L’assegno di mantenimento è dovuto anche dal genitore meno abbiente: lo ribadisce la Cassazione con sentenze recenti che ridisegnano i criteri di calcolo, i 5 parametri obbligatori e i casi in cui la riduzione è concretamente possibile.
L’assegno di mantenimento deve essere versato anche dal coniuge meno abbiente, poiché l’obbligo di mantenere i figli — anche maggiorenni — e soprattutto di preservarne il tenore di vita è imprescindibile secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione. Un principio che non solo resiste nel tempo, ma che le sentenze del 2024 e del 2025 hanno ulteriormente rafforzato e precisato, disegnando con maggiore dettaglio i criteri di calcolo e i margini — molto stretti — entro cui una riduzione è ammissibile.
Non valgono pressioni di avvocati e ricorsi generici: l’assegno è stabilito in base alle possibilità economiche di entrambi i coniugi, di cui vengono analizzati gli stati patrimoniali e le situazioni reddituali al fine di stabilire un compromesso sostenibile, anche in base al tempo trascorso con i minori e ai compiti domestici ripartiti.
L’obbligo di mantenimento da parte dei genitori è un dovere morale prima ancora che economico, e non vi possono essere deroghe, a meno che il figlio non raggiunga l’indipendenza economica. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge, cosa ha stabilito la Cassazione e quando il genitore in difficoltà può concretamente sperare in una revisione.
L’assegno di mantenimento come obbligo morale ed economico
L’assegno di mantenimento è la somma pattuita dopo una sentenza di separazione, che può essere imposta dal giudice in caso di mancato accordo, oppure consensualmente stabilita dagli ex coniugi tramite consulenza legale e sotto valutazione positiva del Tribunale. In entrambi i casi, l’obiettivo è uno solo: garantire ai figli lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori.
In caso di mancato accordo tra i coniugi sarà il giudice a stabilire le condizioni e gli importi dell’assegno, determinando la somma in base a quale parte risulti più svantaggiata, con l’unico fine di mantenere l’equilibrio nelle condizioni di vita dei figli. Il magistrato ha ampia discrezionalità e può disporre anche sequestri di beni in caso di inadempimento.
Il diritto tutela la corretta crescita dei figli: nella valutazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento si tiene conto dei redditi di entrambi i coniugi, ma soprattutto della situazione dei figli precedentemente alla separazione.
Il coniuge svantaggiato è obbligato all’assegno
L’assegno di mantenimento è un obbligo anche per il coniuge meno abbiente, che può sperare in una revisione più vantaggiosa grazie alla perizia dell’avvocato, ma non nella eliminazione del versamento. Le esigenze dei figli devono essere garantite ed i giudici della Cassazione confermano questo assunto.
La Sentenza di Cassazione n. 8633/2017 ha sottolineato che non è sufficiente essere più svantaggiato dell’altro coniuge per vedersi dispensare dalla responsabilità del versamento, e che l’Articolo 337-ter del Codice Civile non ammette eccezioni su questo punto. Secondo il coniuge citato in quella sentenza, il danno economico provocato dall’assegno era insostenibile e per questo poteva essere revocato per intero — ma la Cassazione ha respinto questa tesi senza ambiguità.
Un principio che nel 2024 e nel 2025 è stato ulteriormente confermato e affinato.
I 5 criteri di calcolo secondo la Cassazione (2025)
Con l’ordinanza n. 19288/2025, la Corte di Cassazione ha formalizzato i cinque parametri obbligatori che il giudice di merito deve considerare nel determinare l’importo dell’assegno. La loro mancata valutazione costituisce vizio della sentenza e motivo di impugnazione:
*1. Le esigenze del figlio* — valutate in relazione alla sua età, al percorso scolastico, alle attività extracurriculari e alle eventuali necessità particolari (salute, disabilità, ecc.).
*2. Il tenore di vita durante la convivenza* — il riferimento non è allo stile di vita attuale del genitore obbligato, ma a quello che i figli avevano quando la famiglia era unita.
*3. I tempi di permanenza con ciascun genitore* — se l’affidamento è condiviso con tempi paritari, questo può incidere sull’importo, ma non azzerarlo.
*4. Le risorse economiche di entrambi i genitori* — redditi da lavoro, patrimoni immobiliari, rendite, aspettative di reddito future.
*5. Il valore economico delle attività di cura* — il genitore collocatario che svolge la maggior parte delle cure quotidiane fornisce un contributo «in natura» che la Cassazione riconosce come equivalente economico.
L’assenza di uno solo di questi criteri nella motivazione del giudice di merito è sufficiente per ottenere la cassazione della sentenza in appello. Conoscerli è fondamentale anche per calcolare l’assegno di mantenimento e valutare la sostenibilità dell’accordo prima di firmare.
Quando è possibile ridurre l’assegno: la svolta del 2025
La novità più rilevante per il genitore in difficoltà economica arriva dall’ordinanza Cassazione n. 14358 del 29 maggio 2025: la Corte ha stabilito che il contributo economico non può compromettere la dignità e la sopravvivenza economica del genitore obbligato. In casi di concreta incapacità economica sopravvenuta — documentata, non solo dichiarata — è possibile chiedere al giudice una rideterminazione dell’assegno.
La riduzione, tuttavia, non è automatica e richiede:
- una variazione significativa e verificabile della situazione reddituale (perdita del lavoro, malattia grave, riduzione stabile del reddito);
- la prova che il peggioramento non sia temporaneo né autoinflitto (ad esempio, dimissioni volontarie senza giustificato motivo);
- una domanda formale al Tribunale tramite ricorso per modifica delle condizioni di separazione.
La Cassazione ha anche ribadito (ord. n. 5177/2024) che il semplice aumento del reddito dell’altro genitore non basta da solo a giustificare la riduzione dell’assegno a carico del genitore obbligato: occorre sempre valutare le esigenze del figlio in modo autonomo.
Puoi monitorare se e quando aumenta l’assegno di mantenimento ogni anno, poiché l’importo è soggetto a rivalutazione automatica sulla base degli indici Istat.
Figli maggiorenni: l’obbligo non cessa con la maggiore età
Un aspetto spesso sottovalutato: l’obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente al compimento dei 18 anni. La Cassazione ha confermato in più occasioni che il versamento dell’assegno continua fino a quando il figlio non raggiunge una effettiva indipendenza economica, indipendentemente dall’età anagrafica.
Il figlio maggiorenne che studia, che è in cerca di prima occupazione o che svolge stage e lavori precari non è considerato economicamente autonomo. Solo la dimostrazione di un reddito stabile e sufficiente all’autosufficienza può portare all’estinzione dell’obbligo — e anche in questo caso è necessaria una pronuncia del giudice, non una decisione unilaterale del genitore obbligato.
Da tenere presente anche l’aspetto fiscale: l’assegno versato per i figli non è deducibile dal reddito del genitore pagante — a differenza dell’assegno per l’ex coniuge, che in alcuni casi lo è. Prima di procedere, vale la pena verificare le deduzioni fiscali previste per l’assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi.
Cosa fare se non riesci a pagare
Se la tua situazione economica è cambiata in modo significativo, la strada corretta non è smettere di pagare — il mancato versamento dell’assegno è reato penale ai sensi dell’art. 570 del Codice Penale — ma presentare immediatamente ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni.
Nel ricorso dovrai allegare documentazione aggiornata: ultima dichiarazione dei redditi, buste paga, CU, eventuali lettere di licenziamento o documentazione medica. Il giudice valuterà la richiesta e potrà sospendere temporaneamente l’obbligo o ridurne l’importo, con efficacia dalla data del deposito del ricorso — non da quella della sentenza definitiva.
Non smettere mai di pagare prima di ottenere un provvedimento del giudice: è l’errore più costoso che un genitore in difficoltà possa commettere, sia sul piano penale sia su quello della credibilità processuale nei confronti del Tribunale.
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