CCNL commercio, diritto alle ferie e limiti: il meccanismo

Claudio Garau

28 Gennaio 2022 - 12:30

condividi

L’articolato testo del CCNL commercio contiene altresì rilevanti norme in tema di diritto alle ferie, ossia uno dei diritti fondamentali del lavoratore. Ma attenzione ad alcuni limiti.

CCNL commercio, diritto alle ferie e limiti: il meccanismo

Il CCNL commercio è un testo assai ricco di norme rilevanti per tutti i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Composto da sezioni, titoli, capi ed articoli, all’interno della sezione quarta, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, contiene l’argomento su cui vogliamo focalizzarci di seguito, ovvero le regole in materia di ferie. Queste ultime, come è ben noto, costituiscono un diritto costituzionalmente garantito, perciò appare certamente opportuno parlarne, chiarendo che cosa le parti firmatarie hanno stabilito in tema. Ciò al fine di contribuire ad orientare tutti i lavoratori dell’ambito e a far comprendere entro quali limiti, detto diritto può essere esercitato dal dipendente.

CCNL commercio e diritto alle ferie: il contesto di riferimento

Ogni CCNL è sovraordinato rispetto ai contratti individuali di lavoro, ma subordinato rispetto alle leggi e, ovviamente, alla Costituzione. Proprio quest’ultimo testo assume un’importanza fondamentale, nel sancire il diritto alle ferie.

Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite. L’art. 36 della Costituzione stabilisce a riguardo che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

La funzione del diritto alle ferie è quella di soddisfare le esigenze psicofisiche essenziali del lavoratore, agevolando la partecipazione alla vita di relazione, familiare e sociale. Allo stesso tempo, il diritto alle ferie consente di tutelare il diritto alla salute del lavoratore. E ciò appare peraltro conforme allo stesso interesse del datore di lavoro.

Inoltre, secondo la Costituzione, la durata minima delle ferie è pari a quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano nell’ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di dodici mesi o è in prova.

Nella prassi, le ferie sono sfruttate nell’ambito di un arco temporale indicato dal datore di lavoro, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, ma il lavoratore subordinato deve essere preventivamente informato. Ciò ovviamente vale anche per il CCNL commercio.

Vero è che le norme in materia di ferie indicano altresì che il datore di lavoro deve comunque realizzare un equo contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi dell’azienda, legati alla produzione, all’organizzazione e al profitto.

Sul piano della retribuzione, occorre precisare che il godimento del diritto alle ferie comporta per il datore di lavoro non soltanto l’obbligo di assegnarle, permettendo appunto al lavoratore di assentarsi dal servizio per un certo lasso di tempo, ma anche quello di versargli la retribuzione per tutto il periodo considerato.

Non vi sono dubbi in proposito: durante le ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a quella che avrebbe incassato, se avesse lavorato. Di conseguenza è da ritenersi nullo, contrastando con l’art. 36 della Costituzione, ogni patto individuale o collettivo che implichi un trattamento peggiore.

CCNL commercio: l’art. 159 e la durata delle ferie

Come detto all’inizio, la disciplina in tema di ferie si trova nella parte quarta sulla disciplina del rapporto di lavoro, ed in particolare al titolo V, capo IV, artt. 159-165.

All’art. 159 le parti firmatarie hanno stabilito che il personale cui si applica il CCNL commercio ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, tenuto conto che la settimana lavorativa, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie.

Peraltro, nell’articolo è specificato che dal calcolo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso incluse.

Nello stesso articolo è inoltre contenuta la dichiarazione a verbale, per la quale le parti firmatarie si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie riportata all’art. 159 rappresenta un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. All’ultimo comma dell’articolo è inclusa invece una specifica norma di garanzia, che prevede che a favore dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già godevano di un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni), saranno comunque mantenute le migliori condizioni.

CCNL commercio: la determinazione del periodo delle ferie

L’art. 160 è altresì molto interessante, per quanto riguarda l’argomento che qui interessa. Esso infatti contiene la disciplina relativa alla determinazione del periodo di assenza retribuita, per venire incontro alle esigenze psicofisiche del lavoratore.

In modo compatibile con gli interessi e le esigenze dell’azienda e senza dimenticare quelle dei dipendenti a cui si applica il CCNL commercio, è facoltà del datore di lavoro fissare il periodo delle ferie dal mese di maggio a quello di ottobre, tranne le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, le quali potranno fissare i turni di ferie in ogni periodo dell’anno.

Tuttavia, nello stesso art. 160 è indicato anche che in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà compiersi anche in lassi di tempo diversi dell’anno, rispettando però i requisiti dell’accordo tra le parti e della debita programmazione. Allo stesso articolo le parti firmatarie specificano poi che le ferie potranno essere suddivise in non più di due periodi e che i turni di ferie non potranno cominciare di domenica, né di giorno festivo e neanche nel giorno anteriore alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il primo o il sedicesimo giorno del mese.

Nella parte finale dell’articolo vi è invece una disposizione, la quale indica che lo svolgimento delle ferie si interrompe, laddove si abbia la sopravvenienza di una malattia - nell’ambito del periodo di assenza dal lavoro. Tuttavia, detta malattia deve essere regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche territoriali. Ciò peraltro appare conforme a quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale, la quale ha rimarcato che la malattia interrompe le ferie e ne determina la sospensione immediata.

CCNL commercio: le regole specifiche in tema di retribuzione ferie e il caso della cessazione del rapporto

All’art. 161 del CCNL commercio le parti firmatarie hanno inteso accordarsi sul fatto che, durante il periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, e nei confronti di essa, viene fatto un rinvio all’art. 208 dello stesso testo. Al secondo comma dell’articolo appena menzionato si fa chiarezza circa l’ipotesi del lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione.

Ebbene, a favore di esso, il datore di lavoro verserà, durante il lasso di tempo delle ferie, una quota corrispondente alla media delle provvigioni incassate dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

All’articolo successivo, ecco la disciplina relativa al caso della cessazione rapporto. La norma è piuttosto chiara: nelle circostanze del licenziamento o delle dimissioni, spetteranno al lavoratore cui si applica il CCNL commercio, tanti dodicesimi del periodo di ferie a cui ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

CCNL commercio: richiamo lavoratore, irrinunciabilità, registro ferie

Agli artt. 163-165 abbiamo altre utili regole in tema di diritto alle ferie. Per motivi di servizio, l’azienda avrà diritto di richiamare il lavoratore prima della fine del periodo di ferie, tuttavia conservandosi sia il diritto del lavoratore a completare detto periodo in un momento posteriore, che il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente dal luogo da cui il dipendente sia stato richiamato. Pensiamo al tipico caso del lavoratore in ferie in una località di villeggiatura al mare o montagna che, richiamato dal datore di lavoro, deve intraprendere il viaggio di ritorno.

Non solo. Per le ferie, il CCNL commercio stabilisce che deve essere istituito presso le aziende un registro ad hoc, ma quest’ultimo può essere sostituito da altra idonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).

Infine, conformemente all’art. 36 della Costituzione, all’art. 164 le parti firmatarie hanno rimarcato l’irrinunciabilità delle ferie. Nella disposizione si precisa infatti che nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Iscriviti a Money.it