Tra le attività assistenziali dell’Inps rientra il sostegno al reddito dei lavoratori a fronte di ore di assenza dovute ad eventi che interessano l’azienda ed in generale l’attività economico - produttiva.
Le somme poste a carico dell’Istituto sono di norma anticipate in busta paga da parte del datore, salvo poi essere recuperate dallo stesso sui contributi dovuti all’Istituto medesimo con modello F24.
Per poter ottenere la copertura economica dell’Inps è necessario che il datore di lavoro invii un’apposita istanza online e che la stessa venga definita con esito positivo ed autorizzata dall’Istituto.
Le prestazioni citate prendono il nome di ammortizzatori sociali e si differenziano in base al tipo di erogazione delle somme ai lavoratori (se con anticipo in busta paga o pagamento diretto dell’Inps), alle cause all’origine della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, al settore produttivo di appartenenza dell’azienda ed alle dimensioni della stessa.
Pur alla luce dei differenti ammortizzatori (se trattasi di Cassa integrazione guadagni - CIG o Fondo di integrazione salariale - FIS, soltanto per fare alcuni esempi) ciò che li accomuna sono gli elementi di attenzione da parte di quanti si occupano di elaborazione paghe. Analizziamoli in dettaglio.
Ammortizzatori sociali, attenzione a questi errori in busta paga
Attenzione ai dipendenti esclusi dalla Cig
Il ricorso del datore di lavoro agli ammortizzatori sociali non è detto che coinvolga l’intera forza aziendale. Può infatti accadere nelle realtà strutturate in cui si svolgono attività differenti, che l’utilizzo delle prestazioni Inps di sostegno al reddito sia limitato ad un determinato settore, interessato ad esempio da una crisi temporanea di mercato che, al contrario, non coinvolge le altre attività dell’azienda.
Nelle ipotesi di ricorso parziale agli ammortizzatori sociali è bene verificare che i lavoratori per i quali sono inserite in busta paga le ore di integrazione salariale per Cig o altre prestazioni, siano gli stessi denunciati all’Inps in sede di trasmissione della domanda telematica, contenuti di norma in un apposito tracciato in formato «.xls» o «.csv».
L’esposizione di ore di Cig per dipendenti non destinatari dell’ammortizzatore sociale può verificarsi, ad esempio, per eventuali lavoratori assunti nel medesimo settore interessato dall’integrazione salariale ma in data successiva all’invio della domanda all’Inps.
Attenzione alla maturazione dei ratei
Nel momento in cui il datore di lavoro ricorre agli ammortizzatori sociali è necessario che decida come trattare la maturazione dei ratei di ferie, permessi, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) e Tfr.
La decisione in parola, che può essere altresì oggetto di apposito accordo con le rappresentanze sindacali, ha tre possibili conseguenze:
- Maturazione dei ratei intera se l’ammortizzatore sociale interessa un numero di giorni di calendario, nel mese, pari o inferiori a 15;
- Maturazione dei ratei intera a prescindere dalle ore di assenza per Cig;
- Maturazione dei ratei proporzionalmente ridotta in base alle ore di assenza per ricorso agli ammortizzatori sociali.
Quanti sono incaricati dall’elaborazione delle buste paga devono sempre tener presente la regola decisa dall’azienda o, eventualmente, formalizzata nell’accordo sindacale, circa la maturazione dei ratei.
Si pensi alle conseguenze, in termini di maggiori costi per il datore di lavoro, di una maturazione piena dei ratei quando, al contrario, il criterio da applicare era quello che considera la maturazione come preclusa in caso di assenza pari o superiore a 15 giorni di calendario nel mese.
Attenzione alle variazioni di orario
In sede di trasmissione della domanda di ammortizzatore sociale all’Inps è necessario indicare il totale delle ore di sostegno al reddito che l’azienda intende utilizzare nell’arco temporale di operatività dell’ammortizzatore stesso.
Di norma si utilizza come criterio di calcolo, quello che rispetta il seguente iter:
- Si assume l’orario settimanale della persona interessata, proporzionato al part-time;
- Si moltiplica l’orario settimanale del lavoratore per le settimane di ricorso alla Cig;
- Si ripete la stessa operazione per gli altri dipendenti;
- Si somma il totale di integrazione salariale, come sopra calcolate per tutti i dipendenti.
Può verificarsi l’ipotesi che, una volta trasmessa la domanda all’Inps, con indicazione delle ore che si presume di fruire nell’arco temporale di ricorso alla Cig, l’orario settimanale del lavoratore venga modificato in aumento.
Se la variazione di orario part-time (in aumento) si ripete per un numero consistente di dipendenti, si corre il rischio di beneficiare di ore di integrazione salariale non comprese nel totale fornito in sede di trasmissione della domanda all’Inps.
Per questo motivo è bene tenere costantemente sotto controllo la quantità di ore di Cig residue, oltre alle eventuali modifiche di orario dei dipendenti coinvolti dall’evento di integrazione salariale.
Facciamo l’esempio di un’azienda con 20 dipendenti, tutti con part-time 20 ore settimanali.
La domanda di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) viene trasmessa all’Inps per una durata massima di 26 settimane. Di conseguenza, il numero di ore di intervento dell’ammortizzatore è calcolato moltiplicando:
- 20 ore settimanali per 20 dipendenti, con risultato pari a 400 ore;
- 400 ore per 26 settimane, ottenendo un totale di 10.400,00 ore.
Quest’ultimo valore rappresenta il tetto di ore di FIS che l’azienda è autorizzata a sfruttare.
Nel corso del periodo di utilizzo dell’ammortizzatore l’orario settimanale dei lavoratori passa a 30 ore. Pertanto, se l’azienda ricorre al FIS come previsto in sede di invio della domanda all’Inps, le ore effettive di utilizzo dell’integrazione salariale saranno:
- 30 ore settimanali * 20 dipendenti = 600 ore;
- 600 ore * 26 settimane = 15.600,00 ore;
quindi 5.200,00 ore in più rispetto a quelle autorizzate dall’Inps (15.600,00 - 10.400,00).
Le ore in eccesso, non potendo essere economicamente coperte dall’Istituto saranno da ricalcolare come ore a carico del datore di lavoro, da retribuire come se l’interessato fosse stato al lavoro.
Attenzione ai dipendenti con netto fisso mensile
Tra i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali possono figurare soggetti con un accordo siglato con l’azienda che riconosce un determinato netto mensile.
In casi simili chi elabora il cedolino paga è tenuto ad inserire un’apposita voce di retribuzione che, grazie ad un importo lordo, soggetto a contributi previdenziali ed assistenziali (a carico azienda e a carico del dipendente) nonché a trattenute fiscali conto lavoratore, porta il netto mensile all’importo definito dalle parti nel contratti di assunzione o nell’intesa successivamente intercorsa.
Posto che le ore di utilizzo degli ammortizzatori sociali sono a tutti gli effetti qualificabili come assenze del dipendente, legate tuttavia a ragioni attinenti l’attività economico - produttiva dell’azienda, è necessario verificare attentamente se le mensilità interessate dalle assenze in parola devono comunque essere soggette all’adeguamento del netto.
Inoltre, di norma, le ore di integrazione salariale sono retribuite in misura inferiore rispetto ai periodi lavorati o alle assenze per ferie e permessi. Di conseguenza può accadere che l’adeguamento del netto dovuto per un mese interessato dalla Cig sia di gran lunga superiore ad una mensilità, al contrario, regolarmente lavorata.
Per intenderci, il divario tra netto concordato e netto effettivo è potenzialmente superiore rispetto alla differenza tra i due valori con riguardo ad un mese lavorato e / o interessato da ferie / permessi, in quanto assenze per cui spetta la stessa retribuzione dei periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
Considerato che l’adeguamento del netto è un importo che concorre alla definizione dei costi del personale, con impatto sui dati di bilancio, è bene verificare se i documenti di assegnazione del netto concordato o lo stesso accordo sindacale di ricorso all’ammortizzatore sociale contemplano come ci si deve comportare in sede di elaborazione del cedolino paga.
Le alternative sono:
- Adeguare il netto al valore concordato;
- Non adeguare il netto al valore concordato;
- Calcolare a quanto ammonta l’adeguamento del netto senza l’assenza per ammortizzatore sociale e, successivamente, rielaborare il cedolino con la citata assenza aggiungendo la voce di adeguamento precedentemente calcolata.