Ccnl Commercio, le regole aggiornate per stipendio, orario di lavoro e aumenti

Simone Micocci

20 Agosto 2025 - 15:16

Ecco cosa prevede il Contratto collettivo del Commercio. Il testo aggiornato con le nuove tabelle per stipendio, straordinari e altre indennità.

Ccnl Commercio, le regole aggiornate per stipendio, orario di lavoro e aumenti

Il contratto collettivo nazionale del Commercio è uno dei più diffusi in Italia: riguarda centinaia di migliaia di lavoratori del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, dai commessi agli addetti amministrativi, fino ai responsabili di punto vendita.

Non bisogna però pensare che esista un unico contratto: il più applicato è quello sottoscritto da Confcommercio e Confesercenti, rinnovato nell’aprile 2023 dopo una lunga trattativa che ha introdotto aumenti di stipendio distribuiti fino al 2027 e una doppia indennità una tantum (luglio 2024 e luglio 2025).

Accanto a questo, tuttavia, operano altri contratti collettivi, come quello di Unilavoro PMI e quello siglato da Conflavoro PMI, Fesica e Confsal, in vigore dal 2023 al 2026.

Il contratto applicato fa la differenza non solo sulla retribuzione, ma anche su aspetti come orario, permessi, welfare e indennità particolari. Rimane invece comune a tutti i Ccnl Commercio la suddivisione dei lavoratori in 7 livelli di inquadramento (più i Quadri e gli operatori di vendita), che stabilisce le mansioni e gli stipendi minimi.

In questo approfondimento vedremo quindi: quali sono i livelli di inquadramento previsti, come funziona l’orario di lavoro, quante ferie e permessi spettano, quanto si guadagna nei diversi contratti e quali sono le regole su scatti di anzianità, straordinari e indennità aggiuntive.

Livelli di inquadramento Ccnl Commercio

Come anticipato, la classificazione dei lavoratori tra i vari livelli di Ccnl Commercio accomuna tutti i contratti nazionali oggi applicati in questo settore. A tal proposito, ecco una tabella dove oltre a definire ogni singolo livello trovate anche alcuni esempi sui lavoratori che solitamente ne fanno parte.

Livello Definizione Esempi di professione
I livello Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione di unità produttive o funzioni organizzative con carattere di iniziativa e di autonomia operativa Gestore di negozio o supermercato, responsabile laureato di magazzini per prodotti farmaceutici, responsabile marketing e pubbliche relazioni, responsabile commerciale, product manager, art director
II livello Lavoratori di concetto che svolgono compiti autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo oppure con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità Cassiere (ma che sovrintende più casse), agente esterno consegnatario, capo reparto, chimico di laboratorio, interprete o traduttore simultaneo, specialista di controllo della qualità, revisore contabile
III livello Lavoratori che in prevalenza svolgono mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche ed esperienza, e i lavoratori specializzati Vetrinista, commesso stimatore in gioielleria, ottico diplomato, addetto alla vendita di autoveicoli, commesso di libreria (con responsabilità per il rifornimento), commesso specializzato, contabile impiegato amministrativo, manutentore meccanico ed elettrico, tecnico riparatore di elettrodomestici, macellaio specializzato
IV livello Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche comunque acquisite Cassiere, traduttore (solo scritto), commesso alla vendita al pubblico, indossatrice, specialista di macelleria, gastronomia e altri banchi alimentari, addetto all’erogazione dei carburanti, addetto ai mezzi di trasporto e movimento
V livello Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite Addetto di biblioteca, addetto al controllo vendite, prezzista, distribuzione di giornali e riviste, operaio qualificato
VI livello Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche Dimostratore di prodotti, usciere, imballatore, fattorino, custode, portiere, ascensorista
Settimo livello Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti Imprese di pulizie

A questi si aggiungono poi gli operatori di vendita di I e II categoria. Nella prima fa parte il responsabile, colui che gestisce e coordina i vari gruppi di lavoratori, mentre nella seconda quelli che svolgono le mansioni più generiche.

È importante sottolineare che le mansioni svolte devono essere inerenti al livello assegnato. Altrimenti la regola vuole che in caso di impiego per un periodo superiore a 3 mesi con mansioni superiori a quelle previste dal livello di inquadramento è previsto il passaggio automatico a quello superiore.

Orario di lavoro

Solitamente nel Ccnl Commercio sono previste 40 ore di lavoro settimanali, circa 39 o 38 se si considera l’assorbimento dei permessi Rol o di quelli riconosciuti per le ex festività.

Ogni lavoratore matura 26 giorni di ferie l’anno, oltre a 56 ore di permesso (72 ore nel caso di aziende con più di 15 dipendenti). Tuttavia, nei primi 2 anni dell’assunzione i permessi Rol non maturano: dopodiché ne spetta il 50% fino al quarto anno di attività, per poi essere riconosciuto al 100% per il prosieguo della carriera.

Quanto si guadagna

Come anticipato non esiste un solo Ccnl Commercio. La retribuzione dipende quindi dal tipo di contratto applicato.

Come detto in apertura, la buona notizia è che per il Ccnl Confcommercio e Confesercenti è stato autorizzato un aumento di stipendio: l’intero processo - che ha previsto anche il pagamento di una doppia indennità una tantum a luglio 2024 e luglio 2025 - si concluderà solo a febbraio 2027.

A tal proposito, ecco una tabella aggiornata con i nuovi importi spettanti e da quando vengono riconosciuti:

Livello Totale febbraio ’25 Totale marzo ’25 Totale novembre ’25 Totale novembre ’26 Totale febbraio ’27
Quadro 2.871,35€ 2.923,44€ 2.984,21€ 3.044,98€ 3.114,42€
Livello 1 2.402,41€ 2.449,33€ 2.504,07€ 2.558,81€ 2.621,36€
Livello 2 2.145,66€ 2.186,25€ 2.233,60€ 2.280,95€ 2.335,06€
Livello 3 1.906,68€ 1.941,37€ 1.981,84€ 2.022,31€ 2.068,56€
Livello 4 1.716,68€ 1.746,68€ 1.781,68€ 1.816,68€ 1.856,68€
Livello 5 1.599,29€ 1.626,39€ 1.658,01€ 1.689,63€ 1.725,77€
Livello 6 1.486,98€ 1.511,31€ 1.539,70€ 1.568,09€ 1.600,54€
Livello 7 1.350,75€ 1.371,58€ 1.395,89€ 1.420,20€ 1.447,98€

Di seguito invece la tabella con le retribuzioni applicate per il Ccnl Unilavoro Pmi, rinnovato invece nel giugno 2022.

Ccnl Unilavoro Ccnl Unilavoro Qui la tabella stipendiale per il Ccnl Unilavoro.

Straordinari

Il Ccnl Commercio stabilisce regole precise per il lavoro straordinario, inteso come l’attività prestata oltre il normale orario settimanale di 40 ore. Lo straordinario deve essere sempre autorizzato dal datore di lavoro e può essere richiesto solo entro determinati limiti annuali, generalmente fissati in 250 ore.

Dal punto di vista retributivo, le ore eccedenti sono compensate con una maggiorazione percentuale calcolata sulla retribuzione oraria ordinaria. La misura della maggiorazione varia in base alla collocazione temporale dello straordinario: più è gravosa la prestazione, maggiore è l’incremento.

A tal proposito, la seguente tabella riassume le principali percentuali di maggiorazione:

Tipo di lavoro straordinario Maggiorazione
Fino alla 48ª ora settimanale +15%
Oltre la 48ª ora settimanale +20%
Festivo o domenicale +30%
Notturno +50%

Le percentuali indicate vanno sommate alla normale retribuzione oraria. Ad esempio, un’ora di straordinario svolta di domenica viene pagata con una maggiorazione del 30%, mentre se prestata in orario notturno la maggiorazione sale al 50%.

Indennità particolari

Oltre allo stipendio base e agli scatti di anzianità, il Ccnl Commercio prevede una serie di indennità aggiuntive per compensare attività o responsabilità particolari.

Ecco le principali:

  • Indennità di cassa: riguarda i lavoratori addetti in via continuativa alla gestione del denaro (es. cassieri). Serve a compensare il rischio di errori o ammanchi. L’importo è di circa 173 euro annui (14,42 euro mensili).
  • Indennità di maneggio denaro: spetta ai lavoratori che, pur non essendo cassieri, maneggiano somme di denaro in modo continuativo. Sono circa 0,52 euro per ogni giornata lavorativa.
  • Indennità di trasferta: è dovuta quando il dipendente viene inviato a lavorare fuori dalla sede abituale di lavoro. Copre spese di viaggio, vitto e alloggio.
  • Indennità di reperibilità: riconosciuta a chi deve essere disponibile a intervenire fuori dall’orario di lavoro, su richiesta dell’azienda. L’importo è stabilito a livello aziendale o territoriale.

Lo stipendio netto

Le cifre indicate nelle suddette tabelle sono da considerare al lordo. Per avere una risposta su quanto si prende di netto, quindi, bisogna togliere contributi (solitamente la quota a carico del lavoratore è pari al 9,19% ma bisogna considerare gli sgravi attualmente in vigore) e imposte.

Possiamo semplificare dicendo che solitamente il netto equivale a circa il 60% del lordo, con la percentuale che aumenta per gli stipendi più bassi e diversamente si riduce per quelli più elevati.

Ad esempio, per un operatore di vendita di seconda categoria il netto è di circa 1.200 euro netto, mentre per un IV livello è di 1.450 euro. 1.840 euro circa, invece, lo stipendio netto di un primo livello.

Tredicesima e quattordicesima

Il Ccnl Commercio prevede il riconoscimento di due mensilità aggiuntive rispetto alla retribuzione ordinaria: la tredicesima e la quattordicesima. Entrambe hanno natura di retribuzione differita e spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dall’orario (tempo pieno o parziale) o dalla tipologia contrattuale, purché sussista un rapporto di lavoro in corso nel periodo di maturazione.

La tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre, generalmente prima delle festività natalizie, ed è pari a una mensilità piena della retribuzione in godimento. La quattordicesima, invece, è corrisposta a luglio e anch’essa corrisponde a una mensilità, calcolata sulla base degli elementi fissi della retribuzione.

Entrambe maturano mese per mese in proporzione ai periodi lavorati. Ciò significa che in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno l’importo sarà riproporzionato. Sono considerati utili alla maturazione anche i periodi di ferie, malattia, maternità e paternità indennizzati, mentre non concorrono i periodi di aspettativa non retribuita o di assenza ingiustificata.

Per chiarire come funziona il calcolo, la regola è semplice: ogni mese lavorato dà diritto a un dodicesimo della mensilità aggiuntiva. Un lavoratore in servizio tutto l’anno percepirà quindi entrambe le mensilità intere, mentre chi lavora solo sei mesi riceverà metà importo.

Scatti di anzianità

Va detto inoltre che gli importi nelle tabelle costituiscono la retribuzione all’ingresso, la quale va aumentata per ogni scatto di anzianità come definito ai sensi dell’articolo 205 del Ccnl Commercio.

Qui viene chiarito che per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale il personale ha diritto a 10 scatti ogni 3 anni. Per ogni scatto lo stipendio aumenta di un certo importo (sempre lordo) per ogni mese (con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo), come specificato dalla tabella seguente.

LIVELLO IMPORTO SCATTO MENSILE
Quadri 25,46€
I livello 24,84€
II livello 22,83€
III livello 21,95€
IV livello 20,66€
V livello 20,30€
VI livello 19,73€
VII livello 19,47€

Periodo di prova

Il contratto collettivo del terziario stabilisce che la durata massima del periodo di prova varia in base al livello di inquadramento. Nel dettaglio, per quadri e lavoratori di I livello la prova può durare fino a 6 mesi, mentre per i livelli dal II al V la durata è invece fissata in 60 giorni di lavoro effettivo, mentre per i livelli VI e VII si riduce a 45 giorni di lavoro effettivo.

Durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Se invece il rapporto prosegue oltre la scadenza del periodo di prova, il lavoratore si intende confermato in servizio con pieno riconoscimento dell’anzianità maturata.

Preavviso di dimissioni o licenziamento

La disciplina del preavviso è altrettanto articolata in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Per i quadri e i dipendenti di I livello sono previsti termini più lunghi, che vanno da 45 a 90 giorni a seconda della permanenza in azienda. Per i lavoratori di II e III livello il preavviso varia da venti a quarantacinque giorni, mentre per quelli di IV e V livello è compreso tra 15 e 30 giorni. Infine, i dipendenti di VI e VII livello hanno un preavviso più contenuto, tra i 10 e i 15 giorni.

Il preavviso decorre dal momento in cui viene comunicata la decisione di interrompere il rapporto di lavoro. In caso di mancato rispetto dei termini, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione per il periodo non lavorato.

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