INPS 2013, indennità di mobilità: domanda, decorrenza e pagamento. Ecco la guida

Marta Panicucci

06/02/2013

INPS 2013, indennità di mobilità: domanda, decorrenza e pagamento. Ecco la guida

La mobilità è una delle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla riforma del lavoro ed erogate dirattemente dall’INPS. In particolare la mobilità è un intervento in favore di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà economica, che garantisce al lavoratore un’indennità in sostituzione dello stipendio e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

Sul sito dell’INPS sono pubblicate le novità legislative introdotte dalla riforma del lavoro e si chiariscono le modalità con cui fare domanda per l’indennità di mobilità e quali soggetti ne hanno diritto.

Quando spetta la mobilità

Il lavoratore licenziato ha diritto alla mobilità quando la fine del rapporto lavorativo sia causata da:

  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • riduzione di personale;
  • trasformazione dell’attività aziendale;
  • ristrutturazione dell’azienda;
  • cessazione di attività aziendale

Chi ha diritto all’indennità

L’INPS eroga l’indennità di mobilità ai lavoratori con la qualifica di operaio, impiegato, o quadro:

  • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
  • in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro;
  • che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
    imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
    imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
    cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
    imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
    aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
    agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
    imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
    società di vettori aerei o da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell’ultimo semestre.

Come si inoltra la domanda per la mobilità

La domanda per l’ottenimento dell’assegno di mobilità deve necessariamente essere inoltrata entro 68 giorni dal momento del licenziamento. Se la domanda di mobilità viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell’indennità questa decorre dall’ottavo giorno. Se, invece, la richiesta viene inoltrata dopo il settimo giorno dal licenziamento l’indennità decorre entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.

Per l’inoltro della richiesta il lavoratore può rivolgersi:

  • sito INPS: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato: numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
  • Patronati o Intermediari dell’Istituto: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Importo dell’indennità di mobilità

Al lavoratore licenziato, in seguito all’accettazione della domanda di indennità, spetta l’80% della retribuzione teorica lorda. Per i primi 12 mesi è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, al quale si detrae solo l’aliquota contributiva del 5.84%. A partire dal tredicesimo mese l’indennità di mobilità è pari all’80% dell’importo corrisposto nei 12 mesi precedenti. In ogni caso, l’assegno per la mobilità non può mai essere superiore all’importo della retribuzione percepita nel corso del rapporto lavorativo.

Il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’INPS; il lavoratore, al momento della domanda, può indicare la modalità di pagamento preferita:

  • bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell’IBAN.
  • sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento del diritto all’indennità.

Per quanto tempo spetta la mobilità

L’importo dell’indennità di mobilità varia a seconda dell’età del lavoratore al momento della fine del rapporto lavorativo e dell’area geografica in cui risiede l’azienda. Di seguito una breve tabella illustrativa:

Età del lavoratore al momento del licenziamentoAzienda del mezzogiornoAzienda non del mezzogiorno
fino a 40 anni 24 mesi 12 mesi
da 40 a 50 36 mesi 24mesi
oltre 50 48 mesi 36 mesi

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