Nel settore edilizio sono molti gli interventi e i servizi prestati che sono soggetti all’aliquota IVA agevolata al 10%: ecco quali sono i «beni significativi» e in quali casi si perde il beneficio.
Con la risoluzione 25/2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti novità riguardo all’aliquota IVA agevolata al 10% che le imprese edili e artigiane applicano nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi della L. 488/1999 (lettera b) del c. 1 dell’art. 7).
Nella fattispecie il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono commissionati alle imprese artigiane dagli utenti finali, attraverso contratti d’opera o d’appalto, relativi ai fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”, come specificato dalla Circolare Ministeriale 71/E/2000.
Interventi interessati dall’Aliquota IVA agevolata
Sono, quindi, da considerare tra gli interventi che prevedono l’IVA agevolata al 10%:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli interventi di recupero che sono realizzati mediante cessione con posa in opera di un bene;
Beni Significativi: trattamento fiscale
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota agevolata al 10% si applica anche nel caso in cui l’appalto o il contratto d’opera preveda la fornitura di beni utili alla realizzazione dell’intervento. In questo caso si applica comunque l’aliquota agevolata al 10% anche nel caso in cui la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione, ovvero nel caso in cui il valore del bene supera quello della prestazione (dell’intervento).
L’unica eccezione prevista a questa regola generale è quella dei «beni significativi» o «beni di valore significativo» (ai sensi del DM del 29 Dicembre 1999). In questo ultimo caso occorre considerare che:
- Un bene si considera significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto;
- il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione è soggetto all’aliquota IVA agevolata del 10% nel caso in cui il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione; oltre è assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%;
Per stabilire il valore di un bene ritenuto «significativo» occorre ricordare che la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/1972);
Beni significativi: casi pratici
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione in oggetto a seguito di una richiesta di consulenza, inoltrata dagli artigiani a proposito degli infissi. In tal senso appare opportuno ricordare che (ai sensi del DM del 29 Dicembre 1999) sono da considerarsi «beni significativi»:
- gli ascensori e i montacarichi;
- gli infissi interni e esterni;
- le caldaie;
- i videocitofoni;
- le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- i sanitari e rubinetteria da bagno;
- gli impianti di sicurezza;
Gli infissi (costruiti dall’azienda installatrice), quindi, insieme a tutti gli altri beni significativi indicati sopra sono soggetti all’applicazione dell’aliquota IVA al 10% finché il suo valore non supera la metà dell’intera prestazione, sia nel caso in cui gli interventi siano riconducibili a un contratto di appalto, sia nel caso in cui gli interventi sia riconducibili a un contratto d’opera.
Per altre informazioni leggi anche: Iva 10% ristrutturazione casa
Iscriviti alla newsletter Fisco e Tasse
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Aliquota al 10% IVA: infissi e beni significativi che godono dell’agevolazione e soglie limite
EFFETTUA IL LOGIN
Trading
online
in
Demo
Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.