Se le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sono poco chiare e il contribuente sbaglia, non può essere sanzionato perché ha agito in buona fede. A dirlo è la Corte di Cassazione.
Se si sbaglia perché le istruzioni fornite dal Fisco sono poco chiare non si è soggetti a sanzione perché l’errore è in buona fede. In linea generale è questo il sunto dell’ordinanza numero 3718 del 9 febbraio 2024 della Corte di Cassazione. Ogni contribuente segue le istruzioni contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate quando si trova a eseguire operazioni fiscalmente rilevanti. Le circolari in questione, però, potrebbero contenere istruzioni ambigue o poco chiare e portare il cittadino a commettere errori.
Molto spesso l’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione di messaggi e circolari, fornisce le interpretazioni della normativa per i contribuenti. Può capitare che chi deve pagare un’imposta, una tassa o un qualsiasi tributo si affidi all’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze o dell’Agenzia delle Entrate per comprendere se deve procedere al versamento oppure no e in che misura.
Cosa succede se l’interpretazione riportata in messaggi o circolari si rivela errata e chi li ha consultati non ha versato il dovuto in buona fede? Cosa rischia il contribuente? Può essere sanzionato per evasione fiscale anche se ha seguito le disposizioni dell’amministrazione tributaria?
Le circolari del Fisco non sono fonte di diritto
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si era già espressa con la sentenza numero 35098 del 2022, con la quale affermava che tali pareri non erano vincolanti né per il giudice né per il contribuente. Di fatto, l’interpretazione fornita con le circolari non costituisce una fonte di diritto, ma si tratta solo di una attività interna della pubblica amministrazione che non è idonea a incidere sul rapporto tributario.
Va ricordato, infatti, che nessun tributo può essere richiesto a un contribuente se non attraverso una normativa di legge e l’unica fonte di diritto che esiste in materia fiscale è solo la legge e non circolari interne della pubblica amministrazione.
Anche se seguire una risoluzione sbagliata o ambigua dell’Agenzia delle Entrate non esonera dal versamento di imposte dovute, potrebbe escludere l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi di mora per la parte di imposta non versata. Il debito tributario, infatti, anche se la circolare è ambigua, deve essere onorato e va pagato, ma non aver versato l’imposta o averla versata in misura insufficiente non può essere imputato al contribuente se a spingerlo all’errore sono state istruzioni poco chiare dell’amministrazione tributaria.
Le tasse non si possono non pagare appellandosi a circolari
Per quanto evidenziato nel paragrafo precedente, quindi, un contribuente non può considerarsi esente dal pagamento di un tributo solo per quanto contenuto in una circolare interpretativa. Le circolari in questione, anche se sono degli strumenti che informano sull’interpretazione non sono fonti di diritto e non possono esonerare i contribuenti dal pagamento di un tributo.
La Cassazione, però, evidenzia che se un contribuente, in buona fede e seguendo quanto riportato nelle circolari, non versa un tributo, può evitare sanzioni e interessi. Proprio per l’aver agito in buona fede.
La sentenza del 9 febbraio 2024, quindi, chiarisce che indipendentemente da quanto previsto dalle circolari, l’obbligo al pagamento del tributo resta in ogni caso in capo al contribuente anche se il Fisco non può chiedergli altro che il tributo stesso se il mancato pagamento è causato dalla cattiva interpretazione contenuta nelle circolari. In casi del genere, di fatto, il contribuente non deve versare eventuali sanzioni e interessi.
Le sentenze precedenti
Non è questa l’unica sentenza che tratta questo argomento. Già con l’ordinanza 15597 del 2020 la Corte di Cassazione aveva stabilito quasi la medesima cosa.
La vicenda da cui scaturisce la sentenza del 2020 riguarda una contestazione sull’Iva per l’anno d’imposta 2006. Il contenzioso sollevato dall’Agenzia delle Entrate era riferito al calcolo del plafond massimo di crediti fiscali compensabili in un anno d’imposta.
La soglia fissata per il periodo in esame era di 516.000 euro, ma questo limite era stato superato dall’azienda a causa della risoluzione 218/E del 2003 dell’AdE nella quale erano indicate alcune categorie di crediti che non concorrevano al raggiungimento del limite tra cui i crediti trimestrali che derivavano dalle liquidazioni periodiche Iva. L’azienda, letta la risoluzione, l’aveva applicata alla lettera.
La risoluzione in questione conteneva una indicazione sbagliata, ma appellarsi a essa non consentiva di superare il limite di compensazione. Pur essendo, quindi, il contribuente tenuto a restituire i crediti utilizzati in eccedenza rispetto alla soglia la Cassazione conferma che le sanzioni irrogate alla società dovevano essere cancellate.
La risoluzione era un documento ufficiale che conteneva regole nette ed essersi conformati a quello che conteneva non significa aver commesso un illecito. La stessa risoluzione disponeva che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima.”
Se la violazione è una conseguenza di condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria non possono essere irrogate sanzioni e non possono essere applicati interessi di mora.