Bonus registratore di cassa, le regole per i forfettari: come e quando usare il credito

Anna Maria D’Andrea

29/04/2021

29/04/2021 - 16:37

condividi

Bonus registratore di cassa, la circolare n. 3 del 21 febbraio 2021 chiarisce le regole per i forfettari: vediamo quando utilizzare il credito d’imposta riconosciuto e le modalità di compensazione.

Bonus registratore di cassa, le regole per i forfettari: come e quando usare il credito

Bonus registratore di cassa, anche le partite IVA in regime forfettario ne hanno diritto, ma devono seguire specifiche regole riguardo l’uso del credito d’imposta in compensazione.

Non essendo soggetti obbligati alle liquidazioni IVA periodiche, erano sorti dei dubbi in merito alle modalità di utilizzo del bonus. Le incertezze sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3 del 21 febbraio 2021.

I forfettari possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di un nuovo RT o l’adattamento del vecchio registratore di cassa dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Bonus registratore di cassa, le regole per i forfettari: come e quando usare il credito d’imposta

L’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi - lo scontrino elettronico - è stato accompagnato da un’agevolazione per l’adeguamento tecnologico, il bonus registratore di cassa.

Si tratta di un credito d’imposta del 50%, pari ad un massimo di 250 euro per i nuovi RT e 50 euro per l’adattamento di quelli in uso, da utilizzare in compensazione secondo le regole disposte dall’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Il bonus per i registratori di cassa spetta anche ai forfettari, sebbene la formulazione della norma e la prassi operativa avesse sollevato qualche dubbio. Prima di addentrarci nelle regole operative per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto, è bene partire dal perché delle perplessità di partite IVA ed intermediari.

Il bonus è utilizzabile dalla prima liquidazione IVA del mese successivo a quello in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o adattamento del registratore di cassa. I titolari di partita IVA in regime forfettario sono tuttavia esonerati dagli adempimenti IVA, e fino alla pubblicazione della circolare n. 3 del 21 febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate non erano arrivate indicazioni chiare.

È stato chiarito che per i soggetti esonerati dalle liquidazioni IVA, il bonus registratore di cassa può essere utilizzato a partire dal mese successivo all’acquisto o adattamento.

Circolare AdE n. 3 del 21 febbraio 2020
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri

Bonus registratore telematico dal mese successivo per i forfettari

Per i forfettari il bonus per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa telematico potrà essere utilizzato a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto anche nel caso di acquisti a rate. Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in tal caso la spesa si considera sostenuta in base a quanto effettivamente corrisposto.

In sostanza il credito d’imposta sarà riconosciuto per quote, considerando la data di pagamento delle singole rate previste, fino al raggiungimento del limite stabilito.

In ogni caso resta obbligatorio pagare con mezzi tracciabili, pena l’impossibilità di accedere al rimborso.

Bonus registratore di cassa per i forfettari, calcolo credito d’imposta comprensivo di IVA

Regole specifiche sono previste anche per il calcolo del bonus per il registratore di cassa telematico acquistato o adattato dal titolare di partita IVA in regime forfettario.

Come prima anticipato, l’importo del bonus spettante sarà pari al 50% della spesa sostenuta, con i seguenti limiti:

  • 250 euro per l’acquisto di un nuovo registratore telematico;
  • 50 euro per l’adattamento di un registratore di cassa in uso.

I titolari di partita IVA in regime forfettario ed in genere i soggetti che non detraggono l’IVA relativa all’acquisto dovranno calcolare l’importo spettante facendo concorrervi anche l’imposta.

Ad esempio, per l’acquisto di un RT del costo di 400 euro più IVA - pari, considerata un’aliquota ordinaria del 22 per cento, a 488 euro - il credito d’imposta è di 244 euro per gli esercenti che operano nel regime forfettario.

Per i contribuenti soggetti che applicano e detraggono l’IVA, il bonus dovrà essere calcolato sul prezzo al netto dell’IVA e, riprendendo l’esempio sopra riportato, sarà pari a 200 euro.

Bonus registratore di cassa, codice tributo 6899 per la compensazione

Il bonus registratori di cassa dovrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 indicando il codice tributo:

  • 6899: credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il codice tributo dovrà essere esposto nella sezione Erario, più precisamente nella colonna “importi a credito compensati”; qualora invece il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, questo è esposto nella colonna “importi a debito versati”.

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per la quale si è goduto del bonus; va indicato anche nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Iscriviti a Money.it