Sai che fine fanno i permessi che hai maturato quest’anno ma di cui non hai ancora goduto? Ecco cosa prevede la normativa.
Sta per concludersi un altro anno e, per molti lavoratori, è il momento di chiedersi che fine facciano i permessi maturati nei mesi precedenti.
C’è infatti chi ritiene che la scadenza dei permessi retribuiti spettanti ai dipendenti in determinate circostanze coincida con il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Secondo questa interpretazione, i permessi dovrebbero essere utilizzati entro la fine dell’anno, altrimenti verrebbero monetizzati.
È vero infatti che alcuni permessi non goduti - a differenza delle ferie che restano nella disponibilità del lavoratore - si perdono e vengono di conseguenza pagati in busta paga, aumentando l’importo dello stipendio. Ma è bene chiarire che non sempre funziona così.
Molto dipende, per cominciare, dalla tipologia di permesso: alcuni infatti si azzerano a fine anno e non possono neppure essere monetizzati, poiché la loro fruizione è legata a eventi specifici, come il lutto o le esigenze di studio. Diverso il caso dei Rol, i permessi per la riduzione dell’orario di lavoro, per i quali occorre invece guardare alle disposizioni del contratto collettivo applicato. È nei Ccnl, infatti, che vengono stabiliti il numero di ore di permesso maturabili, le relative scadenze e ciò che succede quando, alla data prevista, non siano state utilizzate del tutto.
A tal proposito, in questo articolo faremo chiarezza su ogni aspetto, distinguendo i permessi che possono essere monetizzati da quelli che non lo sono e analizzando le scadenze previste dai principali Ccnl.
Quali permessi non sono monetizzabili alla scadenza
Quando si parla di permessi retribuiti bisogna considerare che non tutti funzionano allo stesso modo: il nostro ordinamento mette infatti a disposizione diverse tipologie di assenze giustificate, alcune legate a eventi particolari, altre disciplinate direttamente dai Ccnl. I lavoratori possono così assentarsi per esigenze personali, familiari o professionali continuando a percepire la retribuzione e senza subire penalizzazioni sul piano contributivo.
Tra i permessi più conosciuti rientrano, ad esempio, quelli previsti dalla legge 104 per chi assiste un familiare con disabilità, 3 giorni al mese frazionabili anche a ore, come pure i permessi per lutto, 3 giorni l’anno da utilizzare in caso di decesso di un parente entro il secondo grado. Oppure i permessi studio, fino a 150 ore triennali per sostenere esami scolastici o universitari.
Altri sono riconosciuti per concorsi ed esami, per la donazione di sangue o midollo, o ancora per assumere cariche pubbliche elettive. In tutti questi casi si tratta di permessi subordinati al verificarsi di un evento specifico: non sono quindi “accumulabili” e non possono essere monetizzati. Pertanto, se nel corso dell’anno non si è verificata la condizione che ne giustifica la richiesta - un esame, un lutto, l’esigenza di assistenza, una seduta del consiglio comunale e così via - al 31 dicembre il monte disponibile si azzera senza lasciare residui né generare importi aggiuntivi in busta paga. Nel nuovo anno, qualora si ripresentino le condizioni previste, il lavoratore potrà nuovamente beneficiarne nei limiti stabiliti dalla legge o dal contratto.
Quali sono i permessi che possono essere monetizzati alla scadenza
I permessi Rol meritano un discorso a parte, perché - a differenza dei permessi legati a eventi specifici - sono maturati mese dopo mese e rappresentano una quota di riduzione dell’orario di lavoro disciplinata interamente dai contratti collettivi. È il Ccnl, infatti, a stabilire quante ore spettano, in quali condizioni maturano e soprattutto entro quando devono essere utilizzate. Sono i permessi che compaiono in busta paga accanto alle ferie, con indicazione delle ore maturate, godute e residue, e proprio la loro natura “strutturale” spiega perché, a differenza di altri permessi, non vadano mai persi.
Solitamente, tuttavia, si crede che i Rol scadano automaticamente il 31 dicembre dell’anno in cui maturano, ma la realtà è più articolata: la scadenza varia a seconda del contratto. La scadenza a fine anno è prevista, ad esempio, in diversi Ccnl dell’artigianato: nel settore estetico, nell’alimentare o nell’abbigliamento i Rol devono essere utilizzati rigorosamente entro la fine dell’anno e, se ciò non avviene, vengono liquidati entro il mese di gennaio seguente.
Una regola analoga si ritrova anche nel contratto dei barbieri e parrucchieri, così come in quello dei servizi di pulizia artigianato, dove i permessi maturati nel corso dell’anno non possono essere riportati oltre il 31 dicembre e devono quindi essere pagati subito all’inizio dell’anno nuovo.
Ci sono poi dei settori, come Commercio, Pubblici esercizi Confcommercio e Confesercenti, Edilizia industria e artigianato, Cooperative, in cui il lavoratore può utilizzare i permessi maturati entro il 30 giugno dell’anno successivo Ci sono poi contratti più flessibili, come la metalmeccanica industria, che consentono di spostare le ore non utilizzate in un “conto ore” individuale valido fino a 24 mesi; solo allo scadere di questo periodo scatta la monetizzazione automatica. In altri settori, come l’autotrasporto industria e artigianato, il termine è ancora differente: i Rol non utilizzati entro la fine dell’anno devono essere pagati entro il mese di aprile seguente.
Infine, in alcuni casi, infine, come nelle agenzie assicurative, i permessi non sono affatto monetizzabili, poiché hanno una funzione completamente diversa e non rientrano nella logica dei Rol propriamente detti.
Cosa succede ai Rol dopo la scadenza
In ogni caso, il principio comune, indipendentemente alla scadenza, resta invariato: i permessi maturati non si perdono.
Alla scadenza prevista dal contratto collettivo, ciò che non è stato goduto viene semplicemente pagato in busta paga. Il calcolo dell’importo è piuttosto semplice: per chi ha una retribuzione oraria basta moltiplicare le ore residue per la paga oraria prevista dal contratto, mentre per chi invece percepisce uno stipendio mensile fisso si procede dividendo la retribuzione lorda mensile per 26 (i giorni medi del mese) e poi per le ore giornaliere, ottenendo così il valore di un’ora di Rol.
Un dipendente che percepisce, ad esempio, 2.000 euro lordi al mese avrà un valore orario di circa 9,50 euro lordi. L’importo corrispondente alle ore non godute viene inserito automaticamente nella busta paga del mese successivo alla scadenza contrattuale, senza bisogno di alcuna richiesta da parte del lavoratore. Lo stesso meccanismo si applica, di norma, anche alle ex festività non fruite entro i termini indicati dal Ccnl, anch’esse soggette a liquidazione come ore di lavoro retribuito aggiuntivo.
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