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di Redazione Orbetech

Riflessioni sul principio di solidarietà

Redazione Orbetech

5 novembre 2021

Riflessioni sul principio di solidarietà

La pandemia è stata sicuramente e prima di tutto una crisi economica e sanitaria, ma ha fornito anche un momento di riflessione su concetti e temi ormai desueti, come il principio di solidarietà.

Articolo di Aldo Vitale

La pandemia del covid, oltre che una crisi sanitaria, una crisi economica, una crisi sociale, si offre per essere anche una inaspettata occasione per riflettere su concetti, come quello di solidarietà, oramai desueti e destinati a un impolverato stato di obsolescenza.

Tuttavia, come spesso accade, riprendere dimestichezza con strumenti morali e intellettuali non più di comune accesso ha comportato una certa evidente goffaggine iniziale, specialmente in un contesto culturale in cui, come rilevato da Bruno Montanari, si è affermata una frammentazione sociale che ha dissolto perfino «la fisicità dello stare insieme».

Così, la riproposizione del concetto morale e giuridico di solidarietà nel contesto pandemico non è stata, purtroppo, risparmiata da una certa imbarazzante confusione su cui sarebbe bene far chiarezza.

L’attualità della crisi pandemica sembra essere assurta a banco di prova etico e teoretico per la rielaborazione di alcune categorie sociali e giuridiche come appunto il principio di solidarietà.

Alla ricerca del principio di solidarietà

Il termine solidarietà, infatti, deriva da solidus, che a sua volta viene dal verbo latino solere, cioè essere stabile o integro, cristallizzando un preciso concetto, una idea reale, cioè quella di una condizione condivisa, di un rapporto di unione, di un vincolo di comune responsabilità e di reciproca appartenenza.

La solidarietà però non è un sentimento di vaga compassione, ma è la virtù della socialità che si esprime in quella che S. Tommaso d’Aquino ha definito come “amicizia politica”, cioè la concordia che non deve essere a sua volta fraintesa con la homodoxia, cioè con la mera uniformità delle idee.
Alla base del principio di solidarietà, in fondo, a ben guardare, risalendo la corrente della storia del pensiero e della dimensione morale, si ritrova l’episodio veterotestamentario di Caino e Abele, in cui all’interrogazione di Dio su dove fosse il fratello, il primo rispondeva con una contro-domanda: sono forse io il custode di mio fratello?

La solidarietà, in questo senso, presuppone da un lato la relazionalità e, dall’altro lato, la responsabilità.
L’elevatissima energia etica di questo concetto non a caso fu presto giuridicamente trasposta dalla sapienza degli antichi giuristi romani che ne intravvidero l’enorme potenziale giuridico proprio in ragione della sottostante dimensione relazionale.
Alla luce di ciò non si può fare a meno di notare, però, l’esistenza – durante questo periodo pandemico – di una tragedia di carattere sociale, culturale e morale che nel quotidiano si sta consumando sotto i nostri occhi, anche se taluni non sembrano in grado di percepirne la gravità, poiché viviamo in un’epoca di sconcertante e inedita indigenza del senso giuridico.

Ciò che su questo piano la pandemia ha maggiormente evidenziato è che esiste ed è ampiamente diffuso un drammatico equivoco logico e assiologico di base intorno al dovere di solidarietà, specialmente allorquando quest’ultimo è connesso con la tematica della campagna vaccinale in corso e con il problema del green pass.
Se, infatti, la solidarietà è ciò che si presume che sia, cioè qualcosa che rende responsabili tutti gli uni verso gli altri, lo Stato e le istituzioni – anche e soprattutto in contesto emergenziale come quello attuale – non possono non assumersi le proprie responsabilità.

Se lo Stato – come purtroppo e incredibilmente sta accadendo con la presente campagna vaccinale – non si assume le proprie responsabilità, pretendendo che siano soltanto i cittadini ad assumersi le loro, non si tratta certo di uno Stato solidale, e uno Stato non solidale non è uno Stato che tutela realmente il bene comune, cioè non è un autentico Stato di diritto che garantisce il singolo diritto di tutti e tutti i diritti di ciascuno.

Essendo la responsabilità ontologicamente connessa con la libertà, ci ritroviamo dinnanzi a un paradosso: coloro che, in assenza di responsabilità delle istituzioni e dello Stato, si vaccinano credendo di essere responsabili, non sono liberi e quindi non sono realmente responsabili; mentre coloro che, sempre in assenza dell’assunzione della responsabilità da parte delle istituzioni e dello Stato, non si vaccinano credendo di essere liberi, non sono responsabili e quindi non sono autenticamente liberi.
In virtù del suddetto paradosso animato dal contesto pandemico, non è del tutto corretto ritenere, come da più parti si reputa, che stiamo realmente vivendo in un contesto permeato dal senso di umanità e dal senso civico alla luce del dovere di solidarietà, perché i pilastri su cui questo dovere di solidarietà si regge, cioè la responsabilità e la libertà, sono contraddetti proprio da quelle istituzioni che alla solidarietà si appellano – non senza una certa dose di ipocrisia morale e, soprattutto, giuridica – pur senza sottomettervisi.

In questo senso, la gestione pandemica e della campagna vaccinale appare del tutto estranea rispetto a quel preciso senso del principio di solidarietà che è cristallizzato dall’articolo 2 della Costituzione italiana.

Se davvero si intendesse riportare il tutto all’interno del principio di solidarietà, allora, si dovrebbe far riferimento al solco espressamente tracciato dalla Corte Costituzionale in due sentenze che si sono occupate sia del vaccino obbligatorio, sia del vaccino raccomandato (come attualmente è quello anti-covid).

La Corte Costituzionale, infatti, ripercorrendo il binario giurisprudenziale già consolidato negli anni precedenti, con la sentenza n. 5/2018 ha così chiaramente sancito per il caso del vaccino obbligatorio:

«Il singolo, sottoponendosi al trattamento obbligatorio, adempie a uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, che hanno fondamento nell’art. 2 Cost. L’intervento pubblico non è unidirezionale, ma bidirezionale e reciproco: si esprime non solo nel senso della solidarietà della collettività verso il singolo, ma anche in quello del singolo verso la collettività; è per questa stessa ragione che, quando il singolo subisce un pregiudizio a causa di un trattamento previsto nell’interesse della collettività, quest’ultima si fa carico dell’onere indennitario»

.
Con una innovativa pronuncia emessa proprio nel bel mezzo della cosiddetta “prima ondata” del covid, inoltre, la stessa Consulta, con la sentenza n. 118/2020, ha così sancito per il caso di vaccino soltanto raccomandato: «

In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli. Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano. La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale. Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo».

Intraprendere e condurre, dunque, una campagna vaccinale di massa, sia essa obbligatoria o anche soltanto raccomandata, senza che da parte delle istituzioni si contempli la tutela del diritto all’indennizzo per l’eventualità – anche statisticamente bassa – di effetti collaterali, significa agire al di fuori del cono di protezione del principio di solidarietà costituzionalmente sancito e saldamente fondato sul buon senso e su quella prudentia iuris che dovrebbe contraddistinguere tutti i cittadini e i giuristi in particolare.

A questo punto, il ragionamento deve essere condotto alle sue inevitabili conclusioni, dovendosi evidenziare, proprio alla luce del principio di solidarietà, che se le istituzioni non sono responsabili, i cittadini non sono realmente liberi; se i cittadini non sono liberi, non sono in alcun modo responsabili; se i cittadini non sono responsabili, le stesse istituzioni non sono libere, e la storia insegna che nei sistemi in cui non sono garantite né la libertà né la responsabilità vige l’arbitrio di chi governa.

Di qui, e in conclusione, sorge inevitabilmente spontaneo un lacerante interrogativo: un sistema istituzionale che, pur invocandolo a ogni piè sospinto, si dissocia così platealmente dal principio di solidarietà costituzionalmente sancito, è ancora un sistema che può inscriversi nella lunga e nobile tradizione dello Stato di diritto nella sua accezione bobbiana di superiorità del governo delle leggi sul governo degli uomini?

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