Regime forfettario 2024: come funziona, requisiti e limiti

Patrizia Del Pidio

22/12/2023

26/01/2024 - 17:01

condividi

Nel 2024 il regime forfettario resta pressoché: scopriamo insieme come funziona, i requisiti necessari, le tasse, la maternità e il congedo parentale.

Regime forfettario 2024: come funziona, requisiti e limiti

Il regime forfettario per il 2024 resta invariato mantenendo tutte le novità previste a partire dal 1° gennaio 2023. Si tratta di un regime con tassazione separata e per il quale non è previsto il versamento dell’Irpef, ma di una flat tax che non sale al salire del reddito e che resta invariata fino a un determinato limite di reddito. Superato tale limite, invece, si esce dal regime agevolato per tornare in quello ordinario assoggettato all’Irpef.

La tassazione prevista può essere del 5% o del 15%, in base ai requisiti posseduti da chi opta per la flat tax, a cui, poi, si aggiungono anche delle semplificazioni fiscali che garantiscono un ulteriore risparmio economico.

Non tutti coloro che svolgono attività autonoma, però, possono accedere alla flat tax con aliquota sostitutiva all’Irpef poiché la legge prevede delle condizioni ben precise non solo per l’accesso, ma anche per la permanenza.
Scopriamo insieme, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla partita IVA in regime forfettario.

Regime forfettario: come funziona e cosa significa

Il regime forfettario, introdotto, oramai, nel lontano 2015, è l’unico regime a tassazione agevolata applicabile oggi alle partite Iva, sia alle nuove attività (startup) sia alle piccole partite Iva già esistenti e che esercitano l’opzione. Si tratta soprattutto di professionisti, artigiani che hanno un volume di ricavi non particolarmente alto e piccole attività commerciali. Lo scopo è quello di garantire alcune semplificazioni sia a livello fiscale che a livello contabile.

Come detto, ebbe i natali grazie alla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/214), e poi è stato riformato da:

  • la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015);
  • la legge di Bilancio 2020 (legge 190/2019);
  • legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022).

Il vantaggio maggiore per le partite Iva in regime forfettario consiste senza dubbio nella tassazione ad aliquota fissa, o flat tax, applicata nel rispetto di specifici requisiti. Non si applica quindi la tassazione progressiva.

Per chi apre una partita Iva in regime di vantaggio non vi è nessuna scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica (come accadeva con il regime dei minimi) ma si continuerà a permanere nel forfettario fino al superamento dei limiti previsti.

Dal 1° gennaio 2023 i limiti e i requisiti (che permangono anche per il 2024) per poter aderire al regime forfettario sono cambiati diventando più vantaggiosi. Ma come funziona il regime agevolato per le partite Iva? Si tratta dell’applicazione di un’aliquota fissa, al 5% per le nuove attività (per i primi cinque anni) e al 15% per le altre, insieme a una serie di altre semplificazioni. A patto, però, di rispettare determinati limiti e requisiti, come l’adempimento della fatturazione elettronica.

Requisiti di accesso al regime forfettario 2024

La legge di Bilancio 2023 è intervenuta in due modi sui requisiti del regime forfettario, che consentono l’accesso e la permanenza nella tassazione agevolata anche nel 2024:

  • la soglia di ricavi e compensi per permanere nella flat tax è fissata a 85.000 euro annui (fino al 2022 era di 65.000 euro);
  • nel momento in cui si supera il limite degli 85.000 euro durante l’anno, si continua ad applicare la flat tax fino a un massimo di 100.000 euro.

Superata la soglia dei 100.000 euro, quindi, la fuoriuscita dal regime forfettario è immediata.

In caso si svolgano più lavori corrispondenti a diversi codici Ateco bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Gli altri requisiti sono:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione. Tale soglia non si applica ai lavoratori licenziati o che si sono dimessi, che quindi hanno libero accesso al regime agevolato.

Non sono previsti limiti di spesa per i beni strumentali.

Regime forfettario 2024: quanto si paga?

Il regime forfettario consiste nell’applicazione di un’aliquota di tassazione fissa su ricavi e compensi fino a un massimo di 85.000 euro annui.

La tassa fissa è:

  • al 5% per le start up;
  • al 15% per le altre partite Iva.

Per calcolare quante tasse si pagano, bisogna moltiplicare l’importo fatturato per l’aliquota fiscale del 5% o 15% e, successivamente, moltiplicare per il coefficiente di redditività che non prende mai in considerazione il 100% delle entrate.

Codici Ateco e coefficienti di redditività nel regime forfettario: il reddito imponibile

Le partite Iva forfettarie determinano il reddito imponibile da assoggettare a tassazione fiscale e contributi previdenziali applicando la seguente relazione:

Reddito fiscale= Fatturato*coefficiente di redditività

dove il coefficiente di redditività varia da contribuente a contribuente, a seconda del tipo di attività svolta e del relativo codice Ateco.

Gruppo di settoreCod. Attività Ateco 2007Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Calcolo tasse regime forfettario: un esempio pratico

Le tasse dovute dai contribuenti in regime forfettario cambiano in base a due requisiti fondamentali:

  • l’aliquota di tassazione applicata;
  • il settore di attività.

Per ogni settore di attività, come abbiamo visto, è previsto uno specifico codice Ateco che, a sua volta, prevede un coefficiente di redditività, ovvero un valore che determina sia l’importo delle tasse, sia quello dei contributi da versare. Si applica al totale degli incassi per distinguere i profitti dal reddito imponibile.

Supponiamo vi sia un guadagno di 42.000 euro in un anno da parte di un lavoratore con partita Iva che ha aderito al regime forfettario.
Le tasse da versare, prendendo il caso di attività dei servizi di alloggio e ristorazione (codici Ateco 55 e 56) che ha un coefficiente di redditività del 40%, sono di:

  • (42.000 x 40%) x 5% = 840 euro in caso di aliquota al 5%;
  • (42.000 x 40%) x 15% = 2.520 euro in caso di aliquota al 5%.

Se lo stesso guadagno lo avesse conseguito un lavoratore autonomo che esercita attività professionale (codici Ateco 64, 65,. 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87 e 88) la tassazione sarebbe stata diversa, poiché il coefficiente di redditività previsto in questo settore è del 78%. La tasse da versare sarebbero state pari a:

  • (42.000 x 78%) x 5% = 1.638 euro in caso di aliquota al 5%;
  • (42.000 x 78%) x 15% = 4.914 euro in caso di aliquota al 5%.

Gli adempimenti della partita Iva forfettaria 2024: scontrino elettronico obbligatorio

Per quanto riguarda gli adempimenti collegati al regime forfettario, abbiamo detto che si tratta di una forma di tassazione con delle semplificazioni fiscali. Tuttavia, degli obblighi ci sono: chi vuole usufruire della tassazione agevolata al 15% è obbligato a emettere lo scontrino elettronico.

La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate può avvenire:

  • con l’acquisto di un nuovo registratore telematico (si può usufruire del relativo bonus, che arriva a un massimo di 250 euro);
  • adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio registratore di cassa (il credito d’imposta, in questo caso, è di 50 euro);
  • utilizzando i servizi online gratuiti del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario e fattura elettronica obbligatoria nel 2024

Il 5 novembre 2022 è stato pubblicato il documento con cui l’Italia ha proposto alla Commissione Europea la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024, con l’estensione dell’adempimento al regime forfettario.

La proposta riguarda la richiesta di autorizzazione da parte dell’Italia di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva Iva, così da poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria. La deroga vigente, infatti, scadeva il 31 dicembre 2021.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il via libera, e l’ok definitivo del Consiglio UE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021. L’ultimo passaggio è la traduzione con una norma ad hoc nell’ordinamento italiano: ci ha pensato il decreto Pnrr, pubblicato in gazzetta Ufficiale il 30 aprile. L’obbligo per le partite Iva forfettarie di emettere fattura elettronica doveva scattare per tutti dal 1° luglio 2022.

Il decreto ha previsto, però, una “scappatoia”: sono esonerate dall’obbligo le partite Iva con ricavi e compensi fino a 25mila euro nell’anno 2021. Per questi lavoratori autonomi l’obbligo della fattura elettronica scatta solo a partire dal 1° gennaio 2024.

Dal 1° gennaio 2024, quindi, tutti i lavoratori autonomi in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica senza più esclusioni di sorta.

Fac simile fattura elettronica in regime forfettario 2024

I titolari di partita Iva che emettono fattura nel regime forfettario non devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto.

Quando un professionista o un agente in regime forfettario riceve un incarico è bene che comunichi alla controparte il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, così da non generare confusione negli adempimenti che il committente deve eseguire.

Le fatture emesse dai forfettari devono essere assoggettate a imposta di bollo da 2 euro nel caso in cui l’importo totale della fattura sia superiore ad euro 77,47.

Chi non può accedere al regime forfettario 2024

Chi sono gli esclusi dal regime forfettario? Le seguenti categorie di contribuenti non possono approfittare della flat tax al 15%:

  • titolari di quote in società di persone in qualsiasi percentuale;
  • titolari di quote srl e associazioni che permettono il controllo;
  • chi ha avuto una partita Iva negli ultimi 2 anni per la stessa tipologia di attività.

Scendendo più nello specifico, alcune delle categorie escluse sono:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Maternità e congedo parentale nel regime forfettario

La maternità e il congedo obbligatorio sono riconosciuti di diritto anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, indipendentemente che abbiano optato per il regime ordinario o per quello forfettario. I contribuenti forfettari, al pari di tutti gli altri lavoratori, hanno diritto all’indennità di maternità a patto di essere in regola con i versamenti contributivi.

La maternità per le partite Iva presenta delle differenze sostanziali rispetto a quella prevista per i lavoratori dipendenti che possiamo riassumere nel seguente modo:

  • la lavoratrice autonoma in maternità non ha l’obbligo di interrompere la propria attività lavorativa e può continuare a lavorare anche durante i 5 mesi in cui percepisce l’indennità di maternità (che possono essere i 2 mesi precedenti e i 3 successivi al parto o un mese precedente e 4 successivi al parto);
  • l’importo dell’indennità di maternità per la lavoratrice autonoma è pari all’80% del reddito dichiarato nel secondo anno fiscale precedente a quello della richiesta.

Allo stesso modo, lavoratrice e lavoratore autonomo hanno diritto al congedo parentale per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del figlio (per i lavoratori dipendenti, invece, è di 6 mesi entro i primi 12 anni di vita) con un’indennità, per questo periodo, pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

Bonus Irpef 100 euro anche per i forfettari?

Il requisito indispensabile per avere diritto al bonus Irpef è quello di avere un reddito da lavoro dipendente o assimilati. Di conseguenza, se una partita Iva ha solo redditi da lavoro autonomo non ha diritto ai 100 euro del cosiddetto bonus Renzi.

Le partite Iva forfettarie, quindi, non sono escluse a prescindere dalla possibilità di avere il bonus 100 euro, ma devono essere in possesso di determinati requisiti.

Innanzitutto, i redditi che il titolare della partita Iva in regime forfettario produce come lavoratore autonomo devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.

Quanto dura il regime forfettario al 5% e gli altri vantaggi per le startup

Il regime forfettario prevede anche importanti vantaggi fiscali per chi avvia una nuova attività.

Nel dettaglio si tratta dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% in presenza dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

La durata del regime forfettario startup al 5% è limitata a cinque anni: per esempio, chi ha aperto la partita Iva nel 2023 può usufruire dell’aliquota al 5% per gli anni di imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

Iscriviti a Money.it