Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: chiarimenti per i gruppi d’imprese

Guendalina Grossi

26 Gennaio 2018 - 17:20

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 26 gennaio 2018. Ecco tutti i chiarimenti per i gruppi di imprese.

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: chiarimenti per i gruppi d’imprese

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento: con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata.

Nella circolare l’Agenzia illustra inoltre come devono essere ripartire le perdite nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

Vediamo di seguito le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate ai piccoli gruppi di imprese.

Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti?

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E pubblicata il 26 gennaio 2018 fornisce nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento.

In particolare l’Agenzia spiega che se un’impresa consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato.

Inoltre nel caso in cui il maggior imponibile accertato non superi la perdita di periodo trasferita al consolidato, le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata.

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato

La circolare n. 2/E pubblicata il 26 gennaio 2018 dall’Agenzia delle Entrate oltre a chiarire quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo dell’opzione) o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

L’Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 26 gennaio 2018 allegata di seguito.

Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2018
Ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sull’utilizzo delle perdite in caso di accertamenti ai gruppi di imprese

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