IRES 2026, novità, calcolo, chi paga e codici tributo

Patrizia Del Pidio

15 Luglio 2026 - 15:16

L’aliquota IRES resta fissata al 24%, ma la riduzione della tassa al 20% per le aziende che assumono non è stata prorogata per il 2026. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

IRES 2026, novità, calcolo, chi paga e codici tributo

Importanti novità per l’IRES 2026 con il mancato rinnovo, per quest’anno, dell’IRES premiale per le aziende che reinvestono gli utili. La riduzione della tassa al 20% vale solo per il periodo di imposta 2025, che si dichiara quest’anno. La Legge di Bilancio, infatti, ha chiuso questa agevolazione che si applica soltanto per gli utili e i requisiti maturati nel 2025. Per i profitti del 2026 l’aliquota torna a essere per tutti al 24% con il calcolo degli acconti che segue le regole standard.

L’imposta sul reddito delle società è un’imposta diretta che colpisce i profitti delle società di capitali. L’aliquota fissa del 24% sul reddito imponibile netto si calcola partendo dall’utile e applicando le variazioni fiscali previste dal TUIR.

Alcune novità sono state introdotte con il decreto legislativo 192 del 2024 e con la legge di Bilancio 2025. Vediamo nel dettaglio cos’è l’IRES e le novità introdotte e cosa cambia nel 2026.

Cos’è l’IRES

L’IRES è l’imposta sul reddito delle società, la disciplina normativa è contenuta nel decreto legislativo 344 del 2003 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’Irpeg (Imposta sul reddito delle persone giuridiche).

La disciplina dell’IRES nel tempo ha avuto delle modifiche, la più importante è la riduzione dell’aliquota avvenuta con la legge di Stabilità del 2016 dal 27,50% al 24%. La stessa aliquota viene applicata anche nel 2025 sui redditi prodotti nel 2024. Agli enti creditizi e finanziari e alla Banca d’Italia si applica un’addizionale.

C’è però un’importante novità nella legge di Bilancio 2025, infatti, i soggetti IRES possono ottenere una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota nel caso in cui decidano di investire gli utili. La riduzione si applica soltanto per l’anno di imposta 2025 e, quindi a partire dall’anno in corso si torna all’aliquota standard per tutti.

Ricordiamo brevemente che le società di capitali sono:

  • SPA (società per azioni);
  • SAPA (Società in accomandita per azioni);
  • SRL ( Società a responsabilità limitata);
  • SRLS (società a responsabilità limitata semplificata).

Si tratta di un’imposta proporzionale con aliquota fissata dalla legge di Stabilità 2016, e quindi a partire dal 2017, al 24%. La disciplina dell’IRES è stata inserita nel Titolo II del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986.

Il presupposto dell’IRES, in base all’articolo 72 del Tuir, è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6 dello stesso Testo Unico, cioè:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Soggetti passivi IRES, chi paga l’imposta?

Si è detto che l’IRES è un’imposta proporzionale con aliquota al 24%, ciò che cambia tra le varie tipologie di soggetti passivi è la modalità di calcolo della base imponibile.

L’articolo 75 stabilisce che l’aliquota si applica sul reddito complessivo netto per periodi di imposta. Il calcolo della base imponibile avviene in modo diverso e possono essere distinte 3 macro-categorie:

  • Società di capitali ed enti commerciali residenti: società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati che hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Enti non commerciali residenti: enti pubblici e privati (compresi i trust) che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Società ed enti non residenti: società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i soli redditi prodotti in Italia.

Fin da ora è bene precisare che per le società di capitali residenti sono previsti dei regimi speciali in base alla tipologia di attività esercitata e dell’ubicazione. Questa differenza si noterà soprattutto nel momento in cui indicheremo i codici tributo.

Per quanto riguarda le società di capitali e gli enti commerciali residenti deve essere sottolineato che l’articolo 81 del TUIR prevede il principio di attrazione, per cui il reddito complessivo prodotto viene definito “reddito d’impresa” qualunque sia la sua natura.
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:

  • società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
  • Trust ( in questo caso se sono istituiti in Paesi con i quali l’Italia ha non adottato convenzioni per lo scambio di informazioni, si considerano residenti se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia).

Calcolo della base imponibile IRES 2026

Norma fondamentale per il calcolo della base imponibile IRES 2026 è l’articolo 83 del TUIR, questo stabilisce che, per calcolare la base imponibile, al risultato del conto economico devono essere aggiunte le variazioni in diminuzione e in aumento previste dalla normativa.

Tra le variazioni in aumento (si tratta di costi indeducibili o parzialmente deducibili) si ricordano:

  • 80% dei costi sostenuti per veicoli parzialmente deducibili, ad esempio spese per carburanti e assicurazioni (tali costi sono quindi deducibili al 20%);
  • 20% delle spese di traffico telefonico (deducibili quindi all’80%);
  • 25% delle spese di rappresentanza, tra cui vitto e alloggio;
  • 20% dei servizi e canoni internet;
  • 100% di multe e ammende.

Tra le variazioni in diminuzione (ricavi non imponibili o costi non dedotti nei precedenti esercizi) ci sono:

  • il 100% dei crediti di imposta non tassabili e super-ammortamenti.

Applicando il principio di inerenza stabilito nell’articolo 109 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se inerenti l’attività di impresa, deve, quindi, esserci un nesso funzionale tra l’attività svolta e il costo sostenuto e da portare in deduzione.

Inoltre, in base all’articolo 84 del Tuir le perdite di un esercizio possono essere imputate in diminuzione, senza alcun limite di tempo, negli esercizi successivi fino al limite del’80% del reddito imponibile.

I costi sostenuti per le prestazioni di lavoro dipendente (tra cui salari, contributi previdenziali, assicurazioni) sono integralmente deducibili anche se erogati a titolo di liberalità. Fanno eccezione le liberalità indicate nell’articolo 95 del Tuir che prevede dei limiti, ad esempio per le spese di vitto e alloggio.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali residenti deve essere tenuto in considerazione l’articolo 72 del TUIR, visto in precedenza. Ne deriva che la base imponibile è data dalla somma di: redditi fondiari, di capitale, di impresa e redditi diversi conseguiti nel periodo di imposta di riferimento.

A questi devono essere sottratte le perdite derivanti dall’attività commerciale esercitata (articoli da 143 a 150 del TUIR). Ricordiamo che in base all’articolo 149 comma 1, indipendentemente dalla qualifica prevista nello statuto, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita in modo prevalente attività commerciale. Sono considerate attività commerciali quelle ricadenti nell’articolo 2195 del codice civile.

Per le società e gli enti non residenti, al fine di calcolare la base imponibile Ires, devono essere tenuti in considerazione esclusivamente i redditi prodotti da attività svolte in Italia. Tali soggetti se hanno una stabile organizzazione in Italia, applicano i principi visti per le società di capitali e gli enti commerciali.
Se non hanno stabile organizzazione, ma sono enti commerciali, si tassano in base alle regole previste per il reddito fondiario, di capitale e diversi.

Se trattasi di enti non commerciali, si tassano esclusivamente per i redditi prodotti in Italia con le stesse regole viste per i residenti.

Novità Ires nel decreto legislativo 192 del 2024

Importanti novità in tema IRES sono state introdotte con il decreto legislativo 192 del 2024 che prevede modifiche al regime IRES, restano gli stessi soggetti passivi.

Le modifiche incidono sull’articolo 54 del Tuir, in particolare si prevede la
tassazione separata delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si introduce il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si escludono dalla formazione del reddito le spese sostenute per:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • rimborso delle spese;
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Con la riforma IRPEF /IRES si introduce anche il principio di neutralità fiscale per alcune operazioni, tra cui:

  • operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
  • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
  • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Alle società tra professionisti si applica il nuovo articolo 177 bis del TUIR che prevede la neutralità per i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale che in parole povere non costituiscono plusvalenze e minusvalenze. É come se tali conferimenti non avessero alcuna valenza fiscale.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, il decreto legislativo prevede un riallineamento tra i valori contabili e i valori aventi rilevanza fiscale.

Queste le principali novità introdotte con il decreto legislativo 192 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 dicembre 2024.

Ires, novità nella Legge di Bilancio 2025

Novità importanti in tema IRES sono state introdotte anche con la legge di Bilancio 2025 che prevede la mini IRES, o IRES premiale, per i soggetti passivi dell’imposta che investono nuovamente in azienda almeno l’80% degli utili, rinunciando quindi alla distribuzione degli stessi.

Gli investimenti devono essere in beni strumentali, innovazioni tecnologiche o in nuove assunzioni, in questo secondo caso l’aumento di personale deve essere almeno dell’1% rispetto alla forza lavoro già impiegata. La riduzione dell’aliquota Ires per tali soggetti è del 4% e quindi passa dal 24% al 20%.Il beneficio è riconosciuto solo per l’anno di imposta 2025. Nella dichiarazione 2026, quindi, si potrà beneficiare della riduzione se si è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Chi paga l’IRES nel 2026? I soggetti passivi dell’imposta

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Ires sono delineati nell’articolo 73, come modificato dall’articolo 12 del decreto legislativo 44 del 2014, del Tuir. Il comma 1 precisa che sono soggetti passivi Ires:

  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati (diversi dalle società) residenti in Italia, compresi i trust, e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • infine, per i redditi prodotti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Ires le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’articolo 73 comma 2 del TUIR specifica che tra gli enti diversi dalle società, citati dal comma 1, devono essere comprese: le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi. A tali soggetti si applica l’Ires al verificarsi del presupposto dell’imposta, cioè la produzione di reddito previsto dall’articolo 72 del Tuir.
Per quanto invece riguarda i Trust, l’articolo 73 comma 2 ultimo periodo specifica che i redditi dei trust sono imputati ai beneficiari in proporzione alle loro quote, se queste non sono indicate, si ritengono uguali.

Soggetti esonerati IRES 2026

I soggetti esonerati dalla dichiarazione IRES 2026 sono indicati nell’articolo 74 del TUIR, comma 1, come modificato dal decreto legge 124 del 2019 articolo 57. Si tratta di:

  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • Comuni, Province e Regioni;
  • consorzi tra enti locali;
  • unioni di Comuni;
  • associazioni ed enti gestori del demanio collettivo;
  • comunità montane.

L’articolo 73 comma 5 quinquies del TUIR prevede ulteriori soggetti esonerati. Si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dall’art. 73, comma 5-quinquies TUIR.

Quando si paga l’Ires 2026? Dichiarazione da presentare in anticipo

Il decreto Milleproroghe (decreto legge 202 del 2024) ha previsto nuove modifiche ai termini per la presentazione della dichiarazione IRES.

I termini di adempimento sono fissati «all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta». La disposizione precedente prevedeva la presentazione della dichiarazione Ires entro l’ultimo giorno del nono mese (decreto Adempimenti), cioè il 30 settembre.

Ne consegue che la dichiarazione IRES deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Essa va presentata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’accesso può essere eseguito con:

Inoltre, si può accedere con le credenziali rilasciate da Entratel/Fisconline. Una volta inoltrata la dichiarazione, il contribuente riceve il messaggio di conferma della ricezione del file.

A questo punto la stessa viene controllata in modo automatico e sono rilevati eventuali errori (i controlli in questa fase sono solo su errori materiali, cioè errori di compilazione).
L’invio può essere effettuato anche tramite delega a professionisti.

Dopo tale controllo automatizzato, il contribuente riceve la comunicazione di conferma della presentazione della dichiarazione. Il pagamento delle imposte avviene utilizzando il Modello F24.

Le scadenze per il pagamento degli importi sono:

  • 30 giugno: saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente e acconto (prima rata). L’acconto della prima rata può essere versato entro 30 giorni dalla scadenza iniziale, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. L’acconto prima rata è pari al 40% dell’imposta dovuta, se l’importo di questo è inferiore a 103 euro è possibile il pagamento in unica soluzione;
  • 30 novembre: acconto seconda rata (60% dell’intero ammontare) o pagamento in unica soluzione.

Come pagare e codici tributo

Come anticipato il pagamento dell’Ires avviene con il Modello F24, nello stesso però devono essere indicati i codici tributo esatti. Ecco quali utilizzare a seconda dei casi:

Codice TributoDescrizione
1120 Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap relativa alle siiq (società di investimento immobiliare quotata) ed alle siinq (società di investimento immobiliare non quotata), ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008
1121 Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari
1132 Imposta rideterminata ai fini Ires per la plusvalenza non reinvestita derivante da cessazione della partecipazione qualificata
1668 Interessi sui pagamenti dilazionati
2001 Acconto prima rata
2002 Acconto seconda rata o unica soluzione
2003 Saldo
2004 Addizionale Ires su acconto della prima rata art. 31, c.3, d.l. 185/2008
2005 Addizionale Ires su acconto della seconda rata o acconto del pagamento in unica soluzione
2006 Addizionale Ires saldo
2010 Addizionale Ires settore petrolifero e gas acconto prima rata
2011 Addizionale Ires acconto seconda rata o unica soluzione settore petrolifero e gas
2012 Addizionale Ires settore petrolifero e gas saldo
2013 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 acconto prima rata
2014 Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas acconto seconda rata o soluzione unica
2015 Addizionale Ires 4% settore petrolifero saldo
2016 Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni previste per start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016
2017 Recupero Ires settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni previste in favore di start up innovative
2018 Maggiorazione Ires acconto prima rata art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
2019 Maggiorazione Ires seconda rata o unica soluzione
2020 Maggiorazione Ires saldo
2025 Addizionale Ires per enti creditizi, finanziari e assicurativi (articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133)
2026 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-Ires
2027 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione Ires - società di comodo
2028 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax settore petrolifero e gas
2030 Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit tax enti finanziari, creditizi e assicurativi
2031 Quota Ires impianti in Sicilia acconto prima rata, decreto 19/12/2013
2032 Quota Ires impianti in Sicila seconda rata o unica soluzione
2033 Quota Ires impianti in Sicilia saldo
2034 Addizionale quota Ires impianti in Sicilia- settore petrolifero e gas- prima rata
2035 Addizionale quota Ires, impianti in Sicilia, settore petrolifero e gas- seconda rata o unica soluzione
2036 Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia settore petrolifero e gas- saldo
2037 Addizionale quota Ires, quota impianti in Sicilia, enti creditizi, finanziari e assicurativi
2038 Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia, società di comodo acconto prima rata
2039 Maggiorazione Ires, quota impianti in Sicilia società di comodo, seconda rata o unica soluzione
2040 Quota Ires impianti in Sicilia, maggiorazione Ires società di comodo saldo
8920 Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - Ires

Codici tributo IRES premiale

I codici tributo per l’IRES premiale che riduce l’aliquota al 20% sono stati istituti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 57/E del 17 ottobre 2025 e si dividono in base al modello utilizzato per il pagamento.

Se si utilizza il modello F24 ordinario i codici tributo da esporre sono:

  • 2048: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024 – Acconto seconda rata/unica soluzione.
  • 2049: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024 – Saldo.

Se si utilizza il modello F24 EP i codici tributo da utilizzare sono:

  • 204E: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024 – Acconto seconda rata/unica soluzione.
  • 205E: IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024 – Saldo.

I codici vanno esposti nella sezione Erario, indicando l’anno di riferimento (2025). Per la prima rata di acconto si applicano le regole ordinarie.

Nuovi codici tributo IRES

Con la Risoluzione 38/E del 6 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti ulteriori codici tributo IRES. Gli stessi servono ad adeguare il sistema di versamento alle novità introdotte con la legge di Bilancio 2025.

La Legge di Bilancio 2025 ha, infatti, introdotto il differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.
Nello specifico, la norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente prevista per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa disposizione.
La manovra di Bilancio ha praticamente differito per banche e assicurazioni la deducibilità di alcuni costi, questo per avere una maggiore liquidità.
Dal differimento della deducibilità di tali costi emerge un maggiore importo da versare.
I codici tributo per tali versamenti sono:

  • 2007 – “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
  • 2008 – “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

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