Omessa dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta con i dati digitali. Scopri sanzioni, termini di 60 giorni e come ridurre le penali.
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Per l’omessa dichiarazione Iva l’Amministrazione finanziaria prevede specifici strumenti che consentono di determinare automaticamente il debito d’imposta. In attuazione dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e disciplinato dal Provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026), l’Agenzia delle Entrate può ricostruire la posizione fiscale del contribuente attingendo direttamente ai propri database.
Per omessa dichiarazione, in ogni caso, non si intende soltanto la mancata presentazione del modello dichiarativo; il concetto si estende anche alle dichiarazioni trasmesse con dati incompleti o senza i dati sulle operazioni attive che sono necessari per il calcolo del volume di affari.
Come viene ricostruito il debito Iva
Per calcolare l’Iva dovuta, l’Agenzia delle Entrate incrocia i flussi di informazioni già presenti nei suoi archivi informatici:
- Iva a debito legata alle operazioni attive (fatture elettroniche emesse, corrispettivi telematici e LIPE);
- Iva a credito derivante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE presentate;
- versamenti Iva già effettuati per il periodo d’imposta di riferimento.
Si evidenzia che, nel calcolo della liquidazione Iva d’ufficio non viene riconosciuto il credito d’imposta eventualmente derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente.
Sanzioni, interessi e agevolazioni per chi paga subito
Anche se si procede con la liquidazione automatica, il contribuente che omette la dichiarazione (o la trasmette incompleta di dati necessari) si vedrà applicare sanzioni ordinarie abbastanza onerose:
- la sanzione base è pari al 120% dell’imposta liquidata;
- gli interessi ordinari sono al tasso del 4% annuo.
Se il contribuente, tuttavia, paga il dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate vedrà la sanzione ridotta a un terzo (ovvero il 40% dell’imposta liquidata) e gli interessi scendere al 3,5%. Inoltre per gli importi versati non si procede all’iscrizione a ruolo.
Per il versamento delle somme dovute il contribuente deve procedere utilizzando il modello F24. Si ricorda che in questo caso non è previsto l’uso della compensazione con altri crediti fiscali e non si può procedere neanche alla rateizzazione ordinaria dell’importo.
Invio della comunicazione
L’esito del calcolo automatico di liquidazione Iva è notificato al contribuente via PEC o, in caso di mancato recapito, a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno (A/R). Per consultare il prospetto analitico delle fatture elettroniche utilizzate per il calcolo è necessario accedere alla sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale.
Ricevuta la comunicazione con l’esito del ricalcolo della liquidazione Iva, il contribuente ha a disposizione 60 giorni di tempo per:
- segnalare eventuali errori;
- fornire chiarimenti per chiedere la rideterminazione dell’importo;
- effettuare il pagamento con le sanzioni ridotte.
Se entro i termini il contribuente non versa le somme dovute, l’imposta, gli interessi e la sanzione del 120% vengono iscritti a ruolo a titolo definitivo senza che il contribuente possa accedere alla compensazione del credito in fase di riscossione.
La liquidazione automatizzata dell’Iva si affianca a tutti i consueti poteri ispettivi dello Stato e non limita l’attività di accertamento.
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