Cos’è l’accertamento induttivo nei controlli fiscali? Scopri quando scatta il controllo del Fisco, i metodi di calcolo e come difendersi.
Si sente spesso parlare di accertamento induttivo nei controlli fiscali, ma di cosa si tratta? L’accertamento induttivo è una procedura attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito di un professionista o di un’impresa in modo presuntivo calcolando l’imponibile su base statistica o attraverso dati esterni alle scritture contabili.
Il metodo in questione viene applicato solo in determinati casi come, ad esempio:
- mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- assenza di contabilità (si parla di assenza delle scritture contabili anche quando il contribuente si rifiuta di esibire libri, registri e scritture contabili);
- scritture irregolari e inattendibili (quando sono palesemente false o incomplete);
- rifiuto da parte del contribuente di fornire chiarimenti o la documentazione richiesta;
- in caso di attività completamente in nero o in caso di evasione totale.
Come funziona l’accertamento induttivo?
L’accertamento induttivo ha diverse metodologie che si applicano in base a quanto è grave il comportamento del contribuente:
- accertamento induttivo puro quando la contabilità è inattendibile o inesistente. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito su presunzioni e basi indiziarie;
- accertamento analitico-induttivo, che si adotta in caso di contabilità che nella forma è corretta ma presenta incongruenze e lacune. In questo caso il Fisco parte dai dati certi per ricostruire i ricavi non dichiarati su base logica.
Per la ricostruzione del reddito, quando la contabilità manca o è inattendibile, il Fisco determina il volume di affari e i ricavi utilizzando dati che raccoglie durante le indagini. Possono essere utilizzati i movimenti bancari non giustificati, i ricavi medi delle altre aziende che operano nel settore, i ricarichi che solitamente vengono applicati alle merci.
L’accertamento induttivo, quindi, è un metodo eccezionale e non la regola nei controlli del Fisco. Il metodo ordinario che il Fisco deve applicare è l’accertamento analitico-contabile, quello cioè che si fonda sulle scritture contabili. L’accertamento induttivo è soltanto una deroga che si applica quando non è praticabile l’accertamento analitico a causa delle anomalie presenti nelle scritture contabili.
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Presunzioni indirette dell’accertamento induttivo
Solitamente per attività commerciali il Fisco potrebbe ricostruire il reddito sulle merci acquistate e sulle percentuali di ricarico medie applicate nel settore. Il ricavo viene determinato applicando una maggiorazione sul costo di acquisto.
Nel corso del tempo, però, l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato anche presunzioni indirette per ricostruire il reddito che sono stati ampiamente legittimati dalla giurisprudenza come ad esempio il consumo di tovaglioli per ricostruire i ricavi di un ristorante (il consumo dei tovaglioli si desume o dal prezzo di acquisto o dalle fatture della lavanderia).
Un’altra presunzione indiretta approvata per risalire ai ricavi di bar, ristoranti, trattorie è quello di conteggiare le bottiglie di acqua e vino consumate per ricostruire gli interi ricavi.
Come si impugna l’accertamento induttivo?
Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento induttivo deve indicare chiaramente le violazioni imputate che hanno permesso il ricorso all’accertamento induttivo. Inoltre deve essere chiaramente spiegato come sia stato ricostruito il reddito e il percorso logico/deduttivo seguito per farlo.
Il contribuente può, in ogni caso, impugnare l’avviso portando una prova contraria documentale o criticando le motivazioni che hanno portato all’utilizzo dell’accertamento induttivo. Per impugnare questo particolare avviso di accertamento possono essere fatti valere vizi formali (come ad esempio la motivazione insufficiente), vizi sostanziali (reddito ricostruito errato), percorso presuntivo arbitrario. L’impugnazione può avvenire anche se l’Agenzia delle Entrate non ha considerato le giustificazioni prodotte dal contribuente.