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Imprese sociali: nuove modalità di iscrizione al Registro
venerdì 6 aprile 2018, di
Imprese sociali: il MISE ha pubblicato sul proprio sito il decreto del 16 marzo 2018 che stabilisce quali sono le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese.
Accanto a queste sono stati inoltre individuati gli atti da depositare e le relative modalità di presentazione. Il decreto MISE, pubblicato in attuazione dell’art. 5, comma 5, del DLGS 112/2017, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito le novità contenute nel decreto del 16 marzo 2018 e i documenti necessari per l’iscrizione al ReI delle imprese sociali.
Imprese sociali: le novità introdotte dal Dlgs 112/2017
Secondo quanto previsto dalla legge delega 106/2016, lo scorso 3 luglio 2017 è stato approvato il Dlgs 112/2017, con il quale è stata riordinata e revisionata la disciplina in materia di impresa sociale.
In particolare l’art. 5 comma 5 stabilisce che che con un decreto MISE di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali debbano essere definiti gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e le relative modalità di presentazione.
Le disposizioni attuative contenute nel DM del 16 marzo 2018, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabiliscono quali sono i documenti e gli atti necessari.
Gli atti e i documenti da depositare
In base a quanto previsto dal MISE e dal Ministero del Lavoro, le imprese sociali dovranno rispettare le seguenti regole e depositare i seguenti atti e documenti per l’iscrizione al Registro delle imprese:
- l’obbligo di depositare il bilancio civilistico anziché un “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa” – articolo 2, comma 1, lettera b;
- l’obbligo di nominare uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2, c.c. (ad esempio, revisori legali iscritti nell’apposito registro) e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’articolo 2399 c.c. – articolo 2, comma 2;
- l’obbligo, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di depositare presso il registro delle imprese, oltre al regolamento di recepimento delle norme del Dlgs 112/2017, anche l’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale (cfr articolo 1, comma 3, Dlgs 112/2017) – articolo 2, comma 3;
- la previsione di un termine, 20 luglio 2018, entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 112/2017 (a tal fine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) – articolo 3, comma 1
- la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali (interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative e il registro delle imprese) – articolo 3, comma 2
- la previsione secondo ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta di una norma di raccordo finalizzata a garantire l’applicazione di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017, articolo 46, comma 2), secondo cui “a eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni del Registro unico nazionale (…)” e da coordinare con la norma secondo cui “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale” (articolo 11, comma 3, Dlgs 117/2017) – articolo 4, comma 2.
Il decreto del 16 marzo 2018 entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.