Regime forfettario, spettano la maternità e il congedo parentale?

Nadia Pascale

20 Dicembre 2023 - 12:47

condividi

Lavoratori e lavoratrici in regime forfettario possono avere la maternità e il congedo parentale? A quanto ammontano le indennità? Ecco le differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti.

Regime forfettario, spettano la maternità e il congedo parentale?

Chi ha la partita Iva, con regime forfettario od ordinario, ha diritto a ottenere la maternità e il congedo parentale? Quali sono le differenze tra il diritto alla maternità della lavoratrice autonoma e lavoratrice dipendente? Si può ottenere il sussidio anche per gravidanza a rischio? Come funziona il congedo parentale per i lavoratori autonomi in regime forfettario?

Le risposte a tali domande sono nella normativa sulla tutela della maternità e paternità, riordinata e in parte riscritta con il decreto legislativo 151 del 2001.Ecco la disciplina prevista per la maternità e il congedo parentale delle lavoratrici autonome in forfettario.

L’indennità di maternità, cos’è e differenze tra lavoratrici dipendenti e autonome

L’indennità di maternità viene riconosciuta alla donna in gravidanza e può essere fruita nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto, per un totale quindi di 5 mesi.
È facoltà della donna posticipare di un mese l’inizio del periodo di fruizione del congedo di maternità, potendo così fruire di un mese in più dopo il parto.

Per poter ritardare l’inizio del periodo di maternità occorre un certificato medico che attesti la compatibilità tra le mansioni svolte e le condizioni di salute della donna. Questa la regola generale che però subisce delle deroghe nel caso in cui la donna sia una lavoratrice autonoma, in regime forfettario od ordinario.

La prima cosa da sottolineare è che le regole possono essere parzialmente diverse a seconda che la donna sia iscritta alla Gestione separata Inps o altra cassa previdenziale.

La lavoratrice autonoma in regime forfettario per poter ricevere l’indennità di maternità sopra descritta deve essere iscritta a una cassa di previdenza, può trattarsi della Gestione separata Inps, gestione artigiani e commercianti INPS o alla cassa previdenziale specifica della categoria professionale.

La seconda condizione è che sia in regola con i versamenti dei contributi previdenziali alla cassa di competenza. Naturalmente questo obbligo non ricade sulla lavoratrice dipendente.

L’indennità di maternità percepita dalla lavoratrice autonoma è pari all’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno fiscale precedente a quello della richiesta.

Queste però non sono le uniche differenze. La donna lavoratrice autonoma in regime forfettario non ha l’obbligo di astensione dal lavoro nel periodo in cui percepisce l’indennità di maternità.

L’obbligo di astensione obbligatoria dal lavoro per le dipendenti è stato inserito dal legislatore a tutela della donna che, trovandosi in una condizione di svantaggio rispetto al datore di lavoro, potrebbe essere “costretta” a recarsi a lavoro sebbene le condizioni fisiche legate alla gravidanza non lo consentano.

Queste esigenze però non si manifestano per la lavoratrice autonoma che può liberamente valutare tempi e modi.
D’altronde la lavoratrice autonoma in regime forfettario riceve un’indennità ridotta rispetto a quello che può essere considerato il ricavo medio legato all’attività.

Ricordiamo che in caso di adozione o affidamento i 5 mesi decorrono dal momento di ingresso del bambino nella famiglia.

Anche in questo caso possono fruire dell’indennità anche le lavoratrici autonome.
L’indennità di «maternità» spetta al padre in casi eccezionali:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del figlio da parte della madre;
  • Affidamento esclusivo del figlio al padre.

Indennità di maternità gravidanza a rischio

La lavoratrice autonoma in regime forfettario ha diritto anche alla tutela in caso di gravidanza a rischio.
Con il decreto Conciliazione vita-lavoro (decreto 105 del 2022), in vigore da agosto 2022, viene riconosciuta la possibilità anche alle lavoratrici autonome di richiedere l’anticipo della maternità prima dei due mesi antecedenti la data presunta per il parto. La gravidanza a rischio deve essere accertata con certificato medico rilasciato dall’ASL.

La procedura di domanda per ottenere il riconoscimento della gravidanza a rischio è stata aggiornata con il Messaggio 572 del 2023 dell’Inps. Naturalmente le indicazioni procedurali non valgono per le lavoratrici iscritte a una cassa diversa rispetto a Inps, ad esempio cassa forense.

La domanda telematica di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio può essere presentata attraverso il sito web Inps, occorre avere un’identità digitale (Spid, Cie o Cns). Una volta effettuato l’accesso al sito deve essere selezionata la voce:

  • Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”;
  • occorre scegliere la voce di menu “Acquisizione domanda” segue “Congedo di maternità/paternità” segue “Autonomi”;
  • a questo punto deve essere selezionata la voce “dichiaro” e optare per “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

La stessa procedura si usa per richiedere l’indennità di maternità ordinaria, ma in questo caso nella parte finale la voce da selezionare è: di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria.
Non è necessario allegare il certificato di gravidanza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 151/2001, questo viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Il congedo parentale per lavoratrici e lavoratori autonomi

Diverso dall’indennità di maternità è il congedo parentale, questo viene riconosciuto alla madre e al padre, anche in questo caso la richiesta può essere presentata anche da lavoratrici/lavoratori autonomi in regime forfettario.

Il congedo parentale è un ulteriore periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino (per i lavoratori autonomi) indennizzato dalla cassa di previdenza.

Rispetto al lavoratore dipendente ci sono notevoli differenze, quest’ultimo può fruire di 6 mesi di congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino, ulteriori 6 mesi spettano all’altro genitore per un totale di 10 mesi, elevati a 11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi.

L’indennità prevista per il genitore lavoratore autonomo che usufruisce dei 3 mesi di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
Per le lavoratrici autonome il congedo è fruibile dopo la fine del periodo indennizzabile di maternità ed entro l’anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, vi sono delle parziali differenze, infatti spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 9 mesi (3 mesi per ciascun genitore e ulteriori tre mesi da ripartire tra i due genitori).

Vi sono ulteriori limiti, infatti l’indennità per il congedo parentale per i lavoratori autonomi non può essere richiesta in caso di reddito superiore a 8.145 euro. Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità o paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito inteso è quello fiscalmente dichiarato.
Anche in questo caso non è prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per il lavoratore autonomo.
Si allegano le Faq dell’Inps per ulteriori chiarimenti sul congedo parentale.

Congedo parentale
Faq Inps congedo parentale

Iscriviti a Money.it