Soggetti ISA e forfettari, acconto imposte ridotto. Le regole per il calcolo

Rosaria Imparato

13 Novembre 2019 - 11:45

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Con la risoluzione numero 93/E del 12 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla riduzione dell’acconto delle imposte sui redditi. Le novità del DL Fiscale 2020 si applicano ai soggetti ISA, compresi i forfettari, ed anche le imposte collegate al reddito, come la cedolare secca. Tutte le istruzioni e novità.

Soggetti ISA e forfettari, acconto imposte ridotto. Le regole per il calcolo

Acconto imposte ridotto per soggetti ISA e forfettari, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione numero 93/E del 12 novembre 2019 vengono fornite tutte le istruzioni per il calcolo delle rate degli acconti, novità introdotta dal Decreto Fiscale 2020.

La riduzione degli acconti di novembre riguarderà gli stessi soggetti interessati dalla proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, disposta dal Decreto Crescita.

Con il Decreto Fiscale le rate di acconto sono state fissate entrambe del 50%, rispetto al 40% al 60% previsto in precedenza.

La modifica, specifica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi i contribuenti che applicano il regime forfettario o dei minimi.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche l’ambito oggettivo di modifica alle regole di calcolo.

Le imposte i cui versamenti sono dovuti in due rate al 50% sono:

  • le imposte sui redditi, quindi IRPEF, IRES, IRAP;
  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai contribuenti forfettari;
  • la cedolare secca per i canoni di locazione;
  • le due imposte su immobili situati all’estero (l’IVIE) e sulle attività finanziarie detenute fuori dai confini nazionali (l’IVAFE).

Soggetti ISA e forfettari, acconto imposte ridotto. Le regole per il calcolo

La risoluzione numero 93/E del 12 novembre 2019 fornisce in maniera puntuale i chiarimenti sul calcolo degli acconti delle imposte sui redditi.

A seguito dell’emanazione del Decreto Fiscale, cambia l’importo delle rate degli acconti dovuti dai soggetti ISA, già interessati dalla proroga dei versamenti disposta dal Decreto Crescita.

Risoluzione AdE n. 93 del 12/11/19
Versamenti in acconto - Chiarimenti

È l’articolo 58 del Decreto Fiscale (DL 124/2019) a modificare l’importo degli acconti:

“per i soggetti di cui all’articolo 12- quinquies, [...], i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, [...] in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.”

Dal 27 ottobre, data in cui il Decreto Fiscale è entrato in vigore, i versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, vengono rimodulati in due rate di pari importo: entrambe del 50%.

La modifica della normativa vale solo per alcuni soggetti, ovvero per coloro per cui era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. In particolare si tratta dei contribuenti che:

  • esercitano come impresa o come lavoratori autonomi, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
  • applicano il regime forfettario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Acconto imposte sui redditi ridotto anche per cedolare secca, imposte sostitutive, IVIE e IVAFE

Le imposte interessate dalla rimodulazione dell’acconto dovuto sono IRPEF, IRES e IRAP, ma l’elenco non si ferma qui.

Le altre imposte per cui i contribuenti verseranno gli acconti al 50% sono:

  • le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute dai contribuenti forfettari;
  • la cedolare secca per canoni di locazione;
  • l’IVIE, cioè l’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero;
  • l’IVAFE, l’imposta patrimoniale che viene applicata sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Acconto di novembre, le regole per il calcolo

Come calcolare l’importo dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto a novembre?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il periodo d’imposta in corso, quindi fino al 31 dicembre 2019, il Decreto Fiscale (DL 124/2019) ha previsto che i contribuenti che hanno già versato la prima rata del 40%, dovranno versare la seconda rata del 50% entro il 30 novembre.

Chi invece non era tenuto a versare la prima rata dovrà effettuare un unico versamento del 90% sempre rispettando il termine del 30 novembre 2019.

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