Permessi retribuiti per lutto, quanti giorni spettano e come richiederli

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30 Gennaio 2026 - 16:48

Ecco come funzionano i congedi per lutto: quanti giorni spettano, quando si possono richiedere (anche in base al contratto) e per quali familiari

Permessi retribuiti per lutto, quanti giorni spettano e come richiederli

Affrontare la perdita di una persona cara è uno dei momenti più difficili che possiamo vivere: oltre al dolore emotivo, spesso ci si trova a dover gestire incombenze pratiche e burocratiche, come l’organizzazione del funerale o il disbrigo di pratiche amministrative. In questi casi, poter contare su un periodo di astensione dal lavoro senza perdere retribuzione rappresenta un aiuto concreto e un diritto riconosciuto dalla legge italiana. I permessi retribuiti per lutto sono infatti una forma di congedo che consente ai lavoratori dipendenti di allontanarsi temporaneamente dal lavoro per affrontare un lutto familiare, senza subire penalizzazioni economiche o contrattuali.

La normativa di riferimento stabilisce regole chiare su chi può accedere a questi congedi, per quali eventi familiari e con quali modalità. Nonostante il quadro di base sia definito dalla legge statale, è importante sapere che molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) introducono condizioni più favorevoli, ampliando ad esempio l’elenco dei familiari per i quali è possibile richiedere il permesso o aumentando i giorni disponibili.

Per ottenerli, il lavoratore deve fare richiesta al datore di lavoro, allegando il certificato di morte (o un’autocertificazione). Il permesso va usato entro 7 giorni dal decesso.

Ma non tutte le categorie di lavoratori possono usufruire allo stesso modo dei medesimi giorni di assenza retribuiti, soprattutto se si parla di lavoratori autonomi e non dipendenti. Ecco, allora, come funziona il congedo per lutto familiare e cosa dice la normativa vigente.

Cosa sono i permessi per lutto (e chi li paga)

I permessi per lutto (o congedi per lutto) sono periodi di assenza dal lavoro, retribuiti al 100%, concessi ai lavoratori dipendenti che devono affrontare la perdita di un familiare stretto. Si tratta di un diritto riconosciuto dalla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, art. 4, e dal D.M. n. 278/2000 di attuazione, che mirano a permettere al dipendente di gestire il momento difficile senza preoccupazioni economiche.

Durante i giorni di permesso per lutto, il lavoratore percepisce normalmente la retribuzione come se avesse lavorato: stipendio, maturazione di ferie, permessi e altri istituti retributivi restano garantiti. Il costo di questi permessi è a carico del datore di lavoro, che è tenuto a concederli senza alcuna decurtazione sulla paga.

In sostanza, si tratta di permessi retribuiti “speciali”, diversi dalle ferie o dai permessi ROL, pensati per tutelare la persona nel suo complesso, non solo come lavoratore: offrono tempo per stare con la famiglia, partecipare alle esequie, organizzare le questioni pratiche collegate alla scomparsa e prendersi un momento per elaborare il lutto stesso.

Il quadro normativo definisce un minimo obbligatorio (3 giorni di permesso per lutto), ma molti contratti collettivi possono prevedere condizioni migliorative rispetto alla legge nazionale - ad esempio offrendo più giorni o estendendo l’elenco dei familiari considerati.

A chi spettano i permessi per lutto?

I permessi per lutto spettano a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, a prescindere dalla tipologia di contratto (tempo determinato, indeterminato, part-time, apprendistato, ecc.). Anche chi svolge lavoro in smart working ha diritto a questi permessi, purché abbia un rapporto di lavoro subordinato.

È importante sottolineare che non tutti i rapporti di lavoro danno diritto automatico a questi congedi: ad esempio, i lavoratori autonomi, le partite IVA senza vincolo di subordinazione, i collaboratori occasionali e i contratti di collaborazione (Co.co.co. o Co.co.pro.) non godono automaticamente di questo diritto, a meno che non sia espressamente previsto da un accordo o dal contratto collettivo di riferimento.

Nel caso dei dipendenti pubblici, oltre alla legge nazionale, i Contratti Collettivi del pubblico impiego possono prevedere discipline specifiche: in alcuni casi, ad esempio, il permesso per lutto può essere fruibile anche in modo più flessibile, o essere riconosciuto per affini in più casi rispetto alla normativa di base.

In ogni caso, il diritto si attiva solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato; per altre tipologie contrattuali è spesso necessario verificare cosa prevede il CCNL o accordi aziendali specifici.

I lavoratori che non hanno diritto ai congedi per lutto

Non tutti i lavoratori, pur trovandosi in una situazione personale di lutto, possono automaticamente accedere ai permessi retribuiti per lutto. Innanzitutto, lavoratori autonomi e liberi professionisti senza un rapporto di lavoro subordinato non hanno un diritto automatico ai congedi: in questi casi, la possibilità di assentarsi retribuitamente deve essere negoziata con i committenti o può essere disciplinata da specifiche normative di settore o accordi individuali.

Similmente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto (Co.co.co., Co.co.pro.) non prevedono di norma il diritto a permessi per lutto retribuiti, salvo clausole specifiche inserite negli accordi contrattuali o in eventuali contratti collettivi applicabili. Anche i tirocinanti, stagisti e borsisti non sempre hanno diritto ai permessi per lutto se non previsto espressamente nel regolamento contrattuale o aziendale.

Inoltre, i contratti di somministrazione (lavoro interinale) possono prevedere condizioni diverse: in molti casi il diritto ai permessi per lutto è riconosciuto, ma la disciplina può variare in funzione del contratto collettivo applicabile alla somministrazione. La stessa attenzione va posta nei confronti di eventuali contratti atipici in cui i diritti del lavoratore siano riconosciuti in maniera limitata o differenziata.

Infine, è fondamentale ricordare che la qualità della relazione personale con il defunto (parentela o affinità) incide sul diritto: per parentesi troppo lontane o per relazioni non riconosciute dalla legge (come amici o conoscenti), il permesso per lutto non spetta per legge, anche se talvolta può essere accordato su base volontaria dal datore di lavoro o tramite altri istituti (ferie, permessi personali).

Quanti giorni di permesso lutto spettano per legge

La legge italiana stabilisce che ogni lavoratore dipendente ha diritto, per ogni evento luttuoso, a 3 giorni di permesso retribuito da utilizzare entro 7 giorni dal decesso del familiare.

È importante capire due concetti chiave:

  • i 3 giorni spettano per evento: ciò significa che se si verificano più lutti nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a 3 giorni per ciascun evento luttuoso, secondo la disciplina del CCNL applicabile. In molti contratti collettivi (pubblico e privato), questa modalità è oggi riconosciuta, sebbene in altri casi i 3 giorni rappresentino un totale complessivo annuo;
  • i giorni devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dalla data del decesso: questo termine è previsto dalla normativa di attuazione e serve a garantire che il permesso sia utilizzato in prossimità dell’evento.

Nei giorni di permesso non si conteggiano i giorni festivi o quelli non lavorativi: ad esempio, se il sabato e la domenica rientrano nel periodo di assenza, questi non consumano i giorni di permesso.

Alcuni CCNL prevedono condizioni più favorevoli, come l’estensione dei giorni di permesso o l’applicazione per affini oltre i requisiti base imposti dalla legge statale, ma la base di 3 giorni retribuiti per evento rimane il riferimento minimo garantito.

Come richiedere il congedo per lutto?

Per richiedere il permesso per lutto, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro dell’evento e indicare i giorni di permesso che intende utilizzare. La comunicazione può essere fatta verbalmente o, preferibilmente, per iscritto (email o lettera), per maggiore chiarezza e tracciabilità.

Al rientro al lavoro, è necessario presentare la documentazione relativa al lutto: il certificato di morte è lo strumento più comune, ma spesso è possibile utilizzare anche un’autocertificazione purché correttamente compilata. Questo serve a giustificare l’assenza e consentire la corretta registrazione nel Libro unico del lavoro.

A tal proposito, ecco un Fac-Simile per giustificare la sospensione dell’attività lavorativa una volta rientrati in servizio.

Autocertificazione permesso per lutto
Clicca qui per scaricare l’atto notorio.

In molte aziende, la procedura di richiesta può prevedere moduli specifici o l’utilizzo di sistemi HR digitali, ma il principio resta lo stesso: la richiesta deve contenere almeno:

  • la data dell’evento luttuoso;
  • i giorni di permesso richiesti;
  • la relazione di parentela o affinità con il defunto;
  • l’eventuale documentazione di supporto.

È buona prassi avvertire il datore di lavoro il prima possibile, idealmente il giorno stesso dell’evento o al massimo il giorno successivo, per facilitare l’organizzazione del lavoro in tua assenza.

Per quali familiari spettano i permessi per lutto? L’elenco completo

I permessi per lutto spettano, in base alla legge vigente e alle interpretazioni più diffuse, in caso di decesso di persone che rientrano in queste categorie:

  • coniuge o partner di unione civile (anche in caso di separazione non giudiziale);
  • convivenza di fatto stabile, purché documentata da certificazione anagrafica;
  • parenti entro il secondo grado: genitori, figli (anche adottivi), fratelli e sorelle, nonni e nipoti (figli dei figli);
  • affini entro il primo grado, nei casi previsti dai contratti collettivi (ad esempio suoceri, generi o nuore).

La legge statale garantisce il diritto per i soggetti indicati sopra; tuttavia, numerosi CCNL (ad esempio nel settore pubblico o in specifici comparti privati) possono ampliare l’elenco dei soggetti riconosciuti rispetto a quello base, includendo ulteriori gradi di parentela o affinità.

Non rientrano invece normalmente nel diritto ai permessi per lutto soggetti come zii, cugini, amici, ex partner non conviventi o persone con relazioni affettive non formalmente riconosciute, a meno che una clausola contrattuale non disponga diversamente.

Quando non è previsto il congedo per lutto?

Il congedo per lutto non si applica automaticamente in tutte le situazioni di perdita: se il defunto non rientra nelle categorie di familiare riconosciute dalla legge o dal contratto collettivo, il lavoratore non ha diritto a questo specifico permesso retribuito.

Alcuni esempi tipici in cui il permesso non è previsto per legge includono:

  • parenti oltre il secondo grado, come zii, zie o cugini;
  • relazioni affettive non formalizzate (es. partner non conviventi, fidanzati o fidanzate);
  • persone senza legami di parentela o affinità, come amici, colleghi o conoscenti.

Se il contratto collettivo o l’accordo aziendale non prevede estensioni del diritto, il lavoratore può comunque valutare altre forme di assenza: ad esempio, utilizzare ferie, permessi personali oppure richiedere un congedo non retribuito per motivi familiari.

È importante ricordare che la legge fissa un quadro minimo di tutela: i contratti collettivi possono solo migliorare queste condizioni, ma non possono ridurre i diritti garantiti dalla normativa statale.

Permessi per lutto durante ferie, malattie o permessi retribuiti: come funziona?

Quando l’evento luttuoso si verifica durante un periodo di ferie, i permessi per lutto hanno precedenza: ciò significa che i giorni di assenza per lutto interrompono il periodo di ferie e i giorni di ferie non fruiti possono essere recuperati successivamente. Questo principio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza per la funzione specifica dei permessi per lutto, orientata alla tutela psicofisica del lavoratore.

Allo stesso modo, se l’evento coincide con un periodo di malattia o altri permessi retribuiti, i giorni di permesso per lutto devono essere gestiti come assenze specifiche per la perdita di un familiare. Nelle aziende dove le regole interne o i sistemi HR richiedono una distinta registrazione, è fondamentale indicare correttamente la causale per non farli confluire in altre tipologie di assenza.

Infine, come detto, in assenza di permessi per lutto retribuiti (per esempio nei contratti dove non sono previsti casi estesi o per categorie non coperte), il lavoratore può fare ricorso a altre forme di assenza, come permessi personali non retribuiti o ferie, concordando con il datore di lavoro le modalità di fruizione.

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