Nuove regole per il Tfr da mercoledì 1 luglio: ecco cosa cambia per i lavoratori a seconda della data di prima assunzione.
In questi giorni non si parla d’altro che dei cambiamenti che da domani, mercoledì 1° luglio, interesseranno il Tfr dei lavoratori con l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare.
La novità più importante riguarda il meccanismo del silenzio-assenso: per chi viene assunto per la prima volta nel settore privato a partire dal 1° luglio, esclusi i lavoratori domestici, il trattamento di fine rapporto verrà automaticamente destinato alla previdenza complementare, salvo diversa comunicazione da parte del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione.
Il Tfr, quindi, confluirà nel fondo pensione collettivo previsto dal contratto o dagli accordi applicati in azienda, oppure, in mancanza, nella forma pensionistica residuale.
Ma il nuovo automatismo non produce gli stessi effetti per tutti. Cosa cambia, ad esempio, per chi è già assunto prima del 1° luglio e ha già comunicato all’azienda la destinazione del proprio Tfr? E cosa succede, invece, a chi cambia lavoro dopo questa data, pur non essendo alla prima occupazione? Facciamo chiarezza.
Cosa succede per chi è già stato assunto prima del 1° luglio
Per chi è già stato assunto prima del 1° luglio e ha già comunicato all’azienda la destinazione del proprio Tfr, non cambia nulla. La scelta già effettuata resta valida e non viene rimessa automaticamente in discussione con l’entrata in vigore delle nuove regole.
Ciò significa che, se il lavoratore ha scelto di lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda, questo continuerà a essere accantonato secondo le regole ordinarie: presso il datore di lavoro, nelle aziende con meno di 50 dipendenti, oppure presso il Fondo di Tesoreria Inps nei casi previsti. Allo stesso modo, se il lavoratore aveva già destinato il Tfr a un fondo pensione, i versamenti continueranno a essere effettuati verso la forma di previdenza complementare scelta.
Nessuna conseguenza, quindi, per chi è già in forza presso la stessa azienda al 1° luglio: il nuovo meccanismo del silenzio-assenso non comporta il trasferimento d’ufficio del Tfr a un fondo pensione, né obbliga il lavoratore a effettuare una nuova comunicazione.
Cosa succede a chi cambia lavoro dopo il 1° luglio
Diverso è il caso di chi, dopo il 1° luglio, viene assunto da una nuova azienda pur avendo già lavorato in passato. In questa ipotesi la riforma introduce comunque alcuni obblighi a carico del nuovo datore di lavoro.
Al momento dell’assunzione, infatti, l’azienda dovrà informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e verificare quale scelta sia stata compiuta in precedenza sulla destinazione del Tfr. Per farlo, dovrà farsi rilasciare un’apposita dichiarazione dal dipendente.
La situazione diventa più rilevante nel caso in cui il lavoratore abbia già aderito a un fondo pensione. In tal caso, il nuovo datore di lavoro dovrà informarlo della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla nuova assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il Tfr maturando da quel momento in poi.
Se il lavoratore non comunica nulla entro questo termine, si applica il meccanismo di adesione automatica: il Tfr viene quindi destinato al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi o dal contratto collettivo applicato in azienda, oppure, in assenza di una forma collettiva di riferimento, alla forma pensionistica residuale.
È importante, quindi, non ignorare la richiesta del nuovo datore di lavoro. In caso contrario, chi ha già aderito a un fondo pensione potrebbe ritrovarsi con il Tfr maturando nel nuovo rapporto destinato automaticamente a una forma pensionistica diversa da quella già scelta in passato, con il rischio di avere posizioni aperte presso più fondi.
Cosa succede a chi viene assunto per la prima volta dal 1° luglio
Discorso diverso, invece, per chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro dipendente privato a partire dal 1° luglio. In questo caso non c’è una scelta precedente da verificare, ed è proprio qui che trova piena applicazione il nuovo meccanismo del silenzio-assenso.
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve comunque informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, e da quel momento il lavoratore ha sempre 60 giorni per comunicare una scelta diversa. Può rinunciare all’adesione automatica e mantenere il Tfr secondo le regole ordinarie oppure può destinare il trattamento di fine rapporto maturando a un’altra forma di previdenza complementare liberamente scelta.
Se invece non comunica nulla entro 60 giorni, scatta il silenzio-assenso: il Tfr viene automaticamente destinato al fondo pensione collettivo previsto dal contratto o dagli accordi applicati in azienda. Se sono presenti più fondi, la destinazione è quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
L’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero Tfr e, dove previsto dagli accordi, anche della contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro.
I versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma comprendono quanto dovuto fin dalla data di assunzione: l’adesione, infatti, decorre da quel momento.
Attenzione, però: il silenzio-assenso non si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni. Lo stesso vale nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza di questo termine. In queste ipotesi, infatti, non vi è il tempo necessario perché il meccanismo dell’adesione automatica produca i suoi effetti: il Tfr maturato resta quindi regolato secondo le modalità ordinarie e viene liquidato alla cessazione del rapporto, salvo diversa scelta esplicita del lavoratore.