La scorsa legge di Bilancio ha introdotto alcune importanti novità per le buste paga dei lavoratori del settore privato. Con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale su alcune componenti della retribuzione, è stata infatti prevista una detassazione sia sugli aumenti di stipendio riconosciuti dai rinnovi contrattuali che su determinate voci accessorie legate all’organizzazione dell’orario di lavoro. Il risultato, almeno per chi rientra nei requisiti, è un aumento del netto in busta paga a parità di lordo.
Nel dettaglio, la detassazione è riconosciuta secondo questo schema:
- imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
- imposta sostitutiva al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
Tuttavia, proprio nei primi mesi di applicazione delle nuove regole sono emersi diversi dubbi interpretativi, soprattutto da parte dei datori di lavoro e degli addetti alla gestione delle buste paga. A questi quesiti l’Agenzia delle Entrate ha risposto con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, fornendo una guida utile per capire quando la tassazione agevolata può essere applicata e quando, invece, resta esclusa.
Le indicazioni sono importanti anche per i dipendenti del settore privato, che possono così verificare se sulle somme riconosciute in busta paga spetta effettivamente il beneficio fiscale. Non mancano, però, alcuni limiti: tra questi, spicca la posizione dei lavoratori scoperti dalla contrattazione collettiva, già privi di molte tutele, che restano esclusi anche da queste agevolazioni.
Ma andiamo con ordine: ecco cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate sui bonus in busta paga legati agli aumenti contrattuali, al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e ai turni.
Bonus in busta paga per gli aumenti da rinnovo contrattuale
Il primo beneficio riguarda gli incrementi retributivi riconosciuti per effetto dei rinnovi contrattuali. In questo caso, per il solo 2026, gli aumenti possono essere tassati con un’imposta sostitutiva del 5%, al posto dell’ordinaria Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
La detassazione, però, non spetta a tutti. Possono beneficiarne solamente i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Inoltre, l’aumento deve derivare da un rinnovo contrattuale sottoscritto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 ed essere corrisposto nel corso del 2026.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione riguarda anche gli incrementi di alcune indennità erogate mensilmente e collegate alla mansione svolta. È il caso, ad esempio, dell’indennità di cassa o di altre indennità variabili, purché confluiscano nella retribuzione ordinaria del lavoratore.
Un altro chiarimento importante riguarda gli arretrati. Può infatti accadere che un contratto collettivo venga rinnovato nel triennio 2024-2026, ma preveda aumenti con decorrenza economica anteriore, ad esempio dal 2023. In questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva al 5% può comunque essere applicata alle somme erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se riferite ad annualità precedenti.
Restano invece esclusi gli importi riconosciuti una tantum.
Superminimo assorbibile: quando c’è la detassazione
La circolare interviene anche sul caso del superminimo assorbibile, ovvero quella quota di retribuzione riconosciuta al lavoratore, spesso per accordo individuale, che può essere ridotta o assorbita dagli aumenti previsti dal rinnovo del contratto collettivo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso può trovare applicazione l’imposta sostitutiva al 5%. Il beneficio spetta quindi pure quando il superminimo, o un elemento retributivo analogo, non è previsto direttamente dal Ccnl ma da un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente.
Ferie, permessi e festività soppresse
Tra i dubbi risolti dalla circolare c’è poi quello relativo alle ferie, alla gratifica feriale e alla festività soppressa del 4 novembre.
L’Agenzia delle Entrate spiega che, durante le ferie, il lavoratore continua a percepire la retribuzione ordinaria. Di conseguenza, anche gli incrementi retributivi collegati ai giorni di ferie possono beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5%.
Lo stesso principio vale per le festività soppresse e per i permessi di natura contrattuale collettiva, come i Rol nel Ccnl Commercio o i PAR nel Ccnl Industria Metalmeccanica. Anche questi istituti, infatti, consentono al lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria.
La detassazione può applicarsi anche alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli contratti collettivi, in quanto assimilabile a una mensilità aggiuntiva, e al trattamento aggiuntivo previsto per la festività soppressa del 4 novembre, se rientrante nella retribuzione ordinaria.
Lavoro notturno, festivo e turni: detassazione al 15%
Il secondo pacchetto di agevolazioni riguarda invece alcune voci accessorie della busta paga, legate all’organizzazione dell’orario di lavoro. Per il 2026, le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%.
In questo caso il limite è duplice: il beneficio si applica entro il tetto annuo di 1.500 euro e riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro.
La tassazione agevolata non riguarda però qualsiasi voce aggiuntiva presente in busta paga. Restano fuori i compensi che, pur essendo formalmente indicati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. In altre parole, devono essere somme realmente aggiuntive rispetto allo stipendio base.
Domenica e giorno di riposo, quando spetta il bonus
Un caso frequente riguarda il lavoro domenicale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta sostitutiva al 15% si applica alla maggiorazione prevista dal Ccnl per il lavoro svolto di domenica, anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale del lavoratore.
Il motivo è che, pur potendo il riposo settimanale essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, la domenica resta comunque considerata giorno festivo. Pertanto, se il contratto collettivo riconosce una maggiorazione per il lavoro domenicale, questa può rientrare nella detassazione.
Diverso è il caso del part-time verticale. Qui l’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta solo se il lavoro viene svolto nel giorno di riposo stabilito dalle parti.
Per questo motivo, nel caso di lavoro supplementare svolto in giorni diversi dal giorno di riposo, o in caso di clausole elastiche, il beneficio non si applica anche se il contratto collettivo prevede maggiorazioni specifiche.
Straordinario festivo e notturno
Un altro chiarimento rilevante riguarda lo straordinario. In linea generale, le somme corrisposte per lavoro straordinario restano escluse dalla detassazione. Tuttavia, l’esclusione non vale quando lo straordinario è festivo o notturno.
In questi casi, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’imposta sostitutiva al 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o festivo.
Si tratta di un’apertura importante, perché consente di applicare il beneficio non solamente alla maggiorazione, ma all’intero importo riconosciuto per quella prestazione.
Reperibilità e pernottamento
La circolare si sofferma anche sull’indennità di reperibilità. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva al 15% può essere applicata alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni.
Il beneficio spetta anche quando il lavoratore non viene effettivamente chiamato a intervenire. Questo perché l’indennità remunera comunque una condizione di disponibilità, che limita la libertà personale e organizzativa del dipendente.
Via libera anche all’indennità di pernottamento prevista dal Ccnl Credito per il personale addetto a mansioni di vigilanza e custodia. In questo caso, il compenso è collegato alla disponibilità richiesta al lavoratore che, per esigenze organizzative del servizio notturno, è tenuto a pernottare fuori casa presso i locali dell’impresa.
Niente bonus senza Ccnl
Come anticipato, uno dei passaggi più rilevanti della circolare riguarda i lavoratori per i quali non viene applicato alcun contratto collettivo nazionale.
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate è stata chiara: se al rapporto di lavoro non è applicato un Ccnl, le imposte sostitutive non possono trovare applicazione. Questo vale sia per la detassazione al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovo contrattuale, che per quella al 15% su maggiorazioni e indennità legate a lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni.
La ragione è tecnica: entrambe le agevolazioni sono costruite attorno al contratto collettivo nazionale. Senza di questo manca quindi il presupposto per riconoscere il trattamento fiscale agevolato.
Lavoratori impatriati, docenti e ricercatori
La circolare chiarisce infine come coordinare queste detassazioni con i regimi agevolati previsti per i lavoratori impatriati e per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.
In questi casi, le somme soggette a imposta sostitutiva al 5% o al 15% devono essere tassate per l’intero ammontare con l’aliquota agevolata prevista dalla legge di Bilancio. Non si tiene quindi conto, prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, delle riduzioni previste dai regimi speciali.
La spiegazione è che gli importi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Di conseguenza, non entrano nel perimetro dei regimi agevolati che operano sulla tassazione ordinaria.
Quando il lavoratore può rinunciare
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sia per l’imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti contrattuali che per quella al 15% sulle maggiorazioni e indennità, la legge prevede la possibilità di rinuncia scritta da parte del lavoratore.
In assenza di rinuncia, il sostituto d’imposta applica la tassazione agevolata se ricorrono tutti i requisiti. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere conveniente valutare la rinuncia, ad esempio quando l’applicazione dell’imposta sostitutiva non risulta vantaggiosa rispetto al quadro fiscale complessivo del dipendente.