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Ammortizzatori sociali 2018: ecco gli importi pubblicati dall’Inps

venerdì 2 febbraio 2018, di Guendalina Grossi

Ammortizzatori sociali 2018: l’Inps con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018 ha pubblicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi all’anno 2018.

L’articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Vediamo di seguito gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi all’anno 2018 pubblicati dall’Inps.

Trattamenti di integrazione salariale

L’Inps nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2018 riporta gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Ecco la tabella con gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale relativi al 2018:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 982,40 925,03
Superiore a 2.125,36 Alto 1.180,76 1.111,80

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.125,36 Basso 1.178,88 1.110,03
Superiore a 2.125,36 Alto 1.416,91 1.334,16

Fondo credito

Si riportano di seguito i massimali mensili previsti per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno ordinario

Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.149,72 1.167,55
Compresa tra 2.149,72 – 3.398,18 1.345,75
Superiore a 3.398,18 1.700,12

Si riportano di seguito invece i massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80 per cento della retribuzione lorda mensile che attualmente è pari al 5,84 per cento. L’Inps specifica che tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80 per cento della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Massimali assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 41.168,37 2.404,74 2.2264,30
Compresa tra 41.168,37 – 54.168,10 2.708,92
Superiore a 54.168,10 3.791,46

Fondo credito cooperativo

Si riportano di seguito massimali mensili previsti per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2018, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo

Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 38.918,28 2.306,41 2.171,72
Quota compresa tra 38.918,28– 54.280,76 3.102,19
Quota superiore a 54.280,76 3.608,13

Indennità di disoccupazione Naspi

L’Inps spiega che non essendo intervenute modifiche normative, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi per il 2018 è pari a 1.208,15 euro.

L’Inps chiarisce inoltre che l’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2018, 1.314,30 euro.

Anche l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL non può in ogni caso superare, per il 2018, 1.314,30 euro.

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire a 1.167,91 euro.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare n. 19 dell’Inps pubblicata il 31 gennaio 2018.

Circolare n. 19 pubblicata dall’Inps il 31 gennaio 2018
Ecco la circolare n. 19 dell’Inps in cui vengono riportati gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2018

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