Congedo di maternità 2026, come funziona, durata e invio della domanda

Simone Micocci

21 Aprile 2026 - 14:47

Congedo di maternità, la guida aggiornata al 2026. Ecco come funziona la maternità obbligatoria e quanti soldi spettano.

Congedo di maternità 2026, come funziona, durata e invio della domanda

Congedo di maternità, nessuna novità nel 2026 per quello che resta uno degli strumenti più importanti a tutela delle lavoratrici in gravidanza. Parliamo infatti di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante il quale viene comunque riconosciuta un’indennità economica, così da evitare un impatto troppo pesante sul reddito rispetto allo stipendio normalmente percepito.

Il congedo di maternità - noto anche come maternità obbligatoria - consiste proprio in questa pausa forzata dall’attività lavorativa, prevista per garantire la tutela della salute della madre e del neonato. Si tratta di una misura che consente alla lavoratrice di affrontare il periodo del parto e i mesi immediatamente successivi dedicandosi al recupero fisico e alla cura del figlio o della figlia nei primi momenti di vita. La tutela non riguarda solo i casi di nascita, ma si estende anche alle situazioni di adozione e affidamento, assicurando quindi un periodo protetto in tutte le principali ipotesi di ingresso di un minore in famiglia.

La disciplina è contenuta nel Decreto legislativo 151/2001, che stabilisce tempi, modalità e diritti connessi all’astensione dal lavoro. In base alle regole vigenti, il congedo può essere fruito secondo lo schema ordinario - con una parte prima del parto e una successiva alla nascita - oppure in modalità flessibile, consentendo alla lavoratrice di posticipare l’inizio dell’astensione e concentrare un periodo più lungo dopo il parto.

La misura è riconosciuta a una platea ampia: riguarda tutte le lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico che privato, ma anche autonome e iscritte alla Gestione separata dell’Inps. In alcuni casi può spettare anche a lavoratrici disoccupate o sospese, a condizione che siano rispettati specifici requisiti contributivi.

Nel 2026, dunque, il quadro resta sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti.

A tal proposito, nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio come funziona la maternità in Italia, quanto dura il congedo, quali sono le regole principali da conoscere e come presentare domanda all’Inps per ottenere l’indennità.

Maternità obbligatoria, come funziona e chi ne ha diritto

Come anticipato, il congedo di maternità è disciplinato dall’articolo 16 del Decreto legislativo 151/2001, che stabilisce il divieto di adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. Si tratta della cosiddetta maternità obbligatoria, un periodo tutelato che può comunque variare in presenza di specifiche condizioni, come la scelta della flessibilità, il parto prematuro o particolari situazioni sanitarie.

La normativa consente infatti alcune modulazioni: ad esempio, è possibile posticipare parte dell’astensione prima del parto e prolungarla dopo la nascita, fermo restando il rispetto dei limiti complessivi previsti dalla legge e delle condizioni mediche richieste.

Per quanto riguarda la platea, il diritto al congedo di maternità spetta a diverse categorie di lavoratrici. Rientrano tra le beneficiarie le lavoratrici dipendenti, sia del settore pubblico che privato, ma anche le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata dell’Inps. In alcuni casi, la tutela si estende anche a chi ha da poco cessato l’attività lavorativa, purché siano soddisfatti specifici requisiti contributivi.

Va inoltre ricordato che, qualora la madre si trovi nell’impossibilità di usufruire del congedo, il diritto può essere riconosciuto al padre. In questi casi si applicano le disposizioni previste per il congedo di paternità, che consentono di garantire comunque la tutela del minore e della famiglia nei primi mesi di vita.

Mesi di maternità, quanto dura il congedo

Il congedo di maternità obbligatorio ha una durata di 5 mesi, ma la lavoratrice può scegliere di fruirne distribuendo le mensilità in modo flessibile. Nel dettaglio, oggi il congedo di maternità può essere fruito in due diverse modalità:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi alla nascita del figlio;
  • posticipando l’inizio della maternità e fruendo del periodo restante dopo il parto.

Ad esempio, si può andare in congedo 1 mese prima della nascita del figlio così da far ritorno al compimento del 4° mese di vita, oppure fruirne interamente dopo il parto.
Tuttavia, si può posticipare la maternità esclusivamente quando si verificano i seguenti presupposti (indicati dal ministero del Lavoro nella circolare 43/2000):

  • assenza di condizioni patologiche che configurino un rischio per mamma e nascituro;
  • assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;
  • assenza di un pregiudizio alla salute di mamma e nascituro a causa di mansioni svolte, ambiente di lavoro o orario di servizio;
  • assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

In questo caso, la donna incinta che intende ricorrere alla flessibilità per il congedo di maternità deve farsi rilasciare il certificato medico che attesta che questa scelta non provoca alcun danno alla salute né della mamma né del bambino.

Serve tanto il certificato del ginecologo quanto quello del medico aziendale; se quest’ultimo non è presente, è sufficiente la certificazione con cui il datore di lavoro dichiara che l’azienda non è sottoposta a sorveglianza sanitaria.

La suddetta documentazione va consegnata, in originale, all’Inps.

Non sempre, dunque, è consentita la flessibilità, in quanto questa dipende anche dal rapporto di lavoro. Può accadere, ad esempio, che le mansioni indicate nel contratto non siano compatibili con la prosecuzione della gravidanza, perché potenzialmente rischiose per la lavoratrice o per il nascituro.

A tal proposito, la circolare Inps n. 148 del 12 dicembre 2019 fornisce indicazioni operative per tutte le tipologie di lavoratrici che intendono usufruire del congedo di maternità interamente dopo il parto.

Circolare INPS n.148 del 12 dicembre 2019
Circolare INPS n.148 del 12 dicembre 2019 che ha per oggetto istruzioni operative sul periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Casi eccezionali

In linea generale il periodo del congedo di maternità è di 5 mesi, ma ci sono anche dei casi eccezionali in cui la durata può subire delle variazioni. Ecco quali sono:

  • parto prematuro: in questo caso la lavoratrice può fruire non solo dei 3 mesi regolari previsti dall’attuale normativa, ma anche dei giorni precedenti al parto non goduti. Nel caso in cui la lavoratrice abbia fatto richiesta per godere del congedo di maternità interamente nei 5 mesi dopo la nascita del figlio, la circolare Inps n. 148 del 12 dicembre 2019 chiarisce che, per il parto fortemente prematuro, e quindi avvenuto prima dell’ottavo mese di gravidanza, la lavoratrice può godere di un congedo che comprenda i giorni fruiti dopo il parto e anche il periodo calcolato a partire dalla data presunta del parto;
  • interruzione di gravidanza: nel caso in cui una gravidanza si interrompa dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, alla lavoratrice spettano comunque 5 mesi di maternità. Questo perché la legge italiana considera le interruzioni post 180 giorni dalla gestazione come delle vere e proprie gravidanze. In questo caso, comunque, la donna può decidere di tornare al lavoro anche prima dei 5 mesi;
  • adozioni e affidi: per le adozioni e gli affidi, anche se internazionali, il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia. Sono compresi nel congedo di maternità anche i periodi di permanenza all’estero utili per espletare tutte le pratiche per l’adozione.

Nessuna agevolazione, invece, per i parti gemellari: anche in questo caso il congedo di maternità resta pari a 5 mesi.

Quanto spetta per il congedo di maternità?

Con il congedo di maternità spetta un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera, calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo, quindi, di regola, sull’ultimo mese di lavoro precedente (art. 22 e seguenti del T.U.).

In questa indennità sono compresi anche:

  • rateo giornaliero;
  • tredicesima;
  • quattordicesima (nei casi in cui è prevista dal contratto);
  • premi e trattamenti accessori (se previsti dal contratto).

Inoltre, alcuni contratti collettivi possono stabilire che il datore di lavoro debba integrare l’importo previsto per la maternità fino a raggiungere il 100% dell’ordinaria retribuzione. Sono a carico del datore di lavoro anche le festività cadenti durante il periodo di congedo.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo di maternità deve essere presentata all’Inps telematicamente 2 mesi prima dell’inizio del congedo (le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto) e non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Entro 30 giorni devono comunicare la data del parto e le generalità del figlio.

È inoltre necessario presentare in forma cartacea il certificato medico e ogni altra certificazione medico-sanitaria richiesta.

Nella circolare Inps n. 148 del 12 dicembre 2019 (più volte citata in questo articolo e che trovate di seguito in allegato), l’Istituto chiarisce che la documentazione sanitaria deve essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, qualora avvenga successivamente.

Nel dettaglio, per inoltrare la richiesta si possono utilizzare i seguenti canali:

  • attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato, n. 803.164 gratuito da rete fissa o n. 06.164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nella stessa circolare n. 148, l’Inps precisa che per chi sceglie di usufruire del congedo interamente dopo il parto valgono le medesime disposizioni sopra descritte.

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