Quanto spetta di quattordicesima durante la maternità: la guida per le lavoratrici dipendenti.
Anche le lavoratrici in maternità, pur risultando di fatto assenti dal lavoro, hanno diritto alla quattordicesima mensilità, a patto ovviamente che siano impiegate in uno dei settori in cui questa retribuzione aggiuntiva è prevista dal contratto collettivo.
In questi casi non ci sono ragioni che possano impedirne il pagamento, neppure la gravidanza. Attenzione, però: per chi si trova in congedo di maternità il rischio è di ricevere una quattordicesima di importo più basso rispetto a quella spettante alla generalità dei lavoratori.
Se quindi siete tra le lavoratrici interessate, è bene sapere che la quattordicesima mensilità potrebbe risultare più bassa rispetto a quella erogata lo scorso anno. Se invece l’avete già ricevuta e avete potuto constatare questa differenza, dovete sapere che non si tratta necessariamente di un errore di calcolo.
La ragione la spieghiamo di seguito, in una guida utile alle lavoratrici in maternità impiegate, ad esempio, con Ccnl commercio o turismo, settori nei quali alla tredicesima si aggiunge appunto anche la quattordicesima.
La quattordicesima matura anche durante la maternità
Per fare chiarezza su quanto spetta di quattordicesima durante la maternità, o anche alle lavoratrici che sono appena rientrate al lavoro, bisogna partire da un punto fondamentale: anche durante il congedo la lavoratrice matura i singoli ratei della mensilità aggiuntiva.
Ricordiamo, infatti, che il diritto alla quattordicesima matura in costanza di rapporto di lavoro nel periodo che va, solitamente, da luglio a giugno dell’anno successivo. In base al numero di mesi maturati in tale arco temporale vengono quindi riconosciuti i relativi ratei di quattordicesima. Alla lavoratrice impiegata da più di un anno in azienda spetta dunque la mensilità aggiuntiva per intero, mentre a quella assunta, ad esempio, a gennaio viene riconosciuto un importo pari, indicativamente, alla metà della quattordicesima piena.
A tal proposito, ci si potrebbe chiedere se durante la maternità, dal momento che l’attività lavorativa risulta momentaneamente sospesa, la quattordicesima spetti comunque. La risposta è sì: come anticipato, durante il congedo la lavoratrice gode delle stesse tutele riconosciute in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa, dalla copertura previdenziale, di tipo figurativo, alla maturazione di tredicesima e quattordicesima.
Quando viene pagata la quattordicesima in maternità
Su questo aspetto bisogna fare alcune precisazioni. Occorre infatti distinguere i ratei di quattordicesima maturati quando la lavoratrice era ancora in servizio da quelli che, invece, si riferiscono ai periodi indennizzati.
Solitamente i Contratti collettivi nazionali di lavoro che la prevedono stabiliscono che la quattordicesima deve essere pagata a luglio. Lo stesso vale anche per le lavoratrici assenti per maternità, alle quali il datore di lavoro riconosce la quattordicesima maturata nei mesi di effettiva attività contestualmente a quella degli altri colleghi.
Diverso è il caso dei periodi indennizzati. Si ricorda, infatti, che durante il periodo di astensione obbligatoria si ha diritto all’80% della retribuzione media globale giornaliera, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
I ratei di quattordicesima relativi ai mesi di assenza, quindi, sono già compresi nel calcolo dell’indennità percepita. Va ricordato, inoltre, che alcuni contratti di lavoro stabiliscono che il datore debba integrare tale indennità di un ulteriore 20%, così da evitare penalizzazioni in busta paga.
Ovviamente, come stabilito ad esempio dal Ccnl Commercio, non spetta alcuna maggiorazione laddove l’indennità ricevuta abbia lo stesso importo della retribuzione che sarebbe stata percepita se la lavoratrice avesse prestato regolarmente attività lavorativa.
Perché la quattordicesima è più bassa in presenza di un periodo coperto da maternità
Dunque, nel caso in cui nell’arco temporale preso in considerazione per il calcolo della quattordicesima, appunto tra luglio e giugno dell’anno successivo, ci sia un periodo coperto da indennità di congedo di maternità, la quattordicesima spetta e viene pagata regolarmente, ma l’importo percepito può risultare più basso. Non perché la quattordicesima sia stata tagliata, ma solo perché i ratei maturati durante l’assenza sono stati retribuiti mensilmente all’interno dell’indennità erogata dall’Inps.
Lo stesso vale per la tredicesima.
Ecco perché, ad esempio, una lavoratrice con stipendio netto di 1.500 euro con 5 mesi di congedo di maternità potrebbe ricevere una quattordicesima più bassa di circa la metà dell’importo solitamente spettante. Soldi che non sono andati persi, ma riconosciuti dall’Inps (e il restante 20% integrato solitamente dal lavoratore).