Non si può pensare alle vacanze al mare senza immaginare il cocco venduto sulla spiaggia. Se vuoi arrotondare o essere un cliente consapevole, dovresti sapere cosa dice la legge.
Il cocco in spiaggia è ormai un simbolo della vacanza italiana al mare. Anche chi non lo mangia, magari perché incerto sulla sua qualità, è ormai affezionato al richiamo dei venditori ambulanti e alla campanella che spesso lo accompagna. Niente da dire sull’atmosfera, e nemmeno sul cocco che è un alleato prezioso contro il caldo estivo, ma le spiagge non sono terra di nessuno. Le regole standard sulla vendita di prodotti alimentari valgono anche sul bagnasciuga e sotto il sole cocente, nell’interesse della collettività.
Questo tipo di attività stagionale, non necessariamente abusiva peraltro, è spesso sottovalutata e confinata a un contesto di avversità economiche e lavorative. Anche quando è davvero così, però, non cambiano i rischi per la salute e la sicurezza pubblica che impongono regole precise per il commercio alimentare. Ecco perché la vendita di cocco in spiaggia è legale soltanto se rientra entro determinati parametri, con conseguenze molto gravi per chi non li rispetta.
Cosa rischia chi vende il cocco in spiaggia senza licenza
Nel nostro ordinamento non è possibile vendere della merce senza avere delle apposite autorizzazioni, che variano a seconda della tipologia di prodotti e dell’attività professionale. Principalmente, la regolamentazione è necessaria a tutelare i clienti, i diritti dei consumatori e la loro salute, ma rilevano anche le questioni fiscali. In ogni caso, la normativa si inasprisce quando si tratta di generi alimentari, per i quali devono essere rigidamente rispettati i parametri igienico-sanitari e devono poter essere garantite le caratteristiche del prodotto, dalla provenienza fino alla conservazione.
La prima sanzione per chi vende generi alimentari senza autorizzazione è dunque il sequestro della merce, per assicurarsi che non venga venduta ai clienti nonostante la multa. Di norma, al sequestro segue anche la distruzione dei prodotti. Il venditore ambulante sprovvisto di licenza riceve poi una multa compresa fra 2.582 e 15.493 euro. Il valore applicato ammonta di solito intorno ai 5.000 euro, ridotto della metà soltanto quando si tratta della prima violazione.
C’è poi la sanzione per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari, che varia da 750 a 4.500 euro. Infine, si richiede il rispetto della normativa sulla conservazione degli alimenti e la loro notifica sanitaria, pena la multa da 3.000 a 18.000 euro. Le sanzioni possono essere accompagnate (e spesso lo sono) da un verbale di allontanamento in seguito al Daspo, per l’appunto un divieto di accesso a determinate aree volto a disincentivare la ripetizione dell’illecito.
Le sanzioni, oltre ad aumentare in caso di mancato pagamento, possono culminare in procedimenti di recupero crediti, ma ciò è spesso un solo rischio teorico. Come si può immaginare, questo sistema di deterrenza non è efficace per diversi venditori ambulanti, dato l’alto tasso di nullatenenza. Bisogna però ricordare che la vendita abusiva in spiaggia può portare anche a conseguenze penalmente rilevanti se correlata a dei reati, ad esempio la ricettazione di merce rubata o contraffatta, o alla permanenza irregolare senza permesso di soggiorno. Il cliente che acquista il cocco da venditori abusivi non corre rischi legali, ma ovviamente si espone al consumo di alimenti non controllati.
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Vendere il cocco in spiaggia in modo legale, come fare
Quanto detto riguarda la vendita di cocco in spiaggia che avviene in modo abusivo, ma questa attività può essere regolamentata per evitare sanzioni di qualsiasi genere. In particolare, è necessario rivolgersi all’Ufficio mercati – settore attività economiche – per richiedere la licenza, presumibilmente di tipo B, ovvero per attività itinerante.
Chi possiede i requisiti professionali per la vendita di generi alimentari (che dipendono dal Comune e in genere coincidono con un determinato periodo di formazione scolastica o di esperienza lavorativa), oltre ai requisiti morali (riguardo al profilo giuridico, ad esempio è richiesto di non essere stati dichiarati delinquenti abituali) può dunque presentare la domanda al Comune.
Per richiedere la licenza è sufficiente avere con sé:
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- documentazione dei requisiti professionali;
- fotocopia dell’atto di cessione/affitto d’azienda.
Eventualmente, si dovrà regolarizzare anche la tassa di occupazione del suolo pubblico presentando richiesta al Comune, anche se di norma non necessaria perché l’occupazione è inferiore a 6 ore consecutive. Restano poi gli altri adempimenti burocratici, riguardanti l’apertura della Partita Iva, l’apertura della posizione contributiva all’Inps e l’iscrizione alla Camera di Commercio. Nei fatti, vendere cocco in spiaggia è più che legale, quello che banalizzando possiamo definire un «lavoro vero», ma nella stragrande maggioranza dei casi viene eseguito illegalmente.
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