Ristrutturazione e danni ai vicini: quando la responsabilità è della ditta e quando rischia il proprietario. La sentenza del Tribunale di Messina chiarisce i dubbi.
Se con la ristrutturazione della casa si provocano danni al vicino, chi paga il risarcimento? La sentenza n. 93 del Tribunale di Messina del 20 gennaio 2026 offre chiarimenti importanti su questo tema, decretando che a pagare non debba essere il proprietario.
Quando si ristruttura un appartamento non è raro che gli interventi effettuati provochino danni alle proprietà dei vicini: vibrazioni che provocano crepe nei muri, infiltrazioni, cedimenti della muratura. In questi casi a dover risarcire il danno al vicino è il proprietario dell’immobile ristrutturato o la ditta che ha eseguito i lavori?
Chi deve risarcire il danno dopo la ristrutturazione?
I giudici del Tribunale di Messina hanno ribadito che i danni che si verificano durante l’esecuzione dei lavori devono essere risarciti dalla ditta appaltatrice e non dal proprietario dell’immobile.
Nel caso esaminato i lavori di ristrutturazione eseguiti al piano superiore avevano provocato lesioni alle pareti di un locale commerciale che si occupava di vendita di ceramiche ubicato al piano terra dello stabile. I piani superiori erano posseduti tutti dalla stessa proprietaria che aveva avviato lavori di ristrutturazione incaricando una ditta edile dell’esecuzione.
Durante la ristrutturazione, però, il locale commerciale aveva subito numerose lesioni alle pareti e alle strutture murarie. Un consulente tecnico, incaricato dal tribunale, aveva stimato i costi per il ripristino del locale commerciale, ma la proprietaria del negozio ha contestato la quantificazione del danno chiedendo l’intervento del giudice per chiedere il risarcimento dei danni alla proprietaria degli appartamenti dei piani superiori.
La sentenza che chiarisce le responsabilità
Durante il procedimento giudiziario era stata chiamata in causa anche la ditta che aveva eseguito i lavori e la compagnia di assicurazioni garante della responsabilità civile dell’impresa. In giudizio si sono costituiti gli eredi del titolare dell’impresa (nel frattempo deceduto) che sostenevano che la responsabilità del danno non era della ditta. Gli eredi, tra l’altro, invocavano la prescrizione biennale per i vizi d’opera nel contratto di appalto.
La compagnia assicuratrice, tra l’altro, sosteneva che non vi fosse un nesso tra i lavori effettuati e i danni al locale commerciale.
I giudici, innanzitutto, hanno chiarito che nel caso di specie non era applicabile la prescrizione biennale per il contratto di appalto sottoscritto tra committente e appaltatore (che riguarda i difetti dell’opera tra le parti del contratto), visto che il danno era stato provocato a un soggetto che al contratto era estraneo. Verso il vicino il termine è quello ordinario di 5 anni per il risarcimento del danno extracontrattuale.
Per la conclusione a cui erano arrivati i giudici è stato fondamentale il resoconto del consulente tecnico che aveva rilevato la presenza delle lesioni sulle murature del negozio individuando come causa le vibrazioni e le sollecitazioni strutturali provocate durante l’esecuzione della ristrutturazione dei piani superiori dello stabile.
La responsabilità è della ditta che esegue la ristrutturazione
Il Tribunale, poi, ha rilevato, nell’ambito della responsabilità, che nel contratto di appalto l’impresa edile opera in autonomia e proprio questa autonomia comporta anche l’assumersi la responsabilità degli eventuali danni provocati a terzi durante l’esecuzione dell’opera. Dei danni causati non può essere chiamato a rispondere il committente poiché non può essere considerato come “datore di lavoro” dell’impresa.
A rispondere dei danni, quindi, è la ditta appaltatrice e non il proprietario dell’immobile. L’impresa risponde verso i terzi a titolo di responsabilità extracontrattuale così come previsto dall’articolo 2043 del codice civile.
Non sempre il proprietario non è colpevole
La sentenza del Tribunale di Messina non deve far pensare che il proprietario non sia mai chiamato a rispondere dei danni causati dalla ditta che esegue i lavori. Se il committente dà direttive agli operai, se interviene nell’organizzazione del cantiere e si intromette nelle decisioni operative, fa venire meno l’autonomia decisionale dell’impresa appaltatrice che si trasforma in un esecutore degli ordini impartiti. In questo caso la responsabilità di eventuali danni a terzi ricade interamente sul proprietario.
La colpa ricade sul proprietario anche quando affida i lavori a un’impresa manifestamente incompetente o inidonea ai lavori che deve eseguire.
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