Niente penali per chi non può viaggiare in malattia, la sentenza della Cassazione

Ilena D’Errico

21 Giugno 2026 - 00:51

Chi è costretto a disdire un viaggio a causa di una malattia improvvisa ha diritto al rimborso senza penali, indipendentemente dal preavviso. Ecco cos’ha stabilito la Cassazione.

Niente penali per chi non può viaggiare in malattia, la sentenza della Cassazione

Dover rinunciare alle vacanze prenotate e già pagate è tra i peggiori fastidi che possono capitare, ma purtroppo è molto frequente. Quasi sempre oltre al disagio dell’imprevisto c’è la perdita per la vacanza pagata e non rimborsabile, visto che in genere è previsto un preavviso minimo con la penale per le cancellazione tardiva. Di recente, però, la Cassazione ha riconosciuto il rimborso integrale a dei turisti che avevano dovuto annullare la partenza proprio a causa di un problema di salute.

L’ordinanza n. 17316/2026 ha così sancito un principio che, a ben vedere, doveva essere già chiaro, almeno a livello giurisprudenziale. Anche se per i consumatori sembra essere una prassi pagare le penali quando disdicono un viaggio con un preavviso insufficiente, infatti, è la legge a stabilire che è dovuto un rimborso per la cancellazione dovuta a una impossibilità sopravvenuta. Ciò però non significa che l’interpretazione fornita di volta in volta dagli Ermellini sia superflua, visto che non è sempre ovvio quali cause rientrino nella definizione fornita dalla legge.

L’ordinanza n. 17316/2026 della Cassazione

Nel caso specifico, la Cassazione si è pronunciata sull’annullamento del viaggio da parte di due coppie legate da rapporti di parentela. I protagonisti sono due fratelli e le rispettive mogli, una delle quali si è ammalata in modo improvviso poco prima della partenza. Come anticipato, la Corte ha riconosciuto loro il rimborso integrale del pacchetto turistico acquistato, come la legge prevede nei casi di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Ciononostante, l’ordinanza n. 17316/2026 ha definito alcuni principi importanti da sottolineare.

In particolare, i giudici hanno ricordato la differenza tra impossibilità totale, “un impedimento assoluto e oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione - integra un fenomeno di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte” e l’impossibilità parziale. Quest’ultima corrisponde invece alla riduzione materiale della prestazione e dà luogo alla corrispondente riduzione della controprestazione o al recesso per la parte che non ha più un interesse apprezzabile.

Tuttavia, la Cassazione ha anche ricordato che quando la prestazione è ancora eseguibile ma ne viene meno la sua finalità si perde l’interesse creditorio. In altri termini, il problema di salute potrebbe non impedire fattualmente la partenza e il godimento dei servizi, ma può comunque impedire ai viaggiatori di beneficiare delle vacanze, anche in termini di svago e riposo. In secondo luogo, la Suprema corte ha chiarito che l’esistenza di una polizza assicurativa non cambia le previsioni di legge, potendo al più rilevare nella ripartizione del rischio e nei rapporti interni, o nei casi in cui non è previsto il rimborso. Infine, rileva che sia stata riconosciuta la sopravvenuta impossibilità anche per la coppia non direttamente colpita dalla malattia, in virtù del legame di parentela e del viaggio di gruppo organizzato.

Niente penale se annulli la vacanza per malattia

Il Codice del turismo riconosce il rimborso integrale del pacchetto turistico di cui il cliente non può usufruire per fatti sopravvenuti e non imputabili. Questi fatti, in cui rientrano inevitabilmente le malattie e i lutti, per esempio, devono ovviamente essere oggettivi, documentati e tali da compromettere materialmente la fruizione della vacanza o comunque la finalità di piacere a cui dovrebbe assolvere.

Proprio per quest’ultima ragione, come è stato ricordato dalla Cassazione, è possibile ottenere il rimborso senza penali anche quando la causa dell’impossibilità ricade su persone diverse dai viaggiatori stessi. È il caso, per esempio, della necessità indifferibile e non delegabile di assistere un familiare che si ammala o di assolvere a dei compiti lavorativi per esigenze aziendali, e così via.