Tassazione borse di studio 2025, Irpef e Irap da versare?

Nadia Pascale

8 Agosto 2025 - 12:04

L’Agenzia delle Entrate scioglie dubbi e perplessità in merito alla tassazione ai fini Irpef e Irap degli importi erogati per le borse di studio. Ecco cosa dice l’Interpello 204 del 2025.

Tassazione borse di studio 2025,  Irpef e Irap da versare?

Come funziona la tassazione della borsa di studio 2025 erogata da ITS Academy? A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a istanza di Interpello 204 del 2025.

Nel caso in oggetto un ITS Academy, Istituto tecnico superiore, chiede quale sia il giusto trattamento fiscale da applicare alle borse di studio erogate gli studenti, con particolare riferimento all’Irap e all’Irpef.

Occorre premettere che l’ITS, in qualità di sostituto di imposta deve effettuare le ritenute sugli importi erogati, proprio per questo motivo chiede qual è il giusto trattamento fiscale da adottare sulle borse di studio erogate.

Ecco l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione delle borse di studio 2025 ai fini irpef e Irap.

Esenzione Irpef e Irap per borse di studio ITS

In base all’interpretazione dell’Istante, la tassazione delle borse di studio 2025 ai fini Irap e Irpef deve seguire il dettato della Legge 99 del 2022 (recentemente modificata a opera della Legge 79 del 2025.

Nel dettaglio, l’Istante eroga borse di studio finanziate con i fondi PNRR, sottolinea di utilizzare gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM, al fine di assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire alla copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio agli iscritti.
L’importo delle borse di studio è calcolato avendo come punto di riferimento diversi criteri, tra cui anche distanza tra il luogo di residenza dello studente/studentessa e il luogo di svolgimento del percorso formativo, delle caratteristiche del destinatario e della presenza o meno di un tirocinio all’estero di durata minima di 1 e massima di 3 mesi nell’ambito del percorso formativo.

L’esenzione Irpef si applica alle borse di studio ITS?

L’Istante chiede, in considerazione del fatto che gli ITS Academy sono stati parificati alle Università dalla Legge 99 del 2022, se è prevista anche per le borse di studio erogate dagli ITS la disapplicazione dell’articolo 50 del Tuir disciplinata dall’art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, richiamati nella Risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009 che esclude l’imponibilità Irpef per le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Ritiene, inoltre, che ai fini Irap le borse di studio erogate nell’ambito dei finanziamenti PNRR debbano, considerata l’equiparazione di tali istituti operata dalla citata legge n. 99 del 2022 alle Università, considerarsi escluse dalla base imponibile dell’imposta.
Secondo l’Istante una diversa interpretazione rispetto a quella prospettata porterebbe a un’indebita discriminazione tra gli studenti universitari e gli studenti iscritti ai corsi di formazione terziaria ITS.

Tassazione borse di studio 2025, interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nell’interpello 204 del 2025 sottolinea che costituiscono redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.”

Ma, in sede di conversione del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79), è stato introdotto, all’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, il comma 9 bis il quale ha previsto che

A decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a)

Sulla base di questa norma e considerando che ai fini Irap nella base imponibile non devono essere considerate le somme esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 10-bis del Decreto Legislativo n. 446/1997), nel caso prospettato le somme erogate a titolo di borsa di studio non sono sottoposte a tassazione Irpef e non concorrono alla base imponibile Irap.

Risposta Interpello 204/2025
Tassazione Irpef e Irap per borsa di studio

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