Obbligo di mantenimento: il genitore svantaggiato paga comunque

Vittorio Proietti

12 Aprile 2017 - 10:06

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L’assegno di mantenimento deve essere versato anche dal genitore meno abbiente, il tenore di vita dei minori deve essere mantenuto. Ecco la Sentenza della Corte di Cassazione.

Obbligo di mantenimento: il genitore svantaggiato paga comunque

L’assegno di mantenimento deve essere versato anche dal coniuge meno abbiente, poiché l’obbligo di mantenere i figli anche maggiorenni e soprattutto di preservare il tenore di vita è imprescindibile secondo i giudici della Cassazione.

Non valgono pressioni di avvocati e ricorsi, l’assegno è stabilito in base alle possibilità economiche dei coniugi, di cui vengono analizzati gli stati patrimoniali e le situazioni reddituali al fine di stabilire un compromesso sostenibile, anche in base al tempo trascorso con i minori e ai compiti domestici ripartiti.

L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori è un dovere morale, oltre che economico e non vi possono essere deroghe, a meno che il figlio diventi indipendente economicamente. Il caso della Sentenza di Cassazione 8633/2017 è esemplare di come la legge metta i figli sempre al primo posto nelle diatribe tra avvocati ed ex coniugi.

Chiariamo qual è il diritto sull’assegno di mantenimento e cosa ha stabilito la cassazione per il genitore meno abbiente.

L’assegno di mantenimento come obbligo morale ed economico

L’assegno di mantenimento è la somma pattuita dopo una Sentenza di separazione, che può essere imposta dal giudice in caso mancato accordo, oppure consensualmente stabilita dagli ex coniugi tramite consulenza degli avvocati e sotto valutazione positiva del Tribunale.

In caso di mancato accordo tra i coniugi sarà il giudice a stabilire le condizioni e gli importi dell’assegno, determinando la somma in base a quale parte risulti più svantaggiata, con l’unico fine di mantenere lo stesso tenore di vita dei figli. L’intervento del magistrato sarà quindi teso al mantenimento dell’equilibrio, disponendo anche sequestri di beni in caso di inadempimento.

Il diritto tutela la corretta crescita dei figli ed il giudice ha ampia discrezionalità nelle scelte in favore della condizione dei minori. Nella valutazione dell’ammontare dell’assegno si terrà conto dei redditi dei coniugi, ma soprattutto della situazione dei figli precedentemente alla separazione.

Gli avvocati possono adoperarsi per la revisione dell’assegno di mantenimento successivamente alla Sentenza di separazione, sia che essa sia consensuale o giudiziale. L’istituto della mediazione può essere una valida alternativa, ma occorre fare attenzione alla condotta degli arbitri, si veda il caso descritto in questo articolo.

Il coniuge svantaggiato è obbligato all’assegno

L’assegno di mantenimento è un obbligo anche per il coniuge meno abbiente, che può sperare in una revisione più vantaggiosa grazie alla perizia dell’avvocato, ma non nella eliminazione del versamento. Le esigenze dei figli devono essere garantite ed i giudici della Cassazione confermano questo assunto della tutela dei minori.

La Sentenza di Cassazione 8633/2017 ha infatti sottolineato che non è sufficiente essere più svantaggiato dell’altro coniuge per vedersi dispensare dalla responsabilità del versamento e che l’Articolo 337-ter del Codice Civile non deve essere male interpretato.

Secondo il coniuge citato nella Sentenza, infatti, il danno economico provocato dall’assegno era insostenibile e per questo poteva essere revocato per intero, dato che l’altro coniuge poteva farne a meno. Il diritto, tuttavia, prevede che l’obbligo sia rispettato a prescindere dallo status di genitore svantaggiato e la legge non ammette eccezioni.

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