Cosa sono le ex festività in busta paga? A cosa danno diritto? Ecco l’elenco aggiornato.
In busta paga, tra ferie e permessi, la voce ex festività è una delle più ricorrenti e allo stesso tempo meno comprese dai lavoratori. Molti si chiedono cosa significhi esattamente e quale sia il vantaggio reale di questo istituto. Siamo qui per dare una risposta: con il termine “ex festività” si indicano quelle giornate che, in passato, erano festività ufficiali riconosciute dal calendario nazionale, ma che oggi non prevedono più la chiusura di scuole e uffici né il diritto automatico all’astensione retribuita.
La loro soppressione, avvenuta con una riforma negli anni ’70, non ha però cancellato del tutto il beneficio: grazie alla contrattazione collettiva, queste date sono state trasformate in permessi retribuiti che il dipendente può utilizzare entro termini precisi o monetizzare, vedendo il corrispettivo economico direttamente in busta paga.
Capire come funzionano le festività soppresse in busta paga è importante per due motivi: da un lato permette di pianificare meglio il proprio tempo libero, dall’altro aiuta a non perdere ore o giornate di riposo retribuito che, se non utilizzate nei tempi previsti dal Ccnl, possono comunque essere pagate. Ora che siamo ad agosto 2025, conoscere il calendario aggiornato delle prossime ex festività e sapere come il proprio contratto collettivo le gestisce diventa fondamentale per sfruttare al meglio questo diritto, evitando di lasciarlo scadere o di rinunciare a un guadagno aggiuntivo.
Quali sono le ex festività
Le ex festività, oggi soppresse, sono quattro e sono riconosciute in busta paga al lavoratore che deve comunque verificare il proprio contratto collettivo di riferimento.
Partiamo dal ricordare le festività nazionali civili oggi riconosciute dall’ordinamento italiano e che sono tre:
- la Festa della Liberazione il 25 aprile;
- la Festa dei Lavoratori il 1° maggio;
- la Festa della Repubblica il 2° giugno.
Ci sono poi delle festività religiose, ovvero l’Immacolata, Natale, S.Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto e Ognissanti il 1° novembre durante le quali ai lavoratori spetta il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa.
Tuttavia in passato tra le festività riconosciute dal nostro ordinamento ve ne erano altre cinque:
- San Giuseppe (Festa del papà);
- Ascensione;
- Festa dell’Unità Nazionale;
- Corpus Domini;
- S.S. Pietro e Paolo.
Queste, infatti, erano disciplinate dalla legge 269/1949, salvo poi essere abrogate dalla legge 54/1977 e da successive disposizioni e non sono state più ripristinate.
Pur non essendo più riconosciute come giorni in cui ci si può astenere dal lavoro, le ex festività hanno comunque un peso in busta paga dal momento che vengono trasformate in permessi retribuiti.
Ovviamente questo accade se la ex festività cade in un giorno lavorativo del dipendente e le condizioni dipendono e possono variare, come abbiamo anticipato, dal Ccnl applicato.
Il calendario delle ex festività
Chiarito il significato di ex festività, vediamo quali sono le prossime date da segnare in agenda. A partire da agosto 2025, matureranno permessi retribuiti se la ricorrenza cadrà in un giorno lavorativo, secondo quanto stabilito dal proprio Contratto collettivo:
- martedì 4 novembre 2025: Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate
- giovedì 19 marzo 2026: San Giuseppe
- giovedì 14 maggio 2026: Ascensione (39° giorno dopo Pasqua)
- lunedì 29 giugno 2026: Santi Pietro e Paolo (solo se lavorato e non per chi è impiegato nel Comune di Roma, dove è festività patronale)
L’ex festività del Corpus Domini cadrà domenica 7 giugno 2026 e, come avviene ogni anno, non darà diritto alla maturazione di permessi aggiuntivi.
Ex festività in busta paga: come vengono retribuite
Le ex festività, quando previste dal contratto collettivo, si trasformano in permessi retribuiti che il lavoratore può utilizzare come giornate od ore di riposo aggiuntive. In pratica, invece di godere del giorno festivo, si accumula un monte ore da sfruttare entro una certa scadenza oppure, se non utilizzato, da ricevere sotto forma di compenso in busta paga.
Un esempio chiaro arriva dal Ccnl Commercio, tra i più diffusi in Italia. In questo contratto è previsto che le ex festività siano riconosciute sotto forma di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge. Nell’arco di un anno il monte può arrivare a 32 ore complessive, equivalenti a 4 giornate di permesso, sempre a condizione che la ricorrenza cada in un giorno lavorativo.
Se il lavoratore non utilizza queste ore entro l’anno di maturazione, il Ccnl stabilisce che vengano comunque pagate con la retribuzione di fatto in vigore al momento della scadenza, di solito con la mensilità di dicembre o, al più tardi, a gennaio dell’anno successivo. In alternativa, è possibile fruirne anche dopo l’anno di riferimento, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Ad esempio, le ore maturate per le ex festività del 2025 potranno essere godute fino al 30 giugno 2026, dopodiché si perderà il diritto.
Questa regola, pur riferita al Ccnl Commercio, si applica in forma simile anche in molti altri contratti, con qualche variazione nei tempi o nelle modalità di fruizione. Per questo è sempre consigliabile verificare le previsioni del proprio accordo collettivo, così da non rischiare di perdere ore di permesso o compensi a cui si ha diritto.
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