest’ultima presuppone infatti un cambiamento di proprietà della casa, che evidentemente non avviene se resta intestata a uno o entrambi i genitori. Al contrario, intestare la casa ai figli è una donazione a tutti gli effetti, sia dal punto di vista fiscale che successorio.
Ciò chiarito, bisogna comunque ricordare che potrebbe crearsi una situazione fumosa qualora i figli vivessero da soli in una delle proprietà dei genitori. Chi ha una seconda casa, per esempio, potrebbe concederla a titolo gratuito al figlio, generalmente senza chiedere un corrispettivo. Un comportamento del genere è più che legittimo, rientra nell’ambito della normale solidarietà familiare, ma potrebbe comunque sollevare dei dubbi sugli effettivi diritti del figlio, sia rispetto a terzi che in caso di future dispute.
Ecco perché in questi casi è sempre consigliabile stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito scritto e registrarlo, nonostante non sia obbligatorio. Il comodato d’uso di fatto si compie anche verbalmente e non è soggetto a obbligo di registrazione, ma questi adempimenti proteggono pienamente le parti e certificano il ruolo del figlio dinanzi al Fisco, oltre a permette di usufruire dell’agevolazione apposita sull’Imu. A prescindere da ciò, però, in presenza di un contratto scritto di comodato neanche il momento dell’eredità lascerà dei dubbi irrisolti. Tutti potranno verificare in modo certo e chiaro quanto e come è stato elargito dai genitori al figlio.
Quando è una donazione soggetta a collazione
Il comodato d’uso gratuito di un immobile, tanto più in favore dei figli, non è generalmente equiparato a una donazione. Il motivo principale è proprio il fatto che non c’è un vero arricchimento del ricevente, che dovrà restituire l’immobile dopo il periodo di tempo concordato. La Corte di Cassazione si è occupata di questo tema più volte, quasi sempre escludendo il comodato dalla collazione ereditaria, quell’operazione fittizia in cui le donazioni vengono comprese nel patrimonio ereditario.
Sì, quasi, perché anche in quest’ambito non mancano le eccezioni. Come premesso, non ci potrà mai essere una donazione immobiliare in questo modo, perché la titolarità del bene non cambia. Tuttavia, i coeredi potrebbero contestare la donazione indiretta del godimento dell’immobile. Ecco perché si consiglia la stipula del contratto di comodato in forma scritta, avendo cura che non sia un comodato fittizio. Secondo la giurisprudenza, infatti, è nei fatti una donazione quando manca dei caratteri tipici del comodato: temporaneità e obbligo di restituzione.
Se viene previsto un periodo di tempo estremamente lungo o addirittura illimitato potrebbero essere avanzate delle pretese dagli eredi. Questi ultimi dovrebbero però dimostrare che si è trattato di una donazione, magari per la destinazione stabile dell’immobile e il conseguente vantaggio patrimoniale, in particolare se ha comportato un effettivo impoverimento del genitore, per esempio a causa dei canoni non percepiti.
Le stesse modalità di gestione del bene rilevano per inquadrare fattualmente il contratto corretto, come nel caso in cui il figlio assolva i tipici compiti del proprietario. Si tratta comunque di situazioni eccezionali, come dimostrano le sentenze, oltre che rilevanti soltanto in caso di dispute sulla legittima.
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