L’Agenzia delle Entrate blocca il cambio del credito IRES da rimborso a cessione. Ecco perché la dichiarazione integrativa non ammette ripensamenti.
Quando si compila la dichiarazione di una società, le scelte che si fanno hanno un peso e soprattutto non sono ammessi ripensamenti tardivi. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello numero 147 del 16 luglio 2026, con la quale pone un divieto definitivo alla possibilità di modificare la destinazione del credito IRES tramite dichiarazione integrativa.
Se il fine della dichiarazione è soltanto quello di passare dal rimborso alla cessione del credito all’interno di un gruppo, l’operazione non è consentita.
La pronuncia offre un’importante lezione di strategia fiscale per le imprese perché pianificare la gestione dei flussi finanziari per i crediti di imposta deve avvenire prima dell’invio del modello, visto che il ripensamento non è ammesso.
L’interpello del gruppo societario
La vicenda nasce dall’iniziativa di una società consolidante che, all’interno del modello Consolidato Nazionale e Mondiale per il periodo di imposta 2023, aveva un’eccedenza IRES pari a oltre 2,7 milioni di euro.
Inizialmente la società aveva suddiviso l’utilizzo dell’eccedenza in due parti:
- 1,5 milioni di euro sono stati ceduti subito a un’altra società del gruppo;
- 1,22 milioni di euro sono stati richiesti come rimborso diretto.
Successivamente alla presentazione della dichiarazione, constatando che i tempi per l’erogazione dei rimborsi da parte dello Stato erano lunghi, la società ha pensato bene di cambiare strategia presentando una dichiarazione integrativa per modificare la destinazione di quei 1,22 milioni di euro richiesti a rimborso. L’obiettivo della dichiarazione integrativa era quello di rinunciare al rimborso per cedere l’eccedenza alla consolidante (che l’avrebbe usata in compensazione immediatamente).
Le motivazioni della società erano apparentemente logiche: il credito era già esistente e noto al Fisco, se ne cambiava solo la destinazione. Inoltre, la dichiarazione è un atto, per sua natura, rettificabile.
Perché l’Agenzia delle Entrate dice no all’integrativa?
L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione proposta dalla società sottolineando quali sono i rigidi confini in cui ci si può muovere con una dichiarazione integrativa.
L’integrativa serve a sanare errori: entro i termini di decadenza dell’accertamento si può presentare una dichiarazione integrativa esclusivamente per correggere errori e omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, del credito o del debito.
Non avendo la società commesso alcun errore e avendo effettuato una scelta consapevole della destinazione del credito di cui una parte era stata già chiesta a rimborso, l’unica conversione consentita è quella della compensazione per pagare imposte proprie a patto che la dichiarazione integrativa venga presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione e che non sia stato erogato, neanche in minima parte, il rimborso fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, su questo aspetto sottolinea la rigidità della norma: la compensazione non può essere estesa alla cessione dei crediti per soggetti terzi dello stesso gruppo.
Le conseguenze per le imprese
La risposta all’Interpello ribadisce un principio basilare: chi chiede un rimborso congela il credito su un binario ben preciso. Proprio per questo la scelta tra rimborso, compensazione e cessione infragruppo deve essere soppesata con attenzione prima dell’invio della dichiarazione. Solo analizzando le esigenze di liquidità del gruppo si può agire in base alle reali necessità di medio e lungo termine.