Agevolazioni casa adeguamento antisismico: come funziona la detrazione fiscale 65%?

Francesco Oliva

20 Novembre 2016 - 14:00

Detrazione fiscale 65% casa per adeguamento antisismico: ecco tutte le istruzioni.

Agevolazioni casa adeguamento antisismico: come funziona la detrazione fiscale 65%?

Introdotta con la con la conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013, la detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico risulta ad oggi, visto i drammatici eventi di questi giorni, un’importante agevolazione per ridurre l’impatto devastante che in termini di perdite di vite umane, un terremoto può avere, in tutte quelle zone considerate ad alto rischio sismico.

Purtoppo ormai si ha l’assoluta consapevolezza di una situazione di pericolosità sismica medio/alta del nostro Paese e di una vulnerabilità molto alta del tessuto urbano caratterizzata da una forte densità abitativa e da un costruito molto datato. Pertanto il tema della sicurezza del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi è connesso all’adeguamento antisismico degli edifici, quale fulcro di ogni strategia di prevenzione diretta a ridurre il peso delle conseguenze di un terremoto.

Ecco tutti i dettagli normativi, i beneficiari e le procedure operative per poter usufruire della detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico.

Detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico: i dettagli normativi

Con la conversione in legge del decreto n. 63 del 4 giugno 2013 è stata introdotta la possibilità di usufruire della Detrazione 65% anche per gli interventi edilizi che prevedono l’adeguamento antisismico delle abitazioni e dei fabbricati produttivi.

Inizialmente la detrazione era prevista al 55%, poi proprio il sopracitato decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione delle spese per risparmio energetico sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013, ad esso è stato collegato poi un ulteriore emendamento riguardante l’innalzamento della detrazione 65%, anche per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico preventivo.

Successivamente, le varie leggi di stabilità che si sono susseguite hanno praticamente reso strutturale l’intervento, fino ad arrivare al oggi, dove anche nella recente Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state confermate per il 2016 le principali detrazioni fiscali tra cui appunto quella per adeguamento antisismico.

I soggetti beneficiari della detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico

I soggetti che possono usufruire della detrazione 65% sull’adeguamento antisismico quegli edifici:

  • adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive;
  • che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003

Prima del 2003 l’Italia era classificata in tre categorie sismiche. Erano stati individuati all’interno di tali categorie 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102.
Successivamente con l’Ordinanza 3274/2003, la classificazione sismica del territorio italiano operata cambia, eliminando la categoria “non classificato”e introducendo quattro zone di pericolosità sismica decrescente:

  • Zona 1, la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti, questa rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 2, nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti, anche questa rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 3, i Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti, tale zona non rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico;
  • Zona 4, è la zona meno pericolosa e pertanto non rientra nella Detrazione 65% adeguamento sismico.

Oggetto della detrazione 65% adeguamento antisismico e prevenzione terremoto

Oggetto della detrazione al 65%, sono le spese sostenute, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Importante condizione riguarda il fatto che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e le opere per la messa in sicurezza statica che rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).

Si ricorda, inoltre, che tali spese sono non ricostruttive post terremoto, ma tipo preventivo.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione 65% è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Come usufruire della detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico

E’ possibile usufruire della detrazione fiscale 65% per adeguamento antisismico in dichiarazione dei redditi.
La spesa sostenuta viene ripartita 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta scontandola dall’IRPEF a carico del contribuente.
l limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare ma il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.
Ricordiamo infine che gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento sismico devono essere pagati tramite bonifico bancario parlante, che riporta una serie di dati fondamentali.

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