Lavoro in nero e social network, la trappola che inchioda al mantenimento

Nadia Pascale

4 Giugno 2026 - 10:19

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sottolinea che bastano foto pubblicate sui social per fare emergere il lavoro in nero e condannare un genitore al versamento del mantenimento.

Lavoro in nero e social network, la trappola che inchioda al mantenimento

Lavoro in nero e social network possono diventare un binomio davvero pericoloso, soprattutto quando si vuole sfuggire alle proprie responsabilità. Proprio per questo spesso è consigliato non pubblicare troppe foto e informazioni personali e a sottolinearlo è una sentenza della Corte di Cassazione che inchioda un padre all’obbligo di mantenimento perché lo stato di disoccupazione era fittizio visto il lavoro in nero pubblicizzato sui social.

Pubblicare troppe informazioni personali sui social network non è mai una buona idea e spesso si tramuta in un vero e proprio danno e a pagare le spese in questo caso è stato un lavoratore in nero venuto meno all’obbligo di mantenimento del figlio.

Nella sentenza 15018 del 27 aprile 2026 della Corte di Cassazione viene fissato un importante principio, non basta lo stato di disoccupazione a far venire meno l’obbligo di mantenimento, se vi è un reddito è necessario pagare.

Ecco quali sono i rischi che si corrono quando si pubblicano troppe informazioni personali sui social network.

Obbligo di mantenimento figli, lo stato di disoccupazione non fa venire meno l’obbligo

L’articolo 570 bis del codice penale prevede che nel caso di figli nati fuori dal matrimonio la difficoltà economica di uno dei genitori esclude l’obbligo di mantenimento se la difficoltà di pagare è assoluta, persistente e incolpevole. La mera disoccupazione o il basso reddito non bastano ad escludere il dolo, essendo necessaria una impossibilità assoluta, persistente e incolpevole di adempiere agli obblighi di mantenimento.

Nel caso in oggetto un padre obbligato a versare l’assegno di mantenimento, non provvede, assumendo di essere disoccupato, di non conoscere il provvedimento civile e che il reato non fosse applicabile ai genitori non sposati.

Il ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Torino propone ricorso asserendo di non aver mai avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento con il quale il Tribunale civile gli poneva a carico l’assegno di mantenimento di Euro 250,00 per il figlio. Ciò perché gli atti del procedimento erano notificati a un indirizzo diverso rispetto a quello della sua dimora abituale. Asserisce, inoltre, di essere impossibilitato a versare le somme richieste in quanto negli anni 2020/2021 aveva percepito un reddito di Euro 4.044,33, mentre l’asserito svolgimento di altri lavori era frutto di meri pettegolezzi risultanti dai social.

La Corte di Cassazione naturalmente smonta subito il primo motivo di doglianza dell’imputato basato su una sorta di differenza, o meglio discriminazione, tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, ma non solo, perché il nodo cruciale riguarda proprio il lavoro in nero svolto dall’imputato.

Se lavori in nero e pubblichi informazioni su Facebook, Instagram e altri social, devi pagare il mantenimento

Il passaggio fondamentale della sentenza è:

la Corte di appello ha valorizzato il dato, ricavato dalle dichiarazioni della persona offesa e della madre della stessa, circa il fatto che il ricorrente, oltre a svolgere l’attività di bagnino stagionale per la quale aveva ricevuto la retribuzione formalmente denunciata, svolgeva altre attività lavorative (fotografo, istruttore in palestra), come emergeva non da pettegolezzi o voci di popolo, ma dalla consultazione dei “social”.

La Corte di Cassazione ribadisce che l’imputato non ha fornito motivazioni sufficienti circa l’impossibilità di reperire risorse economiche. Proprio per questo non può essere escluso il dolo.

Informazioni social, non sempre possono essere usate, limiti nel contrasto all’evasione fiscale

A questo punto è doveroso fare un parallelo tra diversi piani anche per evitare il rischio di generare confusione rispetto a precedenti articoli aventi ad oggetto l’uso dei social per la ricostruzione del reddito o semplicemente della capacità economica.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate nelle settimane appena trascorse ha ribadito, per l’ennesima volta, che ai fini della determinazione del reddito e, quindi, del contrasto all’evasione fiscale non possono essere usate informazioni raccolte tramite social network.

In questo caso siamo però su un piano diverso perché in gioco c’è il diritto dei figli a essere istruiti, educati e mantenuti dai genitori, l’interesse del minore è prevalente rispetto ad ogni altra risultanza e a ogni altro interesse ed ecco che nella peculiarità della vicenda la condotta del genitore che effettua lavori in nero può essere desunta anche dai social network.