Deduzione forfettaria 2026 per autotrasportatori, fissato il beneficio giornaliero

Patrizia Del Pidio

23 Giugno 2026 - 15:07

Deduzione forfettaria autotrasportatori 2026: il MEF fissa gli importi ufficiali a 48 e 16,80 euro. Ecco chi ne ha diritto e i codici per i Modelli Redditi.

Deduzione forfettaria 2026 per autotrasportatori, fissato il beneficio giornaliero

Per gli autotrasportatori sono riconosciute deduzioni forfettarie per i trasporti effettuati personalmente. Per le dichiarazioni dei redditi 2026 era atteso il decreto ufficiale del ministero dell’Economia e delle Finanze che avrebbe fissato gli importi definitivi per il 2025.

Con il Comunicato n.73 del 23 giugno 2026 il Mef ha definito gli importi per la deduzione forfetaria 2026 sulla base delle risorse disponibili.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2026

Per il periodo di imposta 2025 il ministero fissa la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati dall’imprenditore personalmente fuori dal confine del Comune in cui ha sede l’impresa, che spetta una sola volta al giorno, nella misura pari a 48 euro al giorno.

Per i trasporti all’interno del Comune la deduzione riconosciuta è pari al 35% dell’importo pieno, ovvero 16,80 euro al giorno.

Possono applicare questi valori gli imprenditori individuali che effettuano l’autotrasporto di merci per conto terzi e i soci di società di persone.

Sul piano operativo la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi Pf e SP:

  • al rigo RF55 con i codici “43” (trasporti oltre il Comune) e “44” (trasporti entro il Comune);
  • al rigo RG22 con i codici “16”(trasporti oltre il Comune) e “17” (trasporti entro il Comune).

Chi può avvalersi della deduzione?

La deduzione è riconosciuta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore o dai soci delle società di persone.

Restano esclusi dalla deduzione i trasporti effettuati dai soci di società di capitali e quelli effettuati dai dipendenti e dai collaboratori (familiari o coadiutori) dell’impresa. La deduzione non trova applicazione per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e all’ex regime dei minimi.