Con la pubblicazione del cedolino di agosto nell’area personale MyInps, sono stati resi noti i pensionati che riceveranno il conguaglio direttamente sulla prossima pensione.
Una buona notizia per coloro che aspettavano il rimborso Irpef, per i quali è quindi in arrivo una pensione dall’importo più elevato.
Tuttavia, alcuni pensionati, pur avendo completato la procedura per la trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, o almeno così credevano, non hanno trovato alcun conguaglio nel cedolino.
Si tratta di una situazione comune a coloro che hanno presentato in autonomia il modello 730 congiunto, inserendo quindi anche i redditi e i patrimoni del coniuge. È la dimostrazione di come, quando si procede senza l’assistenza di un Caf o di un professionista, il rischio di commettere errori o di non completare correttamente tutti i passaggi sia sempre dietro l’angolo.
È proprio quanto accaduto a questi pensionati, i quali, è bene precisarlo, hanno ancora tempo per rimediare. Il rischio, però, è quello di dover attendere diversi mesi prima di ricevere il rimborso spettante.
L’errore è stato credere che, in caso di modello 730/2026 congiunto, fosse sufficiente completare la procedura dal profilo del dichiarante. Non è così: come avviene per l’Isee, è necessario un ulteriore passaggio, che deve essere effettuato direttamente dal profilo del coniuge.
Contrariamente la dichiarazione dei redditi resta in sospeso: l’invio non viene completato e, di conseguenza, non può essere disposto alcun rimborso.
Dichiarazione dei redditi congiunta, l’errore che spesso si commette
Per evitare che il modello 730/2026 congiunto resti in sospeso, è fondamentale che entrambi i coniugi completino la procedura dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Non è sufficiente, quindi, che uno solo dei due compili la dichiarazione e scelga la modalità congiunta.
Anche quando l’anno precedente è stato presentato un modello 730 congiunto, l’Agenzia delle Entrate predispone comunque due dichiarazioni distinte, una per ciascun coniuge. Entrambi devono pertanto accedere con le proprie credenziali, verificare i dati presenti e solo allora completare la propria dichiarazione.
Uno dei due deve qualificarsi come “dichiarante”, mentre l’altro deve selezionare l’opzione “coniuge”. È inoltre necessario che in entrambe le dichiarazioni sia indicato il codice fiscale dell’altro soggetto nel prospetto dedicato ai familiari.
Nel dettaglio, il coniuge che non effettuerà materialmente l’invio deve, dopo aver completato il proprio modello 730, accedere alla sezione “Dichiarazione congiunta”, selezionare la voce “Sì, come coniuge” e salvare la scelta. Successivamente deve entrare nella sezione “Stampa e conferma”, verificare l’esito della dichiarazione e confermarla attraverso l’apposito pulsante.
Solo dopo questo passaggio i dati del coniuge potranno confluire nella dichiarazione congiunta disponibile nell’area riservata del dichiarante.
Quest’ultimo, a sua volta, deve completare il proprio modello, selezionare nella sezione “Dichiarazione congiunta” la voce “Sì, come dichiarante” e salvare. Una volta che anche il coniuge ha confermato la propria dichiarazione, il dichiarante può visualizzare il prospetto di liquidazione congiunto, controllare il modello provvisorio e procedere con l’invio definitivo.
È proprio quest’ultimo passaggio a rendere effettivamente trasmessa la dichiarazione. La procedura può dirsi conclusa solamente quando il dichiarante seleziona “Invia” e verifica la presenza della relativa ricevuta nell’area riservata. In assenza della ricevuta, infatti, il modello 730/2026 deve considerarsi ancora non trasmesso.
Pertanto, chi ha compilato il modello congiunto ma non ha ricevuto il rimborso dovrebbe controllare innanzitutto che il coniuge abbia confermato la propria dichiarazione e che il dichiarante abbia poi completato l’invio. Fino alla trasmissione definitiva è ancora possibile modificare la scelta, ad esempio rinunciando alla modalità congiunta oppure invertire i ruoli tra dichiarante e coniuge.
Quando arriva il rimborso per chi invia adesso il 730 congiunto
Chi completa adesso il modello 730/2026 congiunto non ha perso il rimborso Irpef, tuttavia dovrà attendere più a lungo rispetto ai pensionati che hanno trasmesso la dichiarazione nei primi mesi della campagna fiscale.
Per i pensionati, infatti, il conguaglio viene effettuato dall’Inps generalmente due mesi dopo la ricezione del prospetto di liquidazione. Di conseguenza, la data del pagamento dipende dal momento in cui la dichiarazione viene effettivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, chi riesce a completare l’invio entro il 31 agosto, con trasmissione del prospetto entro il 15 settembre, può attendersi il rimborso a partire dalla pensione di ottobre 2026.
Se invece la dichiarazione viene inviata nel corso di settembre, il pagamento potrebbe slittare ulteriormente.