L’inquilino restituisce casa con la vasca da bagno rotta. Il Tribunale gli dà ragione

Alessandro Nuzzo

19 Maggio 2026 - 20:00

Il proprietario dell’immobile aveva chiesto 5.130,56 euro di risarcimento ma per il Giudice l’inquilino non ha colpe e dovrà ricevere anche la cauzione.

L’inquilino restituisce casa con la vasca da bagno rotta. Il Tribunale gli dà ragione
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Un proprietario di un immobile ha citato in giudizio il proprio inquilino chiedendo 5.130,56 euro di risarcimento, oltre alla mancata restituzione della cauzione. Il motivo della controversia era una scheggiatura presente nella vasca da bagno. Per i giudici del Tribunale provinciale di Madrid, però, la richiesta non può essere accolta ed è stata data ragione all’inquilino, poiché il danno è stato attribuito alla normale usura dovuta al tempo e all’utilizzo quotidiano e non a negligenza o responsabilità dell’affittuario.

La sentenza è stata emessa lo scorso 18 marzo. Le parti avevano firmato un accordo il 31 marzo 2022 per chiudere il contratto di locazione e procedere alla restituzione delle chiavi. Nel documento era riportato chiaramente che nella vasca da bagno era presente una piccola scheggiatura in prossimità dello scarico.

Dopo alcuni mesi, tuttavia, il proprietario ha chiesto all’inquilino un risarcimento superiore a 5.000 euro, oltre al trattenimento della cauzione, sostenendo di non essersi accorto inizialmente del danno perché nell’appartamento non vi era luce sufficiente per effettuare un’ispezione accurata. Per questo motivo si è rivolto ai giudici. Dal canto suo, l’inquilino ha chiesto la restituzione della cauzione pari a 850 euro.

Perché i giudici hanno dato ragione all’inquilino

Sia il tribunale di primo grado sia il Tribunale provinciale si sono pronunciati a favore dell’inquilino. I giudici hanno ricordato che l’articolo 21 della normativa spagnola in materia di locazioni impone al proprietario di sostenere le spese di riparazione quando queste derivano dal normale utilizzo dell’immobile, salvo che il danno sia stato causato direttamente dall’inquilino.

In pratica, l’affittuario, al momento della restituzione dell’immobile, è tenuto a consegnarlo in buone condizioni, ma non è obbligato a restituirlo nelle stesse condizioni in cui lo aveva ricevuto, come se fosse nuovo. I danni dovuti al normale deterioramento non possono essere imputati all’utilizzatore dell’immobile.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto che la scheggiatura della vasca fosse stata provocata dall’uso continuativo e dal trascorrere del tempo e che si trattasse quindi di una normale usura e non di un danno causato da imperizia dell’inquilino. I giudici hanno inoltre chiarito che, per ottenere un risarcimento, il proprietario deve dimostrare l’esistenza di negligenza o di un utilizzo improprio dell’immobile, elementi che in questo caso non sono stati provati.

Una delle principali argomentazioni del proprietario era che il danno non fosse stato rilevabile al momento della riconsegna delle chiavi perché l’abitazione era priva di elettricità. Tuttavia, il tribunale ha respinto questa spiegazione. Secondo i giudici, se le parti sono riuscite a individuare e riportare nel verbale la presenza di una lieve scheggiatura, significa che era disponibile una qualche forma di illuminazione e che un eventuale danno più significativo sarebbe stato notato al momento della firma dell’accordo.

Per questi motivi i giudici non solo hanno respinto la richiesta di risarcimento, ma hanno anche obbligato il proprietario a restituire la cauzione, ricordando che questa può essere trattenuta soltanto in presenza di danni comprovati o di pagamenti insoluti. Poiché il locatore non è riuscito a dimostrare che il danno fosse direttamente imputabile all’inquilino, il tribunale ha concluso che non aveva diritto a trattenere gli 850 euro.

Anche in Italia il Codice civile segue un principio analogo: il proprietario può chiedere il risarcimento all’inquilino soltanto quando i danni riscontrati superano il normale deterioramento dovuto all’uso quotidiano e risultano riconducibili a trascuratezza, dolo o colpa dell’affittuario.