Il lavoro domenicale è disciplinato da regole ad hoc nei contratti collettivi e comporta una maggiorazione in busta paga. Ecco come funziona (con esempi pratici)
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Supermercati aperti, ristoranti pieni, treni e autobus regolarmente in servizio: per milioni di lavoratori la domenica non è affatto il giorno tipicamente rivolto al riposo e allo svago. Il lavoro domenicale è una realtà strutturale in interi settori, dal commercio al turismo fino ai servizi pubblici essenziali, eppure le regole che lo governano restano spesso poco chiare proprio a chi le vive in prima persona. Dopo aver chiarito alcuni aspetti circa orario di lavoro e diritto al riposo, nel corso di questo articolo vedremo quali sono le regole di riferimento in materia e comprenderemo anche i limiti stabiliti in Costituzione, nella legge e nei Ccnl, le specifiche fonti di riferimento per quanto riguarda la disciplina del lavoro svolto in questo giorno.
Quanto guadagna chi lavora la domenica? C’è una maggiorazione in busta paga e, se sì, a quanto ammonta nei principali contratti? Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare? A queste domande daremo puntuale risposta di seguito, con una tabella delle maggiorazioni contratto per contratto, un esempio di calcolo su una paga oraria e l’elenco di chi può legittimamente dire no al turno domenicale. I dettagli.
Orario di lavoro e normativa in materia: il contesto di riferimento
Prima di considerare quali sono le regole per chi lavora di domenica e fare luce su quanto guadagna, ricordiamo che l’orario di lavoro è rappresentato da ogni periodo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Ovviamente deve trattarsi di lavoro retribuito, perché lo stipendio è la controprestazione rispetto all’attività svolta dal dipendente.
La legge pone l’essenziale principio della proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite. Nel nostro Paese le regole in tema di orario di lavoro hanno la disciplina di riferimento nel d.lgs. n. 66/2003, che trova applicazione per tutti i settori di attività, pubblici e privati, salvo specifiche eccezioni.
In base alla normativa in vigore, l’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali, tuttavia i singoli Ccnl possono fissare una durata inferiore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno (il cosiddetto orario multiperiodale). Non è dunque esclusivamente la legge a fissare le regole in campo di orario: anche i contratti collettivi e individuali intervengono, ma senza poter scendere sotto le tutele minime previste dalla legge.
Diritto al riposo settimanale: cosa dicono Costituzione e legge
Lavorare la domenica non deve però mettere a repentaglio il diritto al riposo settimanale, irrinunciabile per ogni lavoratore e così essenziale da essere fissato dall’art. 36 della Costituzione, proprio come le ferie annuali. In base all’art. 9 del d.lgs. n. 66/2003, il riposo settimanale:
- spetta ogni 7 giorni ed è di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica;
- va cumulato con il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore, previsto dall’art. 7 dello stesso decreto;
- è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Ecco perché il riposo settimanale si distingue in maniera chiara dal riposo giornaliero, e perché c’è una stretta relazione tra lavoro festivo e riposo compensativo, di cui bisogna tenere conto quando ci si chiede quanto guadagna chi lavora la domenica.
Anche il Codice Civile, all’art. 2109, indica che il riposo settimanale va fruito «di regola» di domenica, ma la formulazione non è perentoria e il riposo può dunque cadere in un giorno diverso. In termini pratici ciò vuol dire che in non poche realtà aziendali le prestazioni di lavoro sono previste anche nei giorni festivi (si pensi ai conducenti di autobus, alla vendita al dettaglio o a specifiche attività industriali a ciclo continuo), dove è indispensabile la presenza di un adeguato numero di lavoratori per garantire il servizio o la produzione.
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Lavoro domenicale: il ruolo decisivo dei Ccnl
Non tutti i lavoratori hanno la stessa articolazione dell’orario di lavoro: in relazione alla tipologia di rapporto e all’attività da compiere si possono presentare diversi scenari. Proprio uno di questi riguarda il lavoro domenicale, sul quale i singoli Ccnl rappresentano la fonte determinante per capirne il funzionamento. Chi intende conoscere la disciplina di riferimento nel proprio settore deve quindi leggere il testo del Ccnl applicato al suo rapporto di lavoro.
Lo specifico ammontare della maggiorazione retributiva è indicato dai contratti collettivi nazionali di categoria ma, talvolta, anche dai contratti territoriali o aziendali, con emolumenti a integrazione. La maggiorazione si comprende alla luce dello speciale impegno richiesto al dipendente, che non potrà dedicare al riposo e alla vita familiare le ore domenicali ma dovrà essere sul posto di lavoro.
Un punto fermo è arrivato dalla giurisprudenza: con la sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoro prestato di domenica, anche quando il riposo settimanale viene spostato in un altro giorno, deve essere sempre compensato con un quid pluris per la sua particolare penosità. Se il contratto collettivo non lo prevede, può essere il giudice a determinarlo, anche in forma non necessariamente economica. Il semplice spostamento del giorno di riposo, da solo, non basta.
Il riposo compensativo settimanale
Al contempo i contratti collettivi regolano, per ogni comparto pubblico e privato, le modalità di godimento del riposo compensativo in un giorno differente dalla domenica. Ed emerge un punto molto importante:
- il trattamento economico è una previsione contrattuale e, in quanto tale, varia da Ccnl a Ccnl;
- il riposo settimanale è sempre irrinunciabile perché lo fissa la Costituzione e, di conseguenza, se non è stato possibile fruirlo di domenica sorge il diritto del lavoratore a goderne in forma differita, come riposo compensativo.
Ciò vuol dire che il datore di lavoro non può organizzare turni che privino il dipendente del riposo minimo previsto dalla legge senza assegnargli un’adeguata pausa a compensazione, per il recupero delle energie psico-fisiche.
I tempi di recupero dipendono dal contratto. Il Ccnl Turismo, ad esempio, fa salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Nel comparto Funzioni Locali, il contratto 2022-2024 firmato in via definitiva all’Aran il 23 febbraio 2026 prevede invece un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, da concedere preferibilmente entro due settimane e comunque non oltre i due mesi successivi.
Un caso a sé è quello del lavoro domestico: per colf e badanti il riposo settimanale cade di domenica e, se il datore richiede prestazioni per esigenze imprevedibili, le ore lavorate sono pagate con una maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto e recuperate con un uguale numero di ore di riposo il giorno seguente.
Quanto guadagna chi lavora di domenica: le maggiorazioni per Ccnl
Se ci si chiede quanto effettivamente guadagna chi lavora la domenica, va chiarito che non esiste una percentuale fissata dalla legge: la misura cambia in base al singolo Ccnl e al tipo di prestazione effettuata. In linea generale, i casi possibili sono tre:
- lavoro domenicale ordinario, cioè svolto in una domenica non coincidente con una festività: spetta la percentuale prevista dal proprio Ccnl;
- lavoro domenicale festivo, quando la domenica coincide con una festività: la maggiorazione può essere più alta, ma alcuni Ccnl stabiliscono che domenicale e festiva non si cumulano. Il Ccnl Turismo, ad esempio, definisce la maggiorazione domenicale «omnicomprensiva e non cumulabile»;
- lavoro straordinario domenicale, quando le ore eccedono l’orario settimanale ordinario: si applicano le maggiorazioni per lo straordinario festivo, diverse da contratto a contratto.
Ecco il quadro dei principali contratti:
| Ccnl | Caso | Maggiorazione |
|---|---|---|
| Terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio) | Ogni ora lavorata di domenica | 30% |
| Metalmeccanici industria | Lavoro festivo con riposo compensativo | 10% |
| Metalmeccanici industria | Lavoro festivo senza riposo compensativo | 50% |
| Turismo | Domenica lavorata con riposo settimanale in altro giorno | 10% |
| Funzioni Locali (PA) | Ogni ora lavorata nel giorno di riposo settimanale non fruito | 50% + riposo compensativo |
| Lavoro domestico | Ore lavorate di domenica per esigenze imprevedibili | 60% + riposo |
Nel Ccnl Terziario, rinnovato il 22 marzo 2024 e con testo definitivo diffuso il 3 febbraio 2026, le ore lavorate di domenica sono retribuite con una maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, che si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore 168. Restano salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti territoriali o aziendali. La maggiorazione domenicale commercio funziona però in modo diverso a seconda dell’orario: chi ha la domenica inserita nel proprio orario riceve la sola maggiorazione del 30%, mentre chi ha il riposo settimanale di domenica e viene chiamato a lavorare in aggiunta all’orario normale percepisce la paga oraria più il 30%, cioè il 130%.
Nel Ccnl Metalmeccanici industria la domenica è considerata giorno festivo: se il lavoratore è chiamato a lavorare e gli viene riconosciuto il riposo in un giorno diverso, la maggiorazione è del 10%; senza riposo compensativo sale al 50%.
Nel settore pubblico, il nuovo Ccnl Funzioni Locali 2022-2024 (Comuni, Province, Regioni e Camere di commercio, oltre 400mila dipendenti) riconosce a chi non fruisce del riposo settimanale per esigenze di servizio un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria per ogni ora lavorata, cumulabile con gli altri trattamenti accessori, oltre al riposo compensativo.
Un esempio di calcolo su una paga oraria
Per tradurre le percentuali in euro, si ipotizzi una paga oraria lorda di 12 euro e un turno domenicale di 8 ore:
- Commercio, domenica compresa nell’orario: maggiorazione di 3,60 euro l’ora, pari a 28,80 euro lordi in più nel turno;
- Commercio, domenica lavorata in aggiunta all’orario: 15,60 euro l’ora, pari a 124,80 euro lordi per l’intero turno;
- Metalmeccanici con riposo compensativo: 1,20 euro l’ora, cioè 9,60 euro di maggiorazione; senza riposo compensativo la maggiorazione sale a 6 euro l’ora, cioè 48 euro;
- Turismo: 1,20 euro l’ora, cioè 9,60 euro di maggiorazione;
- Funzioni Locali, riposo settimanale non fruito: compenso aggiuntivo di 6 euro l’ora, cioè 48 euro, più la giornata di riposo da recuperare.
Si tratta di importi lordi: la maggiorazione rientra nell’imponibile fiscale e previdenziale ed è quindi soggetta a contributi e Irpef.
Dove trovare la maggiorazione in busta paga?
Il dipendente che ha lavorato la domenica vorrà verificare se la maggiorazione gli è stata effettivamente riconosciuta e, per trovarla, dovrà leggere il corpo centrale del proprio cedolino, dove compaiono le voci variabili della retribuzione. In questo modo potrà controllare la correttezza del calcolo effettuato dall’azienda, tenuto conto della disciplina del proprio Ccnl.
La maggiorazione per il lavoro domenicale è solitamente indicata in busta paga con una voce ad hoc, relativa all’indennità o maggiorazione domenicale o festiva, con accanto le ore lavorate, la percentuale applicata e l’importo corrispondente. In caso di dubbi, il lavoratore può rivolgersi al proprio datore di lavoro, al consulente del lavoro dell’azienda o al sindacato di categoria per chiarimenti sulle modalità di calcolo.
Lavorare di domenica è obbligatorio?
Veniamo infine a una domanda frequente: lavorare di domenica è obbligatorio o il dipendente può rifiutarsi? Se il contratto collettivo e quello individuale prevedono la possibilità che il lavoratore sia chiamato in servizio in questo giorno, egli non potrà negare la prestazione per riposarsi. Se lo facesse andrebbe incontro a sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono arrivare fino al licenziamento.
Esistono però eccezioni stabilite dai singoli Ccnl. Nel Ccnl Terziario, ad esempio, la regola generale consente all’azienda priva di accordi di secondo livello di chiedere ai dipendenti a tempo pieno con riposo domenicale fino a 25 domeniche lavorative su 52, senza limiti per chi ha la domenica nel proprio orario e per i part-time. Ma, come approfondito nella guida al riposo settimanale nel Ccnl Commercio, non sono tenuti ad assicurare il lavoro domenicale:
- le madri, o i padri affidatari, di bambini fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono conviventi con disabilità o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- le persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Altre ipotesi di esonero possono essere concordate nella contrattazione di secondo livello. Attenzione però: secondo l’interpretazione prevalente, l’esonero opera quando la domenica è il giorno di riposo previsto dal contratto individuale. Se invece la domenica è inserita nell’orario concordato al momento dell’assunzione, la prestazione resta dovuta.
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