Riforma giustizia referendum, cosa prevede in 3 punti. Il testo (pdf)

Ilena D’Errico

18 Marzo 2026 - 18:24

Il referendum costituzionale è alle porte. Rivediamo il testo della riforma della giustizia in soli 3 punti per arrivare preparati e scegliere con consapevolezza.

Riforma giustizia referendum, cosa prevede in 3 punti. Il testo (pdf)

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia sta per arrivare. Ormai la stragrande maggioranza dei cittadini si è già fatto un’idea sul voto, avendo sentito parlare continuamente sul contenuto della riforma, anche se spesso in modo fortemente schierato. Mettere da parte le ideologie politiche e soprattutto evitare di attribuire il “sì” e il “no” a partiti ed esponenti è sicuramente la strada migliore per affrontare la questione con consapevolezza e oggettività. Siamo infatti dinanzi a una scelta che, in un modo o nell’altro, influirà notevolmente sulla magistratura italiana. A tal proposito, è utile rivedere il contenuto del ddl Nordio approvato dal Parlamento. Di seguito potete trovare l’allegato in pdf per leggere il testo completo, ma prima una sintesi con i 3 punti principali della riforma.

1) La separazione delle carriere

La separazione delle carriere è il tema centrale della riforma Nordio, che vuole creare due percorsi distinti per la magistratura giudicante e requirente. Giudici e pubblici ministeri, pur facendo parte dell’unica magistratura, sarebbero strutturalmente appartenenti a carriere diverse con la vittoria del “sì”. Nel dettaglio, la riforma propone di accentuare la già esistente separazione delle funzioni, impedendo completamente il passaggio da giudice a pubblico ministero (e viceversa), che oggi è possibile molto limitatamente e quasi mai si verifica.

Allo stesso tempo, la separazione del Consiglio superiore della magistratura creerebbe un confine netto tra magistrati giudicanti e requirenti, non più soggetti al medesimo organo di potere. Di fatto, la separazione delle carriere intesa dalla riforma della giustizia si pone soprattutto come una questione di impronta strutturale, una scelta costituzionale che orienti i magistrati.

Per i sostenitori della riforma è soprattutto un modo per garantire la terzietà del giudice, mentre gli oppositori temono che l’accusa possa diventare più vulnerabile a eventuali pressioni politiche. Il fronte del “no” ritiene infatti che la separazione indebolisca l’indipendenza della magistratura, temendo che la pubblica accusa, privata dalla condivisione con i giudici, possa finire sotto il controllo dell’esecutivo (sarebbe però da fare con nuove leggi, peraltro sempre soggette alla Costituzione), perdendo le attuali garanzie e trasformandosi in un pubblico ministero a servizio ministeriale. D’altra parte, si permetterebbe al giudice di essere pienamente imparziale accentuando il distacco con i pubblici ministeri.

2) Due Consigli superiori della magistratura

Di pari passo alla separazione delle carriere abbiamo quella del Consiglio superiore della magistratura, che la riforma divide in due soggetti distinti. In questo modo, l’indipendenza della magistratura inquirente e quella giudicante viene tutelata, ma il «no» teme l’indebolimento dovuto alla frattura. Nascerebbero infatti due separati Consigli della magistratura, uno per i giudici e l’altro per i Pm, entrambi dei quali presieduti dal presidente della Repubblica. La composizione dei due Csm sarebbe invece la seguente:

  • primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione (rispettivamente per i magistrati inquirenti e per quelli giudicanti;
  • un terzo di componenti estratti tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza;
  • due terzi di magistrati appartenenti alla medesima categoria del Consiglio superiore della magistratura.

Questa scelta mira evidentemente a superare i rischi legati alle correnti e preservare la funzione di garanzia dei Csm, ma rischia di permettere un’interferenza politica più pesante.

3) Alta corte disciplinare

A vigilare sull’operato dei magistrati sarà l’apposita Alta Corte di giustizia disciplinare, che sostituisce il sistema disciplinare interno, composta da 15 giudici (6 magistrati giudicanti, 3 requirenti e altri 3 membri esterni). Così, il lavoro di pubblici ministeri e giudici sarà valutato dai colleghi che fanno parte dell’Alta Corte ma non da organi interni, volendo anche in questo caso fornire maggiori garanzie di imparzialità. La riforma prevede inoltre che queste sentenze non possano essere impugnate, ammettendo comunque la possibilità di contestarle proprio attraverso la Corte e un diverso collegio, un punto che ai sostenitori del «no» ritengono autoreferenziale e privato del controllo pubblico.

Il testo (pdf)

Testo completo
(Gazzetta ufficiale)

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