Estinzione anticipata del prestito. Cosa cambia dal 2026 e quali costi puoi farti rimborsare

Ilena D’Errico

21 Luglio 2026 - 23:48

Chi estingue un prestito in anticipo ha più diritti dal 2026. Ecco i costi per cui si ha diritto al rimborso secondo la legge.

Estinzione anticipata del prestito. Cosa cambia dal 2026 e quali costi puoi farti rimborsare

L’estinzione anticipata del prestito serve a liberarsi immediatamente del peso delle rate e gestire più agevolmente le proprie finanze, garantendo più serenità e stabilità al cittadino, anche nell’approccio a futuri nuovi rapporti creditizi. Non si tratta però di un epilogo favorevole per gli istituti di credito, tanto che spesso chi salda il residuo di un prestito prima della scadenza rischia di essere parecchio penalizzato. 

Chi sta valutando pro e contro dell’estinzione anticipata, però, deve sapere che dal 2026 sono cambiate le regole di riferimento. La legge, che ha recepito l’indirizzo europeo e costituzionalmente orientato, ha infatti previsto regole più tutelanti e contestuali rimborsi per tutti i costi non goduti

Cosa cambia dal 2026 per l’estinzione anticipata di un prestito

Il Decreto legislativo n. 212/2025 (di recepimento della direttiva Ue n. 2023/2225 sul credito ai consumatori, ha riformato in modo significativo la disciplina dell’estinzione anticipata dei finanziamenti, riscrivendo l’art. 125-sexies del Testo unico bancario (Tub) a far data dal 10 gennaio 2026.

La principale novità risiede nel superamento, al fine del rimborso in caso di estinzione anticipata, della distinzione tra costi upfront e recurring. Non c’è più una differenza tra le spese sostenute all’inizio una tantum, come quelle di istruttoria, e i costi ricorrenti legati alla durata del contratto. Oggi tutte le voci di spesa sostenute dal consumatore sono rimborsabili pro quota in caso di estinzione anticipata, grazie al diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Ciò però non comporta che venga eliminato ogni diritto all’indennizzo per il finanziatore, che subisce costi aggiuntivi a causa dell’estinzione anticipata. La penale, tuttavia, non può essere applicata se il debito residuo estinto è pari o inferiore a 10.000 euro, come pure se il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito oppure cade in un periodo per il quale non è determinato un tasso di interesse fisso.

La modifica legislativa ha inoltre previsto per la banca o altro intermediario finanziario il diritto di regresso verso l’intermediario del credito per recuperare la quota di compenso a quest’ultimo già versata e riferibile alla durata residua del contratto estinto in anticipo.

Quali costi puoi farti rimborsare

Chi ha estinto in anticipo un prestito può richiedere alla banca (o comunque al finanziatore) un rimborso di tutte le voci di spesa sostenute, fisse e ricorrenti, in proporzione al costo totale del credito. Sono quindi incluse:

  • interessi futuri, calcolati su rate residue non ancora maturate;
  • spese di intermediazione e mediazione creditizia, come quelli versati per agenti e broker;
  • spese di istruttoria e gestione applicate dall’istituto;
  • polizze assicurative abbinate al credito;
  • spese di incasso delle rate e gestione del conto previste dal piano di ammortamento per la gestione dei pagamenti futuri.

Per quanto riguarda le spese fisse, in genere l’ammontare del rimborso si trova dividendo l’importo sostenuto per il numero di rate previste, sottraendo quelle mancanti per l’estinzione. Per gli interessi, però, si potrebbe applicare il metodo ammortizzato, però, bisogna tenere conto della diversa distribuzione degli interessi nel tempo. La differenza dipende da quanto previsto nel contratto e dalla legge di riferimento.

Sono comunque esclusi dal rimborso i costi di imposte e tasse versate, tra cui l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, e le spese vive pagate a terzi che non dipendono dalla durata del contratto (come perizie tecniche, visure e onorario notarile). 

Le nuove regole si applicano a tutti i prestiti, anche quelli stipulati prima del 10 gennaio 2026. Per questi ultimi, però, non vige l’obbligo di indicare il metodo di calcolo del rimborso proporzionale. Nei contratti stipulati dopo, infatti, deve esserci una completa trasparenza, con selezione del criterio (lineare o ammortizzato) e, in sua mancanza, l’applicazione del metodo più favorevole al consumatore. Si precisa che nessuna di queste disposizioni può applicarsi ai prestiti tra privati, non regolati dal Tub in quanto non costituiscono credito al consumo.