Nuovi documenti online sul Cassetto fiscale. Dal 16 luglio 2026 i cittadini possono verificare lo stato e la cronologia di avvisi e accertamenti.
Il Cassetto fiscale è lo spazio personale che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito a ogni contribuente. Dal 16 luglio 2026 si amplia e diventa più facile da usare e i cittadini e le imprese potranno consultare online una serie di documenti ufficiali che prima non potevano essere visti nella propria area riservata.
Nonostante l’importanza di questa novità, la vera rivoluzione è il funzionamento del cassetto fiscale che potrà essere usato un po’ come un tracciamento di spedizione postale, grazie al quale sarà possibile monitorare in tempo reale lo stato di ogni atto. Il cittadino, quindi, potrà sapere a che punto si trova ogni pratica senza doversi recare di persona agli sportelli territoriali.
I nuovi documenti visibili sul web
Fino al 15 luglio molti atti e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate si potevano ricevere solo tramite PEC o raccomandata cartacea. Adesso nell’apposita sezione “L’Agenzia scrive” si potranno consultare in formato digitale:
- avvisi di liquidazione, compresi quelli che riguardano i controlli sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
- avvisi di accertamento parziale automatizzati, ovvero le verifiche che l’amministrazione tributaria effettua sui dati dichiarati in modo automatico;
- provvedimenti di autotutela, ovvero quei documenti con cui l’Agenzia delle Entrate annulla o corregge un proprio errore.
In questo primo periodo l’accesso è consentito solo agli interessati (o ai loro rappresentanti legali) e alle persone di fiducia autorizzate dal contribuente stesso.
L’evoluzione del procedimento
La novità più significativa è la possibilità per il contribuente di seguire tutta l’evoluzione dell’atto. Oltre all’avvenuta notifica, il contribuente potrà verificare se risulta presentato un ricorso o se l’atto risulta definito con un pagamento.
Tra gli stati consultabili troviamo:
- la notifica;
- la definizione con pagamento (articolo 15 del Dlgs n. 218/1997);
- la definizione con pagamento delle sanzioni (articolo 17 del Dlgs n. 472/1997) con o senza presenza di ricorso;
- la mancata opposizione alla notifica;
- la definizione mediante “pace fiscale” prevista dall’articolo 2 del Dl n. 119/2018;
- la definizione attraverso la “tregua fiscale” introdotta dalla legge n. 197/2022;
- la definizione mediante accertamento con adesione;
- l’annullamento tramite autotutela totale;
- la presenza di autotutela parziale;
- l’esistenza di un contenzioso pendente;
- la definizione della controversia con sentenza passata in giudicato.
Si tratta, quindi, di una sorta di diario con il quale il contribuente potrà capire se la propria posizione è regolare o se ci sono adempimenti da effettuare.
Modalità di accesso
I documenti non saranno accessibili immediatamente, ma sono visibili al contribuente soltanto a partire dal giorno successivo a quello in cui la notifica o la novità è registrata nei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate.
Per consultare i dati le modalità sono quelle tradizionali: basterà collegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate e accedere con Spid, Cie o Cns.
La data esatta dell’attivazione delle nuove funzionalità del cassetto fiscale sarà comunicata entro breve con avviso specifico sul sito delle Entrate.