Ecco come dovrebbe funzionare il sorteggio dei membri del CSM proposto dal ddl Nordio e perché questo punto della riforma è controverso.
A un passo dal referendum è indispensabile che tutti i cittadini conoscano nei dettagli i contenuti della riforma Nordio, con accento ovviamente sui cambiamenti che apporterebbe in caso di approvazione. È quindi necessario un confronto tra il sistema attuale e quello ipotizzato nella riforma della Giustizia per ogni punto, a partire dal sorteggio dei membri dei CSM, il Consiglio superiore della magistratura. Questo è un punto molto importante della riforma Nordio e allo stesso tempo uno dei più controversi. Cerchiamo di capire perché e quali sono le due posizioni sul tema.
Come si scelgono i membri del CSM oggi
Attualmente, il Consiglio superiore della magistratura è uno solo, competente per tutti i magistrati, sia quelli requirenti (pubblici ministeri) che giudicanti (giudici). Questo organo viene individuato dalla Costituzione appositamente per preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, un proposito che si riflette anche nella sua composizione. Oggi, il CSM conta 33 membri, di cui 3 di diritto:
- il Presidente della Repubblica che lo presiede;
- il Primo presidente in carica della Corte di Cassazione;
- il Procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri 30 membri, invece, vengono eletti. Per 2/3 l’elezione avviene da tutti e tra tutti i magistrati ordinari, si scelgono così i 20 membri togati del CSM. I restanti 10 sono scelti dal Parlamento da un elenco comprendente professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esperienza, che diventano i membri laici del CSM. Quest’ultima componente serve proprio a garanzia dell’indipendenza dell’organo, tant’è che fra i membri laici viene nominato un vicepresidente. Di fatto, quindi, esiste già una lista formata dal Parlamento. Ma per capire meglio vediamo cosa propone la riforma.
Come funziona il sorteggio del CSM
La riforma Nordio propone innanzitutto di istituire due CSM distinti per pubblici ministeri e giudici, relegando peraltro le funzioni di controllo disciplinare a un’Alta Corte da istituire appositamente. Per i fautori del “sì” conta che questo meccanismo possa favorire la funzione di garanzia dei CSM, impedendo la creazione di sistemi e “correnti” (associazioni di magistrati che con il tempo hanno finito per compiere di fatto attività politica nel CSM) al suo interno.
D’altra parte, chi si oppone teme che la scomposizione renda gli organi più fragili ed esposti alle pressioni esterne. In ogni caso, per istituire entrambi i CSM la riforma vuole utilizzare il metodo del sorteggio, tanto tra i membri togati (da scegliere sempre fra tutti i magistrati) che tra quelli laici, questi ultimi con elenco formato dal Parlamento, come avviene ora.
Su questo aspetto c’è un elemento molto delicato da analizzare che rischia di passare inosservato. Intanto, bisogna sapere che la Costituzione non prevede un numero di membri del CSM, ma individua semplicemente il rapporto tra membri laici e togati: questi ultimi devono essere 2/3 del totale. Le leggi in vigore attualmente prevedono come premesso 20 membri togati e 10 laici, oltre ai 3 componenti di diritto, ma non è noto quanti sarebbero con l’approvazione della riforma, poiché il referendum rimanda le questioni specifiche a una legge ordinaria successiva.
Lo stesso accade per il sorteggio dei membri laici, che ora richiede il Parlamento in seduta comune e la maggioranza assoluta, criterio che appunto potrebbe cambiare. Il rischio, secondo gli oppositori, è che venga preferita la maggioranza semplice, la quale consentirebbe alla maggioranza di governo (qualsiasi) di scegliere la lista per il sorteggio (di cui non si sa ancora la quantità di nomi). Pericoli che nessuno può escludere, ma di cui si potrebbe sempre verificare la legittimità incostituzionale (sicuramente non presente, per esempio, nella previsione di una lista cortissima per i membri laici a fronte del vasto numero di magistrati per i togati).
Per i sostenitori della riforma Nordio, tuttavia, rileva che i criteri fissati dalla Costituzione sulle percentuali dei membri del CSM siano rispettati, tant’è che in qualsiasi ipotesi i membri laici non avrebbero la possibilità di condizionare e orientare l’intero organo. Se la questione sembra difficile è proprio perché lo è, visto che il dibattito cresce fin dalla nascita stessa del CSM. Non è facile trovare il punto di equilibrio per preservare autonomia e indipendenza dell’organo senza che sfoci nell’autogoverno né nel controllo politico. Il ddl Nordio, seppur oggettivamente riformatore, è soltanto l’ultimo di una serie di tentativi di questo genere, atteso che il sistema elettorale dei membri del CSM ha dato luogo a vari problemi.
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